Art. 19 Abrogazioni e modifiche di norme 1. Dopo l'art. 8-bis della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, e' inserito il seguente: «Art. 8-ter (Rimborso spese per contratti di lavoro). - 1. A decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso, sono ammesse a rimborso le spese sostenute da cia-scun deputato per contratti di lavoro stipulati, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, secondo le previsioni fissate dalle disposizioni interne dell'Assemblea regionale siciliana e fino a concorrenza del limite di spesa ai sensi e secondo le modalita' dell'art. 8, a condizione che non vi siano oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Amministrazione.». 2. All'art. 51 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Nei casi di aspettativa ex art. 34, comma 7, del CCRL della dirigenza, e dell'art. 52, comma 9, del CCRL del comparto, la media dell'ultimo quinquennio va riferita altresi' alle retribuzioni percepite presso altra pubblita amministrazione con contratto a tempo determinato, previa ricongiunzione contributiva presso il Fondo pensioni regionale.». 3. Al comma 11 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole da «Per tali proroghe» fino a «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle parole «La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere finanziario relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2014,»; b) alla fine sono aggiunte le parole «Al fine di assicurare il carattere di neutralita' per il bilancio, per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante riduzione del numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato, la Regione garantisce la copertura integrale del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno antecedente all'adozione del piano di riequilibrio e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre dell'anno antecedente all'adozione del piano di riequilibrio finanziario.». 4. Agli oneri di cui al comma 3, quantificati in 300 migliaia di euro, si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni. 5. Al comma 8-bis dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «anni finanziari 2011-2015» sono sostituite dalle parole «anni finanziari 2011-2016».