Art. 9 
 
   Fondo regionale per la disabilita' e per la non autosufficienza 
 
  1. E' istituito il Fondo unico regionale per la disabilita'  e  per
la non autosufficienza in favore dei soggetti di  cui  alla  legge  5
febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3, e di quelli  con  disabilita'
gravissima di cui all'art. 1 della legge regionale 1° marzo 2017,  n.
4, nonche' dei disabili psichici ricoverati nelle comunita' alloggio,
di seguito denominato «Fondo», al fine di garantire l'attuazione  dei
livelli di assistenza, anche domiciliare, da  destinare,  nei  limiti
degli stanziamenti  di  bilancio,  ad  interventi  di  assistenza  in
relazione  al  progetto  individuale  di  vita,  tenuto  conto  della
situazione economica equivalente (ISEE) e  degli  altri  criteri  che
verranno stabiliti secondo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5.
I criteri di individuazione dei  destinatari  vengono  aggiornati  in
coerenza con i decreti ministeriali di riparto  del  Fondo  Nazionale
per la non Autosufficienza. 
  2. Costituiscono fonti di finanziamento  del  «Fondo»  le  seguenti
risorse: 
    a) fondo regionale per la  disabilita'  istituito  con  la  legge
regionale n. 4/2017; 
    b) fondi regionali dedicati, ivi comprese le risorse  autorizzate
con la presente legge; 
    c) fondo sanitario regionale, ivi compresi i  risparmi  derivanti
dalle gare centralizzate degli acquisti, che devono essere aggiuntivi
rispetto alla spesa sostenuta per il settore delle disabilita'  negli
anni precedenti; 
    d) risorse statali finalizzate; 
    e)  risorse  degli  enti  locali  in  relazione  alle  specifiche
competenze in materia socio-assistenziale; 
    f) eventuali risorse di altri soggetti istituzionali. 
  3.   Il   «Fondo»   finanzia   le   prestazioni   ed   i    servizi
socio-assistenziali  e  socio-sanitari,  non  sostitutivi  di  quelli
sanitari,  ai  sensi   della   normativa   vigente,   tenendo   conto
specificatamente delle esigenze dei minori  affetti  da  disabilita'.
Gli interventi  a  carico  del  «Fondo»,  nel  rispetto  dei  vincoli
previsti per le fonti di finanziamento diverse da  quelle  regionali,
possono  essere  erogati  mediante  forme  di  assistenza  diretta  o
indiretta, per le quali ciascun avente diritto  esercita  la  propria
scelta. Per le  forme  di  assistenza,  i  soggetti  destinatari  dei
trasferimenti monetari possono effettuare, anche in forma  combinata,
le seguenti opzioni: 
    a)  soggetti  accreditati  di  cui   all'albo   regionale   delle
Istituzioni socio-assistenziali  pubbliche  e  private  istituito  ai
sensi dell'art. 26 della legge regionale  9  maggio  1986,  n.  22  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    b) operatori  iscritti  al  registro  pubblico  degli  assistenti
familiari, istituito con  decreto  dell'Assessore  regionale  per  la
famiglia, le politiche sociali e il lavoro del  22  aprile  2010,  ai
sensi della legge regionale  31  luglio  2003,  n.  10  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    c) operatori OSA e OSS; 
    d) caregiver. Per caregiver si intende  il  familiare  convivente
entro il secondo grado di parentela o affinita' ai sensi del titolo V
del libro I del codice civile,  che  si  prende  effettivamente  cura
della persona con disabilita'. 
  4. Per l'esercizio finanziario 2017 i criteri  e  le  modalita'  di
erogazione degli interventi di assistenza, di cui al comma 2, lettera
b), ivi compresi i trasferimenti monetari diretti, sono definiti  con
decreto del  Presidente  della  Regione,  da  emanarsi  entro novanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  su
proposta dell'Assessore  regionale  per  la  famiglia,  le  politiche
sociali ed il lavoro e dell'Assessore regionale per la salute, previo
parere della  VI  Commissione  legislativa  dell'Assemblea  regionale
siciliana «Servizi sociali e sanitari». 
  5.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2018,  l'Assessorato
regionale della famiglia, delle politiche  sociali  e  del  lavoro  e
l'Assessorato regionale della salute  elaborano  il  Piano  regionale
degli interventi socio-sanitari  integrato  con  il  Piano  sanitario
regionale e con gli altri interventi statali e degli enti locali.  Le
disposizioni attuative sono definite con decreto del Presidente della
Regione, da emanarsi su  proposta  dell'Assessore  regionale  per  la
famiglia,  le  politiche  sociali  ed  il  lavoro  e   dell'Assessore
regionale  per  la  salute,  previo  parere  della   VI   Commissione
legislativa dell'Assemblea regionale  siciliana  «Servizi  sociali  e
sanitari». 
  6. I trasferimenti monetari diretti a valere sul Fondo unico di cui
alla presente legge sono erogati a ciascun soggetto in  relazione  al
piano individuale di assistenza attraverso la  sottoscrizione  di  un
«patto di cura» sottoposto a verifiche periodiche. 
  7. All'art. 6, comma 1, della legge regionale 5 dicembre  2016,  n.
24 e' aggiunto il seguente periodo:  «Le  Citta'  metropolitane  e  i
liberi Consorzi comunali possono incrementare i livelli di assistenza
anche con fondi propri.». 
  8. La programmazione, la gestione ed il controllo  del  «Fondo»  di
cui al presente articolo e' attuata attraverso  un  adeguato  sistema
informativo, integrato con analoghi servizi informativi previsti  per
la gestione dei fondi statali e del fondo sanitario e  altri  sistemi
informativi  eventualmente  esistenti,  alimentato   da   tutti   gli
operatori che a livello regionale e locale operano  per  la  gestione
delle risorse del «Fondo». 
  9. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettere b) e  d),  per
l'esercizio finanziario 2017, sono  quantificate  in  misura  pari  a
148.680 migliaia di euro, di cui l'importo stimato di 68.680 migliaia
di euro finanziato con le risorse assegnate  alla  Regione  siciliana
per gli anni 2016 e 2017 a valere sul  Fondo  nazionale  per  le  non
autosufficienze istituito dall'art. 1, comma  1264,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. Le assegnazioni del Fondo nazionale per le non
autosufficienze, non utilizzate alla data di entrata in vigore  della
presente legge, sono programmate nell' anno 2017 nel  rispetto  delle
disposizioni della presente legge. 
  10. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettere a), b) e  d),
per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, sono quantificate in 158.000
migliaia di euro annui, cui si provvede: 
    a) per l'importo di 63.000 migliaia di euro annui a valere  sulle
risorse derivanti dai processi di riforma relativi alle modalita'  di
attribuzione alla Regione delle entrate spettanti e  dal  conseguente
adeguamento delle  stime  di  entrata  tenendo  conto  del  tasso  di
incremento del PIL previsto nel Documento di programmazione economico
nazionale; 
    b) per l'importo di 59.000  migliaia  di  euro  si  provvede  per
l'anno 2018 mediante riduzione della quota relativa al medesimo  anno
del limite di impegno di cui al comma  4  dell'art.  15  della  legge
regionale 14 maggio 2009, n. 6 e per l'anno 2019  mediante  riduzione
di pari importo delle somme  iscritte  nel  Fondo  globale  di  parte
corrente, capitolo 215704, accantonamento 1003; 
    c) per l'importo stimato di 36.000 migliaia di euro annui con  le
risorse assegnate alla Regione siciliana per ciascuno degli anni 2018
e 2019 a valere  sul  Fondo  nazionale  per  le  non  autosufficienze
istituito dall'art. 1, comma 1264, della legge n. 296/2006. 
  11. Le risorse destinate al finanziamento delle comunita'  alloggio
per i disabili psichici  iscritte  alla  Missione  12,  Programma  2,
Capitolo 182519 dell'Allegato I -  Parte  B,  della  presente  legge,
quantificate in  11.500  migliaia  di  euro  annui  per  il  triennio
2017-2019, integrano le risorse regionali destinate al sistema  delle
disabilita'. 
  12.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2017   le   risorse
derivanti dai risparmi delle gare della centrale acquisti del settore
sanitario sono destinate, nel  rispetto  della  specifica  disciplina
vigente,  nel  limite  annuo  di  50.000   migliaia   di   euro,   al
finanziamento degli interventi in  favore  dei  disabili  di  cui  al
presente articolo. 
  13. A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 il fondo di cui  al
presente articolo, quantificato in 158.000 migliaia di euro annui, e'
finanziato  con  le  risorse  annualmente  assegnate   alla   Regione
siciliana a valere sul Fondo nazionale  per  le  non  autosufficienze
istituito dall'art. 1, comma 1264, della legge n.  296/2006,  stimate
in 36.000 migliaia di euro annui, e per la differenza a valere  sulle
risorse derivanti dai processi di riforma relativi alle modalita'  di
attribuzione alla Regione delle entrate spettanti. 
  14. Le risorse finanziarie destinate annualmente  ai  soggetti  con
disabilita' gravissima di cui al comma 1 del  presente  articolo  non
possono essere inferiori a 50.000 migliaia di euro annui. 
  15. All'art. 7, comma 7, della legge regionale 24 febbraio 2000, n.
6 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte alla fine  le
seguenti parole «, quanto al 50 per cento sulla base del numero degli
studenti iscritti e quanto al restante 50 per cento  sulla  base  del
numero degli studenti iscritti con disabilita'.». 
  16. Per l'esercizio finanziario 2017, a valere  sulle  risorse  del
Fondo per gli investimenti dei comuni di cui  all'art.  4,  comma  8,
della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive  modifiche  ed
integrazioni, la somma di 15.000 migliaia di euro, e' programmata dai
comuni per il finanziamento di interventi finalizzati a  favorire  la
mobilita' e la vita indipendente dei soggetti con disabilita' di  cui
al presente articolo. 
  17. All'art. 29 della legge regionale  19  maggio  2005,  n.  5  le
parole «predisposto dai servizi sociali del Comune di residenza» sono
sostituite dalle parole "che preveda l'erogazione  di  interventi  di
assistenza secondo le modalita' coerenti con i  decreti  ministeriali
di riparto del Fondo Nazionale per la non Autosufficienza". 
  18. Al fine di assicurare il mantenimento delle prestazioni per  le
emergenze sanitarie connesse con la  funzione  di  prevenzione  e  di
sostegno psicologico a supporto dei  detenuti  «nuovi  giunti»  negli
Istituti  penitenziari  siciliani  ove  il  servizio  e'  attivo,  e'
riconosciuto agli psicologi in servizio  in  dette  strutture  almeno
fino al 31 dicembre 2016, in forza del superamento di  una  selezione
pubblica indetta dalla precedente  Amministrazione  penitenziaria  di
appartenenza,  il  passaggio  nei  ruoli   del   Servizio   sanitario
regionale,  come  previsto  per  il  medesimo  profilo  dal   decreto
legislativo 20 giugno 2005, n. 125.