Art. 21 
 
Disposizioni in materia  di  finanziamenti  a  valere  sulle  risorse
             derivanti dalla programmazione comunitaria 
 
  1. All'art. 15 della legge regionale 17  maggio  2016,  n.  8  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
      «9. Ai soggetti beneficiari, pubblici o  privati,  titolari  di
interventi finanziati a valere  sulle  risorse  dei  programmi  della
politica unitaria di coesione dei cicli di programmazione 2007-2013 e
2014-2020 (FESR, FSE, FSC  e  PAC),  inadempienti  agli  obblighi  di
monitoraggio fisico, finanziario  e  procedurale  disciplinati  dalle
disposizioni  normative  di  riferimento  o   dai   provvedimenti   e
convenzioni  che  concedono  il  finanziamento,  non  possono  essere
concessi finanziamenti a valere sulle risorse  del  FESR  e  del  FSE
della   programmazione   comunitaria   2014-2020   finche'   persiste
l'inadempimento ai predetti obblighi.»; 
    b) il comma 10 e' abrogato. 
  2. Le somme accertate in entrata del  bilancio  della  Regione  per
rimborsi, recuperi e/o trasferimenti, provenienti dagli strumenti  di
ingegneria finanziaria del PO FESR 2007-2013 e del PO FSE  2007-2013,
restituite dai  rispettivi  gestori  degli  strumenti  di  ingegneria
finanziaria, confluiscono in un apposito Fondo. 
  3. Il Fondo di  cui  al  comma  2  e'  destinato,  per  le  risorse
provenienti dallo strumento  JESSICA  Sicilia,  al  finanziamento  di
progetti di sviluppo urbano  e,  per  le  risorse  provenienti  dallo
strumento JEREMIE FESR e  FSE  e  dal  fondo  Centrale  di  Garanzia,
all'erogazione di misure di accesso al credito,  secondo  le  vigenti
disposizioni statali e  regionali  compatibili  con  la  legislazione
comunitaria  in  materia  nonche'  per  finanziamenti  alle  start-up
giovanili. Con decreto del Ragioniere  generale,  su  proposta  della
competente Autorita' di Gestione  regionale,  previa  delibera  della
Giunta regionale, sono operate le conseguenti variazioni di bilancio. 
  4. L'art. 14 della legge regionale 29  settembre  2016,  n.  20  e'
abrogato. Sono fatte salve le istanze presentate. 
  5. All'art. 13 della legge  regionale  n.  20/2016,  sopprimere  le
parole «2014-2020». 
  6. Al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 14 maggio 2009, n.
6 le parole "spese occorrenti  alla  progettazione  definitiva"  sono
sostituite dalle parole "spese occorrenti per la progettazione, quale
che sia il livello di cui all'art.  23  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, e di tutte quelle occorrenti  per  l'approvazione
dei progetti medesimi". 
  7. Lo stanziamento  di  cui  all'art.  7,  comma  22,  della  legge
regionale 17  marzo  2016,  n.  3  e'  destinato  prioritariamente  a
finanziare gli interventi previsti dalle  graduatorie  dell'Asse  VI,
misure 3.3.2.2 e 3.1.4.2 (Sviluppo Urbano sostenibile).