Art. 4 
 
           Disposizioni in materia di enti in liquidazione 
 
  1. In armonia con i principi e i criteri stabiliti dall'art. 15 del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con  modificazioni
dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111  e  successive  modifiche  e
integrazioni, per gli enti  soppressi  e  messi  in  liquidazione  la
Regione  non  risponde  delle  passivita'  eccedenti  l'attivo  della
singola liquidazione. Per le liquidazioni  deficitarie,  con  decreto
del Presidente della Regione si fa  luogo  alla  liquidazione  coatta
amministrativa. Il personale degli enti regionali disciolti  e  posti
in liquidazione in servizio alla data del 31 dicembre  2016,  se  non
utile alla liquidazione, e' trasferito, nel rispetto del  trattamento
economico-normativo e previdenziale posseduto alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  nell'area  speciale  transitoria  ad
esaurimento istituita presso la Regais S.p.A. 
  2. Al tei mine delle operazioni di liquidazione, il  saldo  finale,
se positivo, e' versato al bilancio della Regione. 
  3. Per  gli  enti  la  cui  liquidazione  sia  curata  dall'Ufficio
speciale per la chiusura delle liquidazioni, la rappresentanza  anche
in giudizio spetta all'Ufficio medesimo che si avvale del  patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e  con  le  stesse
modalita' con le  quali  se  ne  avvalgono  gli  altri  uffici  della
Regione. Per le liquidazioni di cui al  presente  comma,  l'Assessore
regionale per l'economia puo' nominare un commissario liquidatore che
non abbia svolto alcuna funzione precedentemente nell'ente stesso. 
  4. Al fine di pervenire alla soppressione  delle  Aziende  autonome
Terme Acireale e Sciacca ai sensi dell'art. 1 della  legge  regionale
19 aprile 2007, n. 11 nonche' dell'Agenzia  della  Regione  siciliana
per le erogazioni in agricoltura, ai sensi dell'art. 40  della  legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9, la  definizione  delle  operazioni  di
liquidazione gia' poste in essere e'  affidata  all'Ufficio  speciale
per la chiusura delle liquidazioni.  All'art.  119,  comma  2,  della
legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, dopo le parole «presso gli uffici  dell'Amministrazione
regionale» sono aggiunte le parole «, anche ai fini dell'attribuzione
degli incarichi di cui all'art. 9 della  legge  regionale  15  maggio
2000, n. 10.». 
  5. Entro il 30 giugno di ciascun anno  l'Ufficio  speciale  per  la
chiusura delle liquidazioni redige  una  relazione  che  illustra  il
lavoro svolto avendo cura di specificare  le  problematicita'  emerse
nella chiusura delle procedure di liquidazione di  enti,  societa'  e
aziende ed include un'analisi dettagliata dello stato delle procedure
di liquidazione di ciascun ente, societa' e azienda. La relazione  e'
inviata  ed  illustrata  alla  competente   Commissione   legislativa
dell'Assemblea   regionale   siciliana   e   pubblicata   nel    sito
istituzionale dell'Assessorato regionale dell'economia.