Art. 3 Rifinanziamento leggi di spesa. Disposizioni finanziarie 1. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte A allegato alla presente legge sono rideterminati, per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, negli importi dalla stessa indicati. 2. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte B allegato alla presente legge sono rideterminati, per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, negli importi dalla stessa indicati. 3. Gli interventi finanziari in favore di soggetti di cui la Regione si avvale, sulla base di disposizioni legislative regionali, per attivita' promosse o sostenute dalla stessa, inseriti negli allegati di cui ai commi 1 e 2, sono erogati con le modalita' previste dall'art. 32, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle assegnazioni relative all'anno 2016. 4. Gli enti regionali beneficiari delle misure finanziarie di cui all'Allegato 1 - parte A, nonche' i Consorzi di bonifica, utilizzano una quota non inferiore all'uno per cento delle risorse ivi previste per azioni, coordinate dall'Assessorato regionale dell'economia, finalizzate a migliorare le competenze amministrative con particolare riferimento ai controlli interni, anche al fine di consentire l'attuazione della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'adeguata redazione del bilancio consolidato regionale e la definizione di modelli di controllo interno. 5. Al comma 7 dell'art. 16 delle legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole «Assessorato del bilancio e delle finanze» sono aggiunte le parole «nonche' dell'Assessorato regionale della salute»; b) le parole «al personale dell'Assessorato medesimo» sono sostituite dalle parole «al personale degli Assessorati medesimi»; c) dopo le parole «incardinati presso il medesimo» sono aggiunte le parole «nonche' del dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica»; d) e' aggiunto il seguente periodo: «La spesa riferita al Dipartimento regionale per la pianificazione strategica e' quantificata in 90 migliaia di euro annui per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.». 6. All'art. 20, comma 4, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 le parole «per l'esercizio finanziario 2016» sono sostituite dalle parole «per gli esercizi finanziari 2016 e 2017». 7. Al comma 1-bis dell'art. 1 della legge regionale 30 settembre 2015, n. 21, introdotto con l'art. 2 della legge regionale 14 luglio 2016, n. 14, le parole «A decorrere dall'esercizio finanziario 2016» sono sostituite dalle parole «Per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018». 8. All'art. 1 della legge regionale n. 21/2015 dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: «1-ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2019 la quota di disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento al fondo anticipazione di liquidita', come determinata ai sensi dei commi 692 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' destinata a confluire nel risultato di amministrazione.». 9. Nelle more della definizione dei processi di riforma relativi alle modalita' di attribuzione alla Regione delle entrate spettanti, la somma di 162.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, e' accantonata in un apposito fondo in cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa indicate nell'Allegato 2, per gli importi indicati per ciascuna autorizzazione di spesa. 10. A seguito della verifica di cui al comma 9, da effettuare entro il 30 giugno 2017, sono ripristinate le autorizzazioni di spesa di cui al medesimo Allegato 2, in misura proporzionale alla stima aggiornata. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sono apportate al bilancio della Regione le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del presente comma. 11. Ad integrazione di quanto previsto per l'esercizio finanziario 2017 dall'art. 5 della legge regionale n. 3/2016, in relazione all'accertamento delle entrate relative al Fondo di sviluppo e coesione per una quota pari a euro 73.069.153,34 per l'esercizio finanziario 2018 e 42.130.901,83 per l'esercizio finanziario 2019, le comples-sive risorse sono destinate agli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo art. 5. Il Ragioniere generale della Regione e' autorizzato ad effettuare le conseguenti variazioni di bilancio. L'Allegato 3 di cui al comma 2 dell'art. 5 e al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/2016, come modificato dall'art. 1, comma 11, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, per gli anni 2017, 2018 e 2019, e' sostituito dall'Allegato 3 alla presente legge. 12. Il comma 2 dell'art. 59 della legge regionale n. 3/2016 e' sostituito dal seguente: «2. La spesa di cui al comma 1, a seguito di riparto delle risorse correnti del Fondo sanitario regionale, e' iscritta in appositi capitoli dell'Assessorato regionale dell'economia, Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Missione 13, Programma 7.». 13. Alla lettera d) del comma 8 dell'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e' aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2017, entro il 31 luglio, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 aprile, e' approvato il rendiconto generale della Regione dell'anno precedente.». 14. Per la restituzione delle somme, comprensive di interessi, dovute alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle pari opportunita', a causa della mancata attuazione del progetto «Conciliazione Tempi di Vita e di Lavoro», di cui alla convenzione sottoscritta in data 17 dicembre 2010, affidato per la realizzazione alla Societa' Lavoro Sicilia S.p.A., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palermo numero 78 del 13 maggio 2015, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa complessiva di 372 migliaia di euro (Missione 12, Programma 7, Capitolo 185202). 15. All'art. 7 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 il periodo «con le maggiori entrate di cui all'U.P.B. 4.3.1.1.6. - capitolo 1218 discendenti dalle disposizioni della presente legge» e' sostituito dal seguente: «a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla Missione 1, Programma 4, Capitolo 216518 del bilancio della Regione per il triennio 2017-2019». 16. A decorrere dall'anno 2018 e' confermato l'azzera-mento della maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Sempre a decorrere dall'anno 2018 la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF e' ridotta dallo 0,5 per cento allo 0,27 per cento. 17. L'autorizzazione di spesa di cui alla Missione 1, Programma 3, Capitolo 215724 dello stato di previsione della spesa per il triennio 2017-2019 e' destinata alle spese per le procedure di liquidazione di enti ed aziende regionali e societa' partecipate la cui definizione e' affidata all'Assessorato regionale dell'economia - Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni nonche' per le procedure di liquidazione coatta amministrativa. 18. Per le finalita' di cui all'art. 14, comma 4, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di euro 69.500 (Missione 1, Programma 2, Capitolo 105702). 19. L'art. 13 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e' abrogato. 20. Per le finalita' dell'art. 88 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 120 migliaia di euro (ex capitolo 413722). 21. Per il rimborso ai pazienti siciliani affetti da grave sindrome di Arnold Chiari e da craniostenosi grave delle spese sostenute per le cure effettuate fuori dal territorio regionale, non finanziabili nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, secondo modalita' da definire con decreto dell'Assessore regionale per la salute, tenendo conto del livello di gravita' e della situazione economica equivalente (ISEE), e' autorizzata, per il triennio 2017-2019, la spesa annua di 100 migliaia di euro. 22. Per le finalita' del comma 3-bis dell'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e' autorizzata per l'esercizio finanziario 2017 la spesa di 410 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2, Capitolo 442545). 23. Il contributo di cui al comma 4 dell'art. 28 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018 e' ridotto di 215 migliaia di euro (Missione 4, Programma 4, Capitolo 373347). 24. Per il sostegno all'attivita' svolta nel territorio della Regione dalla Fondazione Banco alimentare onlus, anche attraverso propri comitati, sezioni, articolazioni e dipendenze, di somministrazione di generi alimentari e di prima necessita' in favore di enti ed organizzazioni diretta-mente impegnati nell'assistenza verso categorie sociali marginalizzate o verso altre forme di poverta' estrema, e' autorizzato, per l'esercizio finanziario 2017, un contributo di 200 migliaia di euro. 25. Al fine di assicurare le funzioni previste dal Capo I della legge regionale 10 agosto 2012, n. 47 ed al fine di perseguire le finalita' di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, e' autorizzato un limite di impegno quinquennale di 100 migliaia di euro annui. 26. Per le finalita' di cui all'art. 14, comma 11, della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e' autorizzato un limite di impegno quinquennale di 20 migliaia di euro annui.