Art. 3 
 
      Rifinanziamento leggi di spesa. Disposizioni finanziarie 
 
  1. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 -  Parte  A  allegato
alla presente legge sono rideterminati, per ciascuno degli  anni  del
triennio 2017-2019, negli importi dalla stessa indicati. 
  2. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 -  Parte  B  allegato
alla presente legge sono rideterminati, per ciascuno degli  anni  del
triennio 2017-2019, negli importi dalla stessa indicati. 
  3. Gli interventi finanziari  in  favore  di  soggetti  di  cui  la
Regione si avvale, sulla base di disposizioni legislative  regionali,
per attivita' promosse  o  sostenute  dalla  stessa,  inseriti  negli
allegati di cui ai commi  1  e  2,  sono  erogati  con  le  modalita'
previste dall'art. 32, comma 6, della legge regionale 7  marzo  1997,
n. 6 e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni  di  cui
al presente comma  si  applicano  anche  alle  assegnazioni  relative
all'anno 2016. 
  4. Gli enti regionali beneficiari delle misure finanziarie  di  cui
all'Allegato 1 - parte A, nonche' i Consorzi di bonifica,  utilizzano
una quota non inferiore all'uno per cento delle risorse ivi  previste
per  azioni,  coordinate  dall'Assessorato  regionale  dell'economia,
finalizzate a migliorare le competenze amministrative con particolare
riferimento  ai  controlli  interni,  anche  al  fine  di  consentire
l'attuazione della riforma contabile prevista dal decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, l'adeguata redazione del bilancio consolidato
regionale e la definizione di modelli di controllo interno. 
  5. Al comma 7 dell'art. 16 delle legge regionale 15 maggio 2000, n.
10 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le  seguenti
modifiche: 
    a) dopo le parole «Assessorato del bilancio e delle finanze» sono
aggiunte le parole «nonche' dell'Assessorato regionale della salute»; 
    b)  le  parole  «al  personale  dell'Assessorato  medesimo»  sono
sostituite dalle parole «al personale degli Assessorati medesimi»; 
    c) dopo le parole «incardinati presso il medesimo» sono  aggiunte
le parole «nonche' del dirigente generale del Dipartimento  regionale
per la pianificazione strategica»; 
    d) e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «La  spesa  riferita  al
Dipartimento  regionale   per   la   pianificazione   strategica   e'
quantificata in 90 migliaia di euro annui per gli esercizi finanziari
2017, 2018 e 2019.». 
  6. All'art. 20, comma 4, della legge regionale 17 marzo 2016, n.  3
le parole «per l'esercizio finanziario 2016»  sono  sostituite  dalle
parole «per gli esercizi finanziari 2016 e 2017». 
  7. Al comma 1-bis dell'art. 1 della legge  regionale  30  settembre
2015, n. 21, introdotto con l'art. 2 della legge regionale 14  luglio
2016, n. 14, le parole «A decorrere dall'esercizio finanziario  2016»
sono sostituite dalle parole «Per gli esercizi finanziari 2016,  2017
e 2018». 
  8. All'art. 1 della legge regionale n. 21/2015 dopo il comma  1-bis
e' aggiunto il seguente: 
    «1-ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2019 la  quota  di
disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento  al  fondo
anticipazione di liquidita', come determinata ai sensi dei commi  692
e seguenti della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  e'  destinata  a
confluire nel risultato di amministrazione.». 
  9. Nelle more della definizione dei processi  di  riforma  relativi
alle modalita' di attribuzione alla Regione delle entrate  spettanti,
la somma di 162.000 migliaia di euro per ciascuno  degli  anni  2017,
2018 e 2019, e' accantonata in un apposito fondo in cui sono iscritte
le risorse derivanti dalle riduzioni delle  autorizzazioni  di  spesa
indicate nell'Allegato 2,  per  gli  importi  indicati  per  ciascuna
autorizzazione di spesa. 
  10. A seguito della verifica di cui al comma 9, da effettuare entro
il 30 giugno 2017, sono ripristinate le autorizzazioni  di  spesa  di
cui al medesimo  Allegato  2,  in  misura  proporzionale  alla  stima
aggiornata. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, previa
delibera della Giunta regionale, sono  apportate  al  bilancio  della
Regione le variazioni di bilancio discendenti  dall'applicazione  del
presente comma. 
  11. Ad integrazione di quanto previsto per l'esercizio  finanziario
2017 dall'art. 5  della  legge  regionale  n.  3/2016,  in  relazione
all'accertamento delle  entrate  relative  al  Fondo  di  sviluppo  e
coesione per una quota pari  a  euro  73.069.153,34  per  l'esercizio
finanziario 2018 e 42.130.901,83 per l'esercizio finanziario 2019, le
comples-sive risorse sono  destinate  agli  interventi  di  cui  alla
lettera b) del comma 1 del medesimo art. 5.  Il  Ragioniere  generale
della Regione e' autorizzato ad effettuare le conseguenti  variazioni
di bilancio. L'Allegato 3 di cui al comma 2 dell'art. 5 e al comma  3
dell'art.  4  della  legge  regionale  n.  3/2016,  come   modificato
dall'art. 1, comma 11, lettera b), della legge regionale 29  dicembre
2016,  n.  27,  per  gli  anni  2017,  2018  e  2019,  e'  sostituito
dall'Allegato 3 alla presente legge. 
  12. Il comma 2 dell'art. 59 della  legge  regionale  n.  3/2016  e'
sostituito dal seguente: 
    «2. La spesa di cui al  comma  1,  a  seguito  di  riparto  delle
risorse correnti  del  Fondo  sanitario  regionale,  e'  iscritta  in
appositi   capitoli   dell'Assessorato    regionale    dell'economia,
Dipartimento regionale  del  bilancio  e  del  tesoro,  Missione  13,
Programma 7.». 
  13. Alla lettera d) del comma 8 dell'art. 11 della legge  regionale
13 gennaio 2015, n. 3, ai sensi dell'art. 18, comma  1,  lettera  b),
del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  e'  aggiunto  il
seguente periodo: «A decorrere dal  1°  gennaio  2017,  entro  il  31
luglio, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30
aprile, e' approvato il rendiconto generale della  Regione  dell'anno
precedente.». 
  14. Per la restituzione  delle  somme,  comprensive  di  interessi,
dovute alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento
delle  pari  opportunita',  a  causa  della  mancata  attuazione  del
progetto «Conciliazione Tempi di Vita  e  di  Lavoro»,  di  cui  alla
convenzione sottoscritta in data 17 dicembre 2010,  affidato  per  la
realizzazione alla Societa' Lavoro Sicilia S.p.A., dichiarata fallita
con sentenza del Tribunale di Palermo numero 78 del 13  maggio  2015,
e'  autorizzata,  per  l'esercizio   finanziario   2017,   la   spesa
complessiva di 372  migliaia  di  euro  (Missione  12,  Programma  7,
Capitolo 185202). 
  15. All'art. 7 della legge regionale  11  agosto  2015,  n.  16  il
periodo «con le maggiori  entrate  di  cui  all'U.P.B.  4.3.1.1.6.  -
capitolo 1218 discendenti dalle disposizioni della presente legge» e'
sostituito dal seguente: «a valere sull'autorizzazione  di  spesa  di
cui alla Missione 1, Programma 4, Capitolo 216518 del bilancio  della
Regione per il triennio 2017-2019». 
  16. A decorrere dall'anno 2018 e' confermato  l'azzera-mento  della
maggiorazione dell'aliquota dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive.  Sempre  a  decorrere  dall'anno  2018  la  maggiorazione
dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF e' ridotta  dallo  0,5
per cento allo 0,27 per cento. 
  17. L'autorizzazione di spesa di cui alla Missione 1, Programma  3,
Capitolo 215724 dello stato di previsione della spesa per il triennio
2017-2019 e' destinata alle spese per le procedure di liquidazione di
enti ed aziende regionali e societa' partecipate la  cui  definizione
e'  affidata  all'Assessorato  regionale  dell'economia   -   Ufficio
speciale per la chiusura delle liquidazioni nonche' per le  procedure
di liquidazione coatta amministrativa. 
  18. Per le finalita' di cui  all'art.  14,  comma  4,  della  legge
regionale 15 maggio 1991,  n.  27  e'  autorizzata,  per  l'esercizio
finanziario 2017, la spesa di euro 69.500 (Missione 1,  Programma  2,
Capitolo 105702). 
  19. L'art. 13 della legge  regionale  12  maggio  2010,  n.  11  e'
abrogato. 
  20. Per le finalita' dell'art. 88 della legge regionale 10 dicembre
2001, n. 21 e' autorizzata,  per  l'esercizio  finanziario  2017,  la
spesa di 120 migliaia di euro (ex capitolo 413722). 
  21. Per il rimborso ai pazienti siciliani affetti da grave sindrome
di Arnold Chiari e da craniostenosi grave delle spese  sostenute  per
le cure effettuate fuori dal territorio regionale,  non  finanziabili
nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza,  secondo  modalita'
da definire con  decreto  dell'Assessore  regionale  per  la  salute,
tenendo conto del livello di gravita' e  della  situazione  economica
equivalente (ISEE), e' autorizzata, per  il  triennio  2017-2019,  la
spesa annua di 100 migliaia di euro. 
  22. Per le finalita' del  comma  3-bis  dell'art.  91  della  legge
regionale  7  maggio  2015,  n.  9  e'  autorizzata  per  l'esercizio
finanziario 2017 la spesa  di  410  migliaia  di  euro  (Missione  9,
Programma 2, Capitolo 442545). 
  23. Il contributo di cui  al  comma  4  dell'art.  28  della  legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3 per ciascuno degli esercizi  finanziari
2017 e 2018 e' ridotto di 215 migliaia di euro (Missione 4, Programma
4, Capitolo 373347). 
  24. Per il  sostegno  all'attivita'  svolta  nel  territorio  della
Regione dalla Fondazione Banco  alimentare  onlus,  anche  attraverso
propri   comitati,   sezioni,   articolazioni   e   dipendenze,    di
somministrazione di generi alimentari e di prima necessita' in favore
di enti ed  organizzazioni  diretta-mente  impegnati  nell'assistenza
verso  categorie  sociali  marginalizzate  o  verso  altre  forme  di
poverta' estrema, e' autorizzato, per l'esercizio  finanziario  2017,
un contributo di 200 migliaia di euro. 
  25. Al fine di assicurare le funzioni previste  dal  Capo  I  della
legge regionale 10 agosto 2012, n. 47 ed al  fine  di  perseguire  le
finalita' di cui all'art. 11 della legge 7 aprile  2017,  n.  47,  e'
autorizzato un limite di impegno quinquennale di 100 migliaia di euro
annui. 
  26. Per le finalita' di cui all'art.  14,  comma  11,  della  legge
regionale 4 giugno 1980, n. 55, e' autorizzato un limite  di  impegno
quinquennale di 20 migliaia di euro annui.