Art. 5 
 
           Disposizioni in materia di societa' partecipate 
 
  1. All'art. 64, comma 4, della legge regionale 12 agosto  2014,  n.
21 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le  seguenti
modifiche: 
    a) dopo le parole «l'IRFIS FinSicilia S.p.A.»  sono  aggiunte  le
parole «e gli organismi strumentali  della  Regione,  con  esclusione
delle societa' affidatarie di servizi pubblici che operano in  regime
di concessione regolata dalla normativa nazionale»; 
    b) le parole «dovranno attingere» sono  sostituite  dalle  parole
«non possono procedere a nuove assunzioni se non attingendo»; 
    c)  alla  fine,  sono  aggiunte  le  parole   «in   deroga   alle
disposizioni di cui all'art. 20, comma 6, della  legge  regionale  12
maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni nonche'  in
deroga alle disposizioni di cui all'art. 1,  comma  10,  della  legge
regionale  29  dicembre  2008,  n.  25  e  successive   modifiche   e
integrazioni. L'art. 62 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3  e'
abrogato.». 
  2. All'art. 61 della legge regionale  17  marzo  2016,  n.  3  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2 dopo le parole «Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a.»
sono aggiunte le parole «o alle societa'  a  totale  o  maggioritaria
partecipazione regionale»; 
    b) e' aggiunto il seguente comma: 
      «2-ter. Al personale dell'Istituto regionale per l'integrazione
dei diversamente abili di Sicilia (IRIDAS) di cui all'art.  48  della
legge regionale 14 maggio 2009, n.  6,  gia'  soppresso  e  posto  in
liquidazione ai sensi dell'art. 63 della legge  regionale  12  agosto
2014, n. 21, in  servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
medesima legge e non  utilmente  ricollocato  presso  altre  societa'
regionali, alla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
presso altro ente, istituto o azienda, si applicano  le  disposizioni
di cui al comma 2 nonche' le disposizioni di cui  all'art.  64  della
legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche e integrazioni.». 
  3. Le disposizioni di cui all'art.  64  della  legge  regionale  n.
21/2014 e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche  ai
dipendenti, in servizio con contratto di lavoro subordinato  a  tempo
indeterminato alla data di entrata in vigore  della  presente  legge,
delle  societa'  delle  quali  e'  stata  accertata   la   causa   di
scioglimento ai sensi dell'art. 2484 del codice civile. 
  4. L'art. 32, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e'
abrogato.