Art. 21 Disposizioni in materia di finanziamenti a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione comunitaria 1. All'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Ai soggetti beneficiari, pubblici o privati, titolari di interventi finanziati a valere sulle risorse dei programmi della politica unitaria di coesione dei cicli di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 (FESR, FSE, FSC e PAC), inadempienti agli obblighi di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale disciplinati dalle disposizioni normative di riferimento o dai provvedimenti e convenzioni che concedono il finanziamento, non possono essere concessi finanziamenti a valere sulle risorse del FESR e del FSE della programmazione comunitaria 2014-2020 finche' persiste l'inadempimento ai predetti obblighi.»; b) il comma 10 e' abrogato. 2. Le somme accertate in entrata del bilancio della Regione per rimborsi, recuperi e/o trasferimenti, provenienti dagli strumenti di ingegneria finanziaria del PO FESR 2007-2013 e del PO FSE 2007-2013, restituite dai rispettivi gestori degli strumenti di ingegneria finanziaria, confluiscono in un apposito Fondo. 3. Il Fondo di cui al comma 2 e' destinato, per le risorse provenienti dallo strumento JESSICA Sicilia, al finanziamento di progetti di sviluppo urbano e, per le risorse provenienti dallo strumento JEREMIE FESR e FSE e dal fondo Centrale di Garanzia, all'erogazione di misure di accesso al credito, secondo le vigenti disposizioni statali e regionali compatibili con la legislazione comunitaria in materia nonche' per finanziamenti alle start-up giovanili. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta della competente Autorita' di Gestione regionale, previa delibera della Giunta regionale, sono operate le conseguenti variazioni di bilancio. 4. L'art. 14 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20 e' abrogato. Sono fatte salve le istanze presentate. 5. All'art. 13 della legge regionale n. 20/2016, sopprimere le parole «2014-2020». 6. Al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 le parole "spese occorrenti alla progettazione definitiva" sono sostituite dalle parole "spese occorrenti per la progettazione, quale che sia il livello di cui all'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e di tutte quelle occorrenti per l'approvazione dei progetti medesimi". 7. Lo stanziamento di cui all'art. 7, comma 22, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e' destinato prioritariamente a finanziare gli interventi previsti dalle graduatorie dell'Asse VI, misure 3.3.2.2 e 3.1.4.2 (Sviluppo Urbano sostenibile).