Art. 4 Disposizioni in materia di enti in liquidazione 1. In armonia con i principi e i criteri stabiliti dall'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni, per gli enti soppressi e messi in liquidazione la Regione non risponde delle passivita' eccedenti l'attivo della singola liquidazione. Per le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa. Il personale degli enti regionali disciolti e posti in liquidazione in servizio alla data del 31 dicembre 2016, se non utile alla liquidazione, e' trasferito, nel rispetto del trattamento economico-normativo e previdenziale posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Regais S.p.A. 2. Al tei mine delle operazioni di liquidazione, il saldo finale, se positivo, e' versato al bilancio della Regione. 3. Per gli enti la cui liquidazione sia curata dall'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, la rappresentanza anche in giudizio spetta all'Ufficio medesimo che si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalita' con le quali se ne avvalgono gli altri uffici della Regione. Per le liquidazioni di cui al presente comma, l'Assessore regionale per l'economia puo' nominare un commissario liquidatore che non abbia svolto alcuna funzione precedentemente nell'ente stesso. 4. Al fine di pervenire alla soppressione delle Aziende autonome Terme Acireale e Sciacca ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 11 nonche' dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la definizione delle operazioni di liquidazione gia' poste in essere e' affidata all'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni. All'art. 119, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «presso gli uffici dell'Amministrazione regionale» sono aggiunte le parole «, anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi di cui all'art. 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.». 5. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni redige una relazione che illustra il lavoro svolto avendo cura di specificare le problematicita' emerse nella chiusura delle procedure di liquidazione di enti, societa' e aziende ed include un'analisi dettagliata dello stato delle procedure di liquidazione di ciascun ente, societa' e azienda. La relazione e' inviata ed illustrata alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e pubblicata nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale dell'economia.