Art. 20 Provvedimenti in favore dei lavoratori lsu Almaviva 1. Nei limiti delle disponibilita' del fondo di cui all'art. 30, comma 9, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, in favore dei lavoratori gia' destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, assunti presso la societa' Almaviva Contact S.p.A., a seguito di parere favorevole della Commissione regionale per l'impiego del 24 aprile 2002, nel numero residuo di 149 soggetti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 5, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4, tenuto conto della quota oraria stipendiale lorda erogata dall'azienda in crisi ad ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013. 2. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa annua di 1.200 migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.