Art. 6 
 
Interventi per i Consorzi di Bonifica. Garanzie occupazionali  per  i
   settori della forestazione e della manutenzione del territorio 
 
  1. I commi da 1-bis a 1-quinquies dell'art. 2 della legge regionale
30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche e  integrazioni  sono
abrogati. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 106/1977  e
successive modifiche e integrazioni le parole da «nella  misura  fino
al 95 per cento» a «dai singoli consorzi al»  sono  sostituite  dalle
parole «nei limiti dello stanziamento annualmente previsto con  legge
di  bilancio,  in  proporzione  alla   spesa   per   il   trattamento
fondamentale del». All'art. 47, comma 12,  della  legge  regionale  7
maggio 2015,  n.  9  e'  abrogato  il  periodo  «tenuto  conto  delle
disposizioni di cui al comma 11». 
  2. I Consorzi di bonifica sono autorizzati a  disporre  lo  sgravio
parziale dei ruoli gia' sospesi ai  sensi  dell'art.  10,  comma  28,
della legge regionale 5 dicembre  2016,  n.  24,  limitatamente  alla
misura eccedente gli oneri di contribuenza relativi all'anno 2012, ed
a riemetterli per l'importo sgravato entro e non oltre il 31 dicembre
2017. 
  3. In relazione alle disposizioni del comma 1, l'autorizzazione  di
spesa di cui all'art. 47, comma 12, della legge regionale n. 9/2015 e
successive modifiche ed integrazioni e' incrementata dell'importo  di
10.614 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017,  di  14.786
migliaia di euro l'esercizio finanziario 2018 ed  e'  determinata  in
39.816 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019, di cui  520
migliaia di euro annui per assicurare la funzionalita' di  canali  di
particolare valore storico. 
  4. Per l'esercizio  finanziario  2017  il  finanziamento  ordinario
determinato ai sensi del comma  3  e'  integrato  da  un'assegnazione
straordinaria pari a 5.000 migliaia di euro, destinata  al  pagamento
degli oneri e delle retribuzioni non corrisposti e/o non versati  per
gli anni 2015 e 2016 per  il  personale  a  tempo  indeterminato.  Le
eventuali disponibilita'  residue  sono  ripartite  con  le  medesime
modalita' previste dall'art. 2, comma 1,  della  legge  regionale  n.
106/1977 e successive modifiche e integrazioni. rassegnazione di  cui
al  primo  periodo   del   presente   comma   e'   subordinata   alla
presentazione, da parte dei consorzi beneficiari, di un programma  di
misure finalizzate al miglioramento della capacita' di riscossione  e
al contenimento dei costi di gestione. 
  5. Per le finalita' di cui  all'art.  10,  comma  27,  della  legge
regionale n. 24/2016  e'  autorizzata,  per  l'esercizio  finanziario
2017, l'ulteriore spesa di 1.000 migliaia di euro. 
  6. Nel rispetto dei criteri sanciti  dall'intesa  Stato-Regioni  in
materia di riordino dei Consorzi di bonifica, le disposizioni di  cui
all'art. 18, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016,  n.  3  si
intendono riferite esclusivamente ai membri di cui  all'art.  27  del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, come sostituito  dalla  legge
di conversione 28 febbraio 2008, n. 31. 
  7. Il controllo preventivo di legittimita' di cui all'artico-lo  21
della legge regionale  25  maggio  1995,  n.  45  e'  effettuato  dal
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e  territoriale,  previo
parere  dell'Assessorato  regionale  com-petente  per   materia.   Le
deliberazioni dei Consorzi sottoposte al controllo sono trasmesse  al
Servizio competente entro 15 giorni dalla loro adozione,  a  pena  di
nullita'. Esse  diventano  esecutive  se  non  ne  viene  pronunciato
l'annullamento, con provvedimento motivato, nel termine di 60  giorni
dalla loro ricezione. 
  8. L'autorizzazione di spesa di cui all'art.  23,  comma  3,  della
legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni,  e'
rideterminata in  euro  147.000  migliaia  di  euro  per  l'esercizio
finanziario 2017 e in euro 63.054.846,66 per l'esercizio  finanziario
2018. Al comma 5 dell'art. 23 della medesima legge regionale 17 marzo
2016,  n.  3  le  parole  «per  l'esercizio  finanziario  2017»  sono
sostituite dalle parole «per gli esercizi finanziari 2017 e 2018». 
  9. L'autorizzazione di spesa di cui all'art.  23,  comma  2,  della
legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni,  e'
incrementata, per ciascuno degli esercizi  finanziari  2017  e  2018,
dell'importo annuo di 1.760 migliaia di euro (Missione 16,  Programma
3, Capitolo 147326).