Art. 24 
 
                       Fondi globali e tabelle 
 
  1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di  cui  all'art.  10
della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche  ed
integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi  che
si  perfezionano  dopo  l'approvazione  del  bilancio,  destinati  ad
interventi di spese correnti, restano determinati per ciascuno  degli
anni 2017, 2018 e 2019 nelle misure indicate nella tabella «A». 
  2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g), della legge regionale
27 aprile 1999, n. 10 e successive  modifiche  ed  integrazioni,  gli
stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la  cui
quantificazione e' demandata alla legge finanziaria sono  determinati
nell'allegata tabella «G».