Art. 7 Costituzione del patrimonio immobiliare del Fondo pensioni dei dipendenti della Regione siciliana 1. Per le finalita' di cui al comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e al fine di costi-tuire il fondo immobiliare del Fondo pensioni dei dipendenti della Regione siciliana, la Regione trasferisce in proprieta' complessi immobiliari che all'entrata in vigore della presente legge sono in uso ad uffici regionali o dagli stessi utilizzabili, da individuare e valutare da parte degli organi competenti all'atto del trasferimento, d'intesa con il Fondo pensioni, fino al valore di 118 milioni di euro, in ragione di un valore equivalente a 59 milioni di euro annui per il biennio 2017-2018. Il trasferimento e' definito entro il 31 dicembre di ciascun anno. Alla Regione siciliana e' fatto obbligo, prima di procedere a contratti di locazione presso soggetti privati, a stipulare contratti di locazione novennali rinnovabili con il Fondo pensioni per gli immobili oggetto del presente articolo. Al Fondo pensioni e' attribuita annualmente una cifra corrispondente all'uno per cento del valore degli immobili di cui al presente articolo, valutati alla data di entrata in vigore della presente legge, da destinare esclusivamente alle attivita' di manutenzione e di adeguamento alle norme vigenti. La Regione assicura annualmente il ripristino finanziario della differenza tra il valore iniziale del conferimento dei complessi immobiliari e la loro valutazione al 30 settembre di ogni anno, con legge di stabilita' dell'anno successivo. 2. Il trasferimento di cui al comma 1 compensa integralmente le quote relative al biennio 2017-2018 del limite di impegno di cui al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6. 3. Il Fondo pensioni dei dipendenti della Regione siciliana e' autorizzato all'acquisto entro il 30 settembre 2017 del cento per cento delle quote del Fondo di cui all'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, che assicura un rendimento netto pari ad almeno il rendimento attuale delle corrispondenti risorse finanziarie necessarie per l'acquisto aumentato del cinquanta per cento, per l'intera durata del contratto di locazione. 4. Per effetto del comma 3 e' accertata in entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno 2017, quale corrispettivo della cessione, la somma di 22.750 migliaia di euro pari al trentacinque per cento del capitale netto del FIPRS. Nelle more della definizione della cessione, tale somma, da iscrivere in un apposito fondo, e' portata in riduzione delle assegnazioni finanziarie ai comuni di cui all'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni. A seguito del perfezionamento della cessione, con decreto del Ragioniere generale della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sono apportate al bilancio della Regione le variazioni di bilancio per il ripristino della medesima autorizzazione di spesa. 5. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta del dirigente generale del Dipartimento delle finanze, previa delibera della Giunta regionale, sono apportate al bilancio della Regione le necessarie variazioni di bilancio alla Missione 1, Programma 5, Capitolo 108521. 6. La quota relativa all'anno 2016 del limite di impegno di cui al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 6/2009 ridotta ai sensi dell'art. 7, comma 21 e dell'art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e' ripristinata nel triennio 2018-2020. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata per l'anno 2018 la spesa di 19.000 migliaia di euro, per l'anno 2019 la spesa di 20.000 migliaia di euro, per l'anno 2020 la spesa di 20.000 migliaia di euro. 7. Le quote relative al biennio 2017-2018 del limite di impegno di cui al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 6/2009 sono differite agli anni 2020 e 2021 nell'ipotesi di mancata realizzazione dei trasferimenti di cui al comma l nei limiti temporali ivi previsti.