Art. 19 
 
                  Abrogazioni e modifiche di norme 
 
  1. Dopo l'art. 8-bis della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, e'
inserito il seguente: 
    «Art. 8-ter (Rimborso spese per contratti  di  lavoro).  -  1.  A
decorrere dalla  legislatura  successiva  a  quella  in  corso,  sono
ammesse a rimborso  le  spese  sostenute  da  cia-scun  deputato  per
contratti di lavoro stipulati, nel rispetto della  normativa  vigente
in  materia  di  lavoro,  secondo   le   previsioni   fissate   dalle
disposizioni interne dell'Assemblea  regionale  siciliana  e  fino  a
concorrenza del limite di spesa  ai  sensi  e  secondo  le  modalita'
dell'art. 8, a condizione che non vi siano oneri  aggiuntivi  per  il
bilancio dell'Amministrazione.». 
  2. All'art. 51 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9,  dopo  il
comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. Nei casi di aspettativa ex art. 34,  comma  7,  del  CCRL
della dirigenza, e dell'art. 52, comma 9, del CCRL del  comparto,  la
media dell'ultimo quinquennio va riferita altresi' alle  retribuzioni
percepite presso altra pubblita amministrazione con contratto a tempo
determinato,  previa  ricongiunzione  contributiva  presso  il  Fondo
pensioni regionale.». 
  3. Al comma 11 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre  2016,
n. 27 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) le parole da «Per tali proroghe» fino  a  «31  dicembre  2014»
sono sostituite dalle parole «La Regione garantisce la copertura  del
fabbisogno  finanziario   degli   enti   utilizzatori   per   l'onere
finanziario relativo al personale a tempo  determinato  prorogato  ai
sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente  sostenuta
dall'ente nell'anno 2014,»; 
    b) alla fine sono aggiunte le parole «Al fine  di  assicurare  il
carattere di neutralita' per il bilancio,  per  gli  enti  che  hanno
fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario  pluriennale
di cui all'art. 243-bis del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
267, mediante riduzione del numero di ore  oggetto  dei  rapporti  di
lavoro a  tempo  determinato,  la  Regione  garantisce  la  copertura
integrale del fabbisogno  finanziario  degli  enti  utilizzatori  per
l'onere relativo al personale  a  tempo  determinato  prorogato,  nei
limiti della spesa  complessivamente  sostenuta  dall'ente  nell'anno
antecedente all'adozione del piano di riequilibrio e con  riferimento
al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a  tempo  determinato
in corso al 31 dicembre dell'anno antecedente all'adozione del  piano
di riequilibrio finanziario.». 
  4. Agli oneri di cui al comma 3, quantificati in  300  migliaia  di
euro, si provvede a valere sulle  assegnazioni  di  cui  al  comma  1
dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e  successive
modifiche ed integrazioni. 
  5. Al comma 8-bis dell'art. 6 della legge  regionale  n.  9/2015  e
successive modifiche ed  integrazioni,  le  parole  «anni  finanziari
2011-2015» sono sostituite dalle parole «anni finanziari 2011-2016».