Allegato Regolamento del Catasto speleologico regionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Omissis.) Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, i contenuti, le modalita' di gestione e di aggiornamento del Catasto speleologico regionale (CSR), in attuazione di quanto previsto nell'articolo 15, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversita', del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche). 2. Ai fini del presente regolamento, sono richiamate le definizioni di cui all'articolo 2, della legge regionale n. 15/2016, nonche' le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo). Art. 2. Catasto speleologico regionale 1. Il CSR, quale sistema informativo territoriale di riferimento per le attivita' conoscitive, di tutela e di gestione del patrimonio speleologico di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale n. 15/2016, si configura quale centro di raccolta dati, di studi e di divulgazione delle conoscenze relative al patrimonio speleologico, delle aree carsiche e degli acquiferi carsici del territorio regionale e dei relativi sistemi carsici interregionali e transfrontalieri. 2. Il CSR e' lo strumento per la diffusione, la pubblicazione e il riutilizzo delle informazioni di cui al comma 1, per le finalita' pianificatorie e di sviluppo del territorio, della tutela ambientale, della tutela delle risorse idriche, nonche' per la salvaguardia della sicurezza e salute delle persone in attuazione della legge regionale n. 15/2016. 3. Il CSR e' lo strumento per l'organizzazione ed il coordinamento degli interventi per la promozione del patrimonio speleologico e per lo sviluppo della speleologia di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, della legge regionale n. 15/2016 e per supportare i soggetti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, della legge regionale n. 15/2016, nelle attivita' di controllo e vigilanza del patrimonio speleologico, anche attraverso la raccolta di segnalazioni ed informazioni. 4. Nell'ambito delle attivita' istituzionali dell'amministrazione regionale, il CSR e' altresi' lo strumento conoscitivo e pianificatorio per i procedimenti autorizzativi ambientali e programmatici, sulle aree carsiche ed in particolare per quanto previsto al comma 1. 5. Le modalita' di apertura al pubblico degli uffici del CSR sono pubblicate sul sito internet della regione. Art. 3. Organizzazione e strutturazione dei dati 1. Il CSR e' organizzato in banche dati conformemente alle sezioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3 della legge regionale n. 15/2016, costituite dall'elenco delle grotte, delle cavita' artificiali, delle grotte turistiche, delle cavita' artificiali turistiche e delle forre, presenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. 2. Il CSR raccoglie dati alfanumerici, cartografici, iconografici e multimediali, anche di carattere storico, che possano essere utili alle finalita' della legge regionale n. 15/2016 ed alle attivita' previste dall'articolo 2, con particolare riferimento alle informazioni previste dall'articolo 9, commi 4 e 5, della legge regionale n. 15/2016. 3. I dati di cui al comma 2 sono organizzati per l'archiviazione, l'aggiornamento, il controllo, la validazione e la divulgazione delle informazioni. 4. Per le finalita' conoscitive e gestionali di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 15/2016, il censimento dei fenomeni ipogei viene effettuato nel contesto delle aree carsiche e degli acquiferi carsici, ossia in considerazione delle peculiarita' e delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed ambientali del territorio e del relativo condizionamento idrogeologico delle zone sorgentifere. Art. 4. Elenco delle grotte 1 Una grotta, come definita dall''articolo 2, comma 1, lettera i) della legge regionale n. 15/2016, puo' essere inserita nell'elenco del CSR mediante la procedura di accatastamento, quando presenta uno sviluppo lineare, ovvero spaziale, superiore a cinque metri. In particolari e motivati casi di eccezionale valore archeologico, geominerario o naturalistico puo' essere accatastata una cavita' con sviluppo inferiore ai cinque metri. 2. I dati relativi ai rilievi ipogei sono costituiti da: a) dati alfanumerici, quali dati numerici e descrittivi, riferimenti bibliografici e materiali multimediali e qualsiasi altra informazione utile alla definizione del fenomeno ipogeo; b) disegno del rilievo ipogeo, composto da sezioni e pianta, in scala adeguata e riportata, anche graficamente, sul disegno stesso, in modo da garantire il maggior dettaglio sostenibile e con opportuna iconografia e simbologia speleologica; c) poligonale vettoriale, tridimensionale e georiferita, in formato standard di interscambio; d) battute di rilievo in formato digitale, in formato standard di interscambio, con particolari riferimenti al collegamento con altre cavita'; e) qualsiasi altra informazione utile per la prevenzione degli incidenti e la gestione di interventi da parte degli organismi di soccorso, f) qualsiasi informazione utile ai fini della pianificazione territoriale, della tutela ambientale e delle risorse idriche. 3. Ai fini dell'accatastamento di una nuova grotta sono necessarie almeno le seguenti informazioni: a) nome principale; b) Comune in cui si apre l'ingresso; c) coordinate dell'ingresso e metodologia di rilevamento del posizionamento; d) quota dell'ingresso e metodologia di rilevamento della quota; e) tipologia dell'ingresso e relativa fotografia; f) autore del posizionamento dell'ingresso ed eventuale gruppo di appartenenza; g) data del rilievo; h) precisione e scala del rilievo; i) profondita' e dislivello; j) sviluppo spaziale; k) presenza di flussi idrici permanenti; l) descrizione della grotta, comprensiva della profondita' dei pozzi e degli eventuali collegamenti con altre cavita'; m) Autore o Autori del rilievo e dei dati ed eventuale gruppo di appartenenza; n) Disegno del rilievo ipogeo di cui al comma 2, lettera b). 4. L'accatastamento comporta l'attribuzione di una sigla catastale univoca costituita dal numero progressivo del CSR. Con lo scopo di mantenere la storicita' dei dati e dei rilievi, vengono mantenute le sigle catastali, progressive e storiche, di cui al catasto grotte della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27 (Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli - Venezia Giulia). Art. 5. Elenco delle cavita' artificiali 1. Una cavita' artificiale, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera k) della legge regionale n. 15/2016, puo' essere inserita nell'elenco delle cavita' artificiali del CSR mediante la procedura di accatastamento quando presenta uno sviluppo lineare, ovvero spaziale, superiore a cinque metri ed abbia un particolare valore storico, archeologico, geominerario o naturalistico. In particolari e motivati casi puo' essere accatastata una cavita' con sviluppo inferiore ai cinque metri. 2. I dati relativi ai rilievi delle cavita' artificiali sono costituiti da: a) dati alfanumerici, quali dati numerici e descrittivi, riferimenti bibliografici e materiali multimediali, organizzati in modo da facilitare il loro inserimento e la loro consultazione; b) disegno del rilievo ipogeo, composto da sezioni e pianta, in scala adeguata e riportata, anche graficamente, sul disegno stesso, in modo da garantire il maggior dettaglio sostenibile e con opportuna iconografia e simbologia; c) rilievo in formato vettoriale, georiferito e tridimensionale, con particolari riferimenti al collegamento con altre cavita'. d) battute di rilievo in formato digitale, in formato standard di interscambio, con particolari riferimenti al collegamento con altre cavita'; e) qualsiasi altra informazione utile per la prevenzione degli incidenti e la gestione di interventi da parte degli organismi di soccorso; f) qualsiasi informazione utile ai fini della pianificazione territoriale, della tutela ambientale e delle risorse idriche, 3. Ai fini dell'accatastamento di una nuova cavita' artificiale sono necessarie almeno le seguenti informazioni: a) nome principale; b) Comune in cui si apre l'ingresso; c) coordinate dell'ingresso e metodologia di rilevamento del posizionamento; d) quota dell'ingresso e metodologia di rilevamento della quota; e) localita' ed eventuale indirizzo civico; f) vincoli di accesso; g) tipologia funzionale e realizzativa; h) sviluppo spaziale; i) profondita' e dislivello; j) presenza di flussi idrici permanenti; k) descrizione della cavita', comprensiva della profondita' dei pozzi e degli eventuali collegamenti con altre cavita'; l) stato di conservazione ed eventuali pericoli; m) epoca ed informazioni bibliografiche; n) disegno ipogeo di cui al comma 2, lettera b); o) Autore o Autori del rilievo e dei dati ed eventuale gruppo di appartenenza. 4. L'accatastamento comporta l'attribuzione di una sigla catastale univoca costituita dal numero progressivo del CSR. Con lo scopo di mantenere la storicita' dei dati e dei rilievi, vengono mantenute le sigle catastali esistenti, progressive e storiche. Art. 6. Elenco delle forre 1 Per finalita' conoscitive e di tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 della legge regionale n. 15/2016, nel CSR sono individuate le forre cosi' come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) della medesima legge regionale n. 15/2016. 2. I dati di cui al comma 1 potranno essere integrati da ulteriori dati descrittivi, relazioni tecniche, disegni e materiale multimediale, nonche' qualsiasi altro dato utile per le finalita' conoscitive e pianificatorie del territorio, nonche' per la prevenzione degli incidenti e la gestione di interventi da parte degli organismi di soccorso. Art. 7. Validazione e accatastamento 1. La procedura di accatastamento comporta un processo di controllo e di validazione tecnico/scientifica dei dati nonche' le modalita' di diffusione totale o parziale degli stessi ed il loro eventuale riutilizzo in relazione al grado di riservatezza e di sensibilita'. 2. Il direttore della struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1 della legge regionale n. 15/2016, approva gli elenchi e i relativi aggiornamenti catastali con le modalita' previste dall'articolo 9, comma 6 della legge regionale n. 15/2016. 3. L'Amministrazione regionale, per le attivita' correlate al comma 1, non rientranti in funzioni ordinarie ed a cui non possa fare fronte con personale in servizio, ai sensi dell'articolo 15, comma 15 della legge regionale n. 12/2009, puo' conferire incarichi a soggetti di particolare e comprovata specializzazione, secondo le procedure comparative previste dal Regolamento emanato con D.P. Reg 30 novembre 2009, n. 331/Pres. Art. 8. Dati e loro riutilizzo 1. Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) la Regione riconosce l'eventuale proprieta' intellettuale dei dati di cui all'articoli 4, 5 e 6 mediante la citazione dei rispettivi Autori. 2. Per le finalita' della legge regionale n. 15/2016 e' garantita la diffusione dei dati del CSR in formati aperti e liberamente accessibili a tutti, al fine di promuovere la speleologia, il patrimonio speleologico e la sua tutela nel rispetto delle leggi vigenti ed in particolare dei diritti di protezione dei dati personali e della proprieta' privata. 3. La diffusione dei dati nonche' il loro il riutilizzo da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, e' comunque vincolato alla citazione degli Autori e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Art. 9. Norma transitoria 1. Ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n. 15/2016 sino all'approvazione della sezione del CSR recante l'elenco delle grotte di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 15/2016, conserva efficacia il Catasto regionale delle grotte formato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/1966. Art. 10. Norme di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 15/2016. Art. 11. Abrogazione 1. E' abrogato il decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 febbraio 1995, n. 054/Pres (Nuove norme regolamentari per l'esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 1° settembre 1996, n. 27, relativo all'impianto e alla tenuta del catasto regionale delle grotte). Visto: il Presidente: Serracchiani