Art. 20 
 
         Provvedimenti in favore dei lavoratori lsu Almaviva 
 
  1. Nei limiti delle disponibilita' del fondo di  cui  all'art.  30,
comma 9, della legge regionale 28 gennaio 2014,  n.  5  e  successive
modifiche ed integrazioni, in favore dei lavoratori gia'  destinatari
del regime transitorio dei lavori socialmente utili,  assunti  presso
la societa' Almaviva Contact S.p.A., a seguito di  parere  favorevole
della Commissione regionale per l'impiego del  24  aprile  2002,  nel
numero residuo di 149 soggetti, si applicano le disposizioni  di  cui
all'art. 2, comma 5, della legge regionale 1° febbraio  2006,  n.  4,
tenuto  conto  della   quota   oraria   stipendiale   lorda   erogata
dall'azienda in crisi ad ogni singolo lavoratore  alla  data  del  31
dicembre 2013. 
  2. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la
spesa annua di 1.200 migliaia di euro  per  gli  esercizi  finanziari
2017, 2018 e 2019.