Art. 7 
 
Costituzione  del  patrimonio  immobiliare  del  Fondo  pensioni  dei
                 dipendenti della Regione siciliana 
 
  1. Per le finalita' di cui al comma  3  dell'art.  15  della  legge
regionale 14 maggio 2009, n. 6 e al  fine  di  costi-tuire  il  fondo
immobiliare  del  Fondo  pensioni  dei   dipendenti   della   Regione
siciliana, la Regione trasferisce in proprieta' complessi immobiliari
che all'entrata in vigore della presente legge sono in uso ad  uffici
regionali o dagli stessi utilizzabili, da individuare e  valutare  da
parte degli organi competenti all'atto  del  trasferimento,  d'intesa
con il Fondo pensioni, fino al valore di  118  milioni  di  euro,  in
ragione di un valore equivalente a 59 milioni di euro  annui  per  il
biennio 2017-2018. Il trasferimento e' definito entro il 31  dicembre
di ciascun anno. Alla Regione siciliana e' fatto  obbligo,  prima  di
procedere  a  contratti  di  locazione  presso  soggetti  privati,  a
stipulare contratti di locazione novennali rinnovabili con  il  Fondo
pensioni per gli immobili oggetto del  presente  articolo.  Al  Fondo
pensioni e' attribuita annualmente una cifra  corrispondente  all'uno
per cento del valore degli immobili  di  cui  al  presente  articolo,
valutati alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  da
destinare  esclusivamente  alle  attivita'  di  manutenzione   e   di
adeguamento alle norme vigenti. La Regione  assicura  annualmente  il
ripristino finanziario della differenza tra il  valore  iniziale  del
conferimento dei complessi immobiliari e la loro  valutazione  al  30
settembre di ogni anno, con legge di stabilita' dell'anno successivo. 
  2. Il trasferimento di cui al comma  1  compensa  integralmente  le
quote relative al biennio 2017-2018 del limite di impegno di  cui  al
comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6. 
  3. Il Fondo pensioni dei  dipendenti  della  Regione  siciliana  e'
autorizzato all'acquisto entro il 30 settembre  2017  del  cento  per
cento delle quote del Fondo di cui all'art. 9 della  legge  regionale
28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed  integrazioni,  che
assicura un rendimento netto pari ad  almeno  il  rendimento  attuale
delle corrispondenti risorse finanziarie  necessarie  per  l'acquisto
aumentato del cinquanta per cento, per l'intera durata del  contratto
di locazione. 
  4. Per effetto del comma 3 e' accertata  in  entrata  del  bilancio
della Regione siciliana per l'anno 2017,  quale  corrispettivo  della
cessione, la somma di 22.750 migliaia di euro  pari  al  trentacinque
per cento del capitale netto del FIPRS. Nelle more della  definizione
della cessione, tale somma, da iscrivere in  un  apposito  fondo,  e'
portata in riduzione delle assegnazioni finanziarie ai comuni di  cui
all'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5  e  successive
modifiche  ed  integrazioni.  A  seguito  del  perfezionamento  della
cessione, con decreto del Ragioniere generale della  Regione,  previa
delibera della Giunta regionale, sono  apportate  al  bilancio  della
Regione le variazioni di bilancio per il  ripristino  della  medesima
autorizzazione di spesa. 
  5. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta  del  dirigente
generale del Dipartimento delle finanze, previa delibera della Giunta
regionale, sono apportate al bilancio  della  Regione  le  necessarie
variazioni di bilancio alla Missione 1, Programma 5, Capitolo 108521. 
  6. La quota relativa all'anno 2016 del limite di impegno di cui  al
comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 6/2009 ridotta ai sensi
dell'art. 7, comma 21 e dell'art. 26, comma 3, della legge  regionale
17 marzo 2016, n. 3 e' ripristinata nel triennio  2018-2020.  Per  le
finalita' del presente comma e' autorizzata per l'anno 2018 la  spesa
di 19.000 migliaia di euro,  per  l'anno  2019  la  spesa  di  20.000
migliaia di euro, per l'anno 2020 la  spesa  di  20.000  migliaia  di
euro. 
  7. Le quote relative al biennio 2017-2018 del limite di impegno  di
cui al comma 4 dell'art. 15 della  legge  regionale  n.  6/2009  sono
differite agli anni 2020 e 2021 nell'ipotesi di mancata realizzazione
dei trasferimenti  di  cui  al  comma  l  nei  limiti  temporali  ivi
previsti.