Art. 5 Disposizioni in materia di societa' partecipate 1. All'art. 64, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole «l'IRFIS FinSicilia S.p.A.» sono aggiunte le parole «e gli organismi strumentali della Regione, con esclusione delle societa' affidatarie di servizi pubblici che operano in regime di concessione regolata dalla normativa nazionale»; b) le parole «dovranno attingere» sono sostituite dalle parole «non possono procedere a nuove assunzioni se non attingendo»; c) alla fine, sono aggiunte le parole «in deroga alle disposizioni di cui all'art. 20, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni nonche' in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche e integrazioni. L'art. 62 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e' abrogato.». 2. All'art. 61 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dopo le parole «Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a.» sono aggiunte le parole «o alle societa' a totale o maggioritaria partecipazione regionale»; b) e' aggiunto il seguente comma: «2-ter. Al personale dell'Istituto regionale per l'integrazione dei diversamente abili di Sicilia (IRIDAS) di cui all'art. 48 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, gia' soppresso e posto in liquidazione ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, in servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge e non utilmente ricollocato presso altre societa' regionali, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso altro ente, istituto o azienda, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 nonche' le disposizioni di cui all'art. 64 della legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche e integrazioni.». 3. Le disposizioni di cui all'art. 64 della legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche ai dipendenti, in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, delle societa' delle quali e' stata accertata la causa di scioglimento ai sensi dell'art. 2484 del codice civile. 4. L'art. 32, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e' abrogato.