Allegato 
 
Regolamento del Catasto speleologico regionale ai sensi  dell'art.  9
  della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 
 
    (Omissis.) 
 
                               Art. 1. 
 
                               Oggetto 
 
    1.  Il  presente  regolamento  disciplina   l'organizzazione,   i
contenuti, le modalita' di gestione e di  aggiornamento  del  Catasto
speleologico  regionale  (CSR),  in  attuazione  di  quanto  previsto
nell'articolo 15, comma 1, lettere a), b) e c) della legge  regionale
14  ottobre  2016,  n.  15  (Disposizioni  per   la   tutela   e   la
valorizzazione  della  geodiversita',  del  patrimonio  geologico   e
speleologico e delle aree carsiche). 
    2.  Ai  fini  del  presente  regolamento,  sono   richiamate   le
definizioni di cui all'articolo 2, della legge regionale n.  15/2016,
nonche' le definizioni di cui all'articolo 2,  comma  1  della  legge
regionale 17 aprile 2014, n.  7  (Disposizioni  in  materia  di  dati
aperti e loro riutilizzo). 
 
                               Art. 2. 
 
                   Catasto speleologico regionale 
 
    1. Il CSR, quale sistema informativo territoriale di  riferimento
per le attivita' conoscitive, di tutela e di gestione del  patrimonio
speleologico di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale n.
15/2016, si configura quale centro di raccolta dati, di  studi  e  di
divulgazione delle conoscenze relative  al  patrimonio  speleologico,
delle  aree  carsiche  e  degli  acquiferi  carsici  del   territorio
regionale  e  dei   relativi   sistemi   carsici   interregionali   e
transfrontalieri. 
    2. Il CSR e' lo strumento per la diffusione, la  pubblicazione  e
il riutilizzo delle informazioni di cui al comma 1, per le  finalita'
pianificatorie e di sviluppo del territorio, della tutela ambientale,
della tutela delle risorse idriche, nonche' per la salvaguardia della
sicurezza e salute delle persone in attuazione della legge  regionale
n. 15/2016. 
    3.  Il  CSR  e'  lo  strumento   per   l'organizzazione   ed   il
coordinamento degli  interventi  per  la  promozione  del  patrimonio
speleologico e per lo sviluppo della speleologia di cui  all'articolo
19, commi 1 e 2, della legge regionale n. 15/2016 e per supportare  i
soggetti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, della  legge  regionale
n. 15/2016, nelle attivita' di controllo e vigilanza  del  patrimonio
speleologico,  anche  attraverso  la  raccolta  di  segnalazioni   ed
informazioni. 
    4. Nell'ambito delle attivita' istituzionali dell'amministrazione
regionale,  il  CSR  e'   altresi'   lo   strumento   conoscitivo   e
pianificatorio  per  i  procedimenti   autorizzativi   ambientali   e
programmatici, sulle aree  carsiche  ed  in  particolare  per  quanto
previsto al comma 1. 
    5. Le modalita' di apertura al pubblico degli uffici del CSR sono
pubblicate sul sito internet della regione. 
 
                               Art. 3. 
 
              Organizzazione e strutturazione dei dati 
 
    1. Il CSR  e'  organizzato  in  banche  dati  conformemente  alle
sezioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3 della legge  regionale  n.
15/2016,  costituite  dall'elenco   delle   grotte,   delle   cavita'
artificiali,  delle  grotte  turistiche,  delle  cavita'  artificiali
turistiche e delle  forre,  presenti  nel  territorio  della  Regione
Friuli Venezia Giulia. 
    2. Il CSR raccoglie dati alfanumerici, cartografici, iconografici
e multimediali, anche di carattere storico, che possano essere  utili
alle finalita' della legge regionale n.  15/2016  ed  alle  attivita'
previste  dall'articolo   2,   con   particolare   riferimento   alle
informazioni previste dall'articolo 9,  commi  4  e  5,  della  legge
regionale n. 15/2016. 
    3. I dati di cui al comma 2 sono organizzati per l'archiviazione,
l'aggiornamento, il controllo, la validazione e la divulgazione delle
informazioni. 
    4. Per le finalita' conoscitive e gestionali di cui agli articoli
7 e 8 della legge regionale n. 15/2016, il  censimento  dei  fenomeni
ipogei viene effettuato nel contesto  delle  aree  carsiche  e  degli
acquiferi carsici, ossia in considerazione delle peculiarita' e delle
caratteristiche  geologiche,  geomorfologiche   ed   ambientali   del
territorio e del relativo condizionamento  idrogeologico  delle  zone
sorgentifere. 
 
                               Art. 4. 
 
                         Elenco delle grotte 
 
    1 Una grotta, come definita dall''articolo 2, comma 1, lettera i)
della legge regionale n. 15/2016, puo'  essere  inserita  nell'elenco
del CSR mediante la procedura di accatastamento, quando presenta  uno
sviluppo lineare, ovvero  spaziale,  superiore  a  cinque  metri.  In
particolari e  motivati  casi  di  eccezionale  valore  archeologico,
geominerario o naturalistico puo' essere accatastata una cavita'  con
sviluppo inferiore ai cinque metri. 
    2. I dati relativi ai rilievi ipogei sono costituiti da: 
      a)  dati  alfanumerici,  quali  dati  numerici  e  descrittivi,
riferimenti bibliografici e materiali multimediali e qualsiasi  altra
informazione utile alla definizione del fenomeno ipogeo; 
      b) disegno del rilievo ipogeo, composto da sezioni e pianta, in
scala adeguata e riportata, anche graficamente, sul  disegno  stesso,
in modo da garantire il maggior dettaglio sostenibile e con opportuna
iconografia e simbologia speleologica; 
      c) poligonale vettoriale,  tridimensionale  e  georiferita,  in
formato standard di interscambio; 
      d) battute di rilievo in formato digitale, in formato  standard
di interscambio, con  particolari  riferimenti  al  collegamento  con
altre cavita'; 
      e) qualsiasi altra informazione utile per la prevenzione  degli
incidenti e la gestione di interventi da  parte  degli  organismi  di
soccorso, 
      f) qualsiasi informazione utile ai  fini  della  pianificazione
territoriale, della tutela ambientale e delle risorse idriche. 
    3.  Ai  fini  dell'accatastamento  di  una  nuova   grotta   sono
necessarie almeno le seguenti informazioni: 
      a) nome principale; 
      b) Comune in cui si apre l'ingresso; 
      c) coordinate dell'ingresso e metodologia  di  rilevamento  del
posizionamento; 
      d) quota  dell'ingresso  e  metodologia  di  rilevamento  della
quota; 
      e) tipologia dell'ingresso e relativa fotografia; 
      f) autore del posizionamento dell'ingresso ed eventuale  gruppo
di appartenenza; 
      g) data del rilievo; 
      h) precisione e scala del rilievo; 
      i) profondita' e dislivello; 
      j) sviluppo spaziale; 
      k) presenza di flussi idrici permanenti; 
      l) descrizione della grotta, comprensiva della profondita'  dei
pozzi e degli eventuali collegamenti con altre cavita'; 
      m) Autore o Autori del rilievo e dei dati ed  eventuale  gruppo
di appartenenza; 
      n) Disegno del rilievo ipogeo di cui al comma 2, lettera b). 
    4.  L'accatastamento  comporta  l'attribuzione   di   una   sigla
catastale univoca costituita dal numero progressivo del CSR.  Con  lo
scopo di mantenere la storicita' dei  dati  e  dei  rilievi,  vengono
mantenute le sigle catastali,  progressive  e  storiche,  di  cui  al
catasto grotte della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27  (Norme
di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497,  per  la
tutela del patrimonio speleologico della  Regione  Friuli  -  Venezia
Giulia). 
 
                               Art. 5. 
 
                  Elenco delle cavita' artificiali 
 
    1. Una cavita' artificiale, come definita dall'articolo 2,  comma
1, lettera k) della legge regionale n. 15/2016, puo' essere  inserita
nell'elenco delle cavita' artificiali del CSR mediante  la  procedura
di  accatastamento  quando  presenta  uno  sviluppo  lineare,  ovvero
spaziale, superiore a cinque metri ed  abbia  un  particolare  valore
storico, archeologico, geominerario o naturalistico. In particolari e
motivati casi  puo'  essere  accatastata  una  cavita'  con  sviluppo
inferiore ai cinque metri. 
    2. I dati relativi ai  rilievi  delle  cavita'  artificiali  sono
costituiti da: 
      a)  dati  alfanumerici,  quali  dati  numerici  e  descrittivi,
riferimenti bibliografici e materiali  multimediali,  organizzati  in
modo da facilitare il loro inserimento e la loro consultazione; 
      b) disegno del rilievo ipogeo, composto da sezioni e pianta, in
scala adeguata e riportata, anche graficamente, sul  disegno  stesso,
in modo da garantire il maggior dettaglio sostenibile e con opportuna
iconografia e simbologia; 
      c)   rilievo   in    formato    vettoriale,    georiferito    e
tridimensionale, con  particolari  riferimenti  al  collegamento  con
altre cavita'. 
      d) battute di rilievo in formato digitale, in formato  standard
di interscambio, con  particolari  riferimenti  al  collegamento  con
altre cavita'; 
      e) qualsiasi altra informazione utile per la prevenzione  degli
incidenti e la gestione di interventi da  parte  degli  organismi  di
soccorso; 
      f) qualsiasi informazione utile ai  fini  della  pianificazione
territoriale, della tutela ambientale e delle risorse idriche, 
    3. Ai fini dell'accatastamento di una nuova  cavita'  artificiale
sono necessarie almeno le seguenti informazioni: 
      a) nome principale; 
      b) Comune in cui si apre l'ingresso; 
      c) coordinate dell'ingresso e metodologia  di  rilevamento  del
posizionamento; 
      d) quota  dell'ingresso  e  metodologia  di  rilevamento  della
quota; 
      e) localita' ed eventuale indirizzo civico; 
      f) vincoli di accesso; 
      g) tipologia funzionale e realizzativa; 
      h) sviluppo spaziale; 
      i) profondita' e dislivello; 
      j) presenza di flussi idrici permanenti; 
      k) descrizione della cavita', comprensiva della profondita' dei
pozzi e degli eventuali collegamenti con altre cavita'; 
      l) stato di conservazione ed eventuali pericoli; 
      m) epoca ed informazioni bibliografiche; 
      n) disegno ipogeo di cui al comma 2, lettera b); 
      o) Autore o Autori del rilievo e dei dati ed  eventuale  gruppo
di appartenenza. 
    4.  L'accatastamento  comporta  l'attribuzione   di   una   sigla
catastale univoca costituita dal numero progressivo del CSR.  Con  lo
scopo di mantenere la storicita' dei  dati  e  dei  rilievi,  vengono
mantenute le sigle catastali esistenti, progressive e storiche. 
 
                               Art. 6. 
 
                         Elenco delle forre 
 
    1 Per finalita' conoscitive e di tutela del territorio, ai  sensi
dell'articolo 9, comma 3 della legge regionale n.  15/2016,  nel  CSR
sono individuate le forre cosi' come definite dall'articolo 2,  comma
1, lettera m) della medesima legge regionale n. 15/2016. 
    2. I dati  di  cui  al  comma  1  potranno  essere  integrati  da
ulteriori dati descrittivi, relazioni tecniche, disegni  e  materiale
multimediale, nonche' qualsiasi altro dato  utile  per  le  finalita'
conoscitive  e  pianificatorie  del  territorio,   nonche'   per   la
prevenzione degli incidenti e la  gestione  di  interventi  da  parte
degli organismi di soccorso. 
 
                               Art. 7. 
 
                    Validazione e accatastamento 
 
    1.  La  procedura  di  accatastamento  comporta  un  processo  di
controllo e di validazione tecnico/scientifica dei  dati  nonche'  le
modalita' di diffusione totale o parziale degli  stessi  ed  il  loro
eventuale riutilizzo in relazione  al  grado  di  riservatezza  e  di
sensibilita'. 
    2. Il direttore della struttura regionale di cui all'articolo  9,
comma 1 della legge regionale n. 15/2016, approva  gli  elenchi  e  i
relativi  aggiornamenti   catastali   con   le   modalita'   previste
dall'articolo 9, comma 6 della legge regionale n. 15/2016. 
    3. L'Amministrazione regionale, per  le  attivita'  correlate  al
comma 1, non rientranti in funzioni ordinarie ed a cui non possa fare
fronte con personale in servizio, ai sensi dell'articolo 15, comma 15
della legge regionale n. 12/2009, puo' conferire incarichi a soggetti
di particolare e comprovata specializzazione,  secondo  le  procedure
comparative previste dal Regolamento emanato con D.P. Reg 30 novembre
2009, n. 331/Pres. 
 
                               Art. 8. 
 
                       Dati e loro riutilizzo 
 
    1. Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n.  633  (Protezione  del
diritto d'autore e di altri diritti connessi  al  suo  esercizio)  la
Regione riconosce l'eventuale proprieta' intellettuale  dei  dati  di
cui all'articoli 4, 5  e  6  mediante  la  citazione  dei  rispettivi
Autori. 
    2. Per le finalita' della legge regionale n. 15/2016 e' garantita
la diffusione dei dati  del  CSR  in  formati  aperti  e  liberamente
accessibili a  tutti,  al  fine  di  promuovere  la  speleologia,  il
patrimonio speleologico e la sua  tutela  nel  rispetto  delle  leggi
vigenti  ed  in  particolare  dei  diritti  di  protezione  dei  dati
personali e della proprieta' privata. 
    3. La diffusione dei dati nonche' il loro il riutilizzo da  parte
di soggetti terzi, pubblici o privati,  e'  comunque  vincolato  alla
citazione degli  Autori  e  della  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia
Giulia. 
 
                               Art. 9. 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 23 della  legge  regionale  n.  15/2016
sino all'approvazione della sezione del CSR  recante  l'elenco  delle
grotte di cui all'articolo  9,  comma  2,  lettera  a),  della  legge
regionale n. 15/2016, conserva efficacia il Catasto  regionale  delle
grotte formato ai sensi dell'articolo  3  della  legge  regionale  n.
27/1966. 
 
                              Art. 10. 
 
                           Norme di rinvio 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano
le norme di cui alla legge regionale n. 15/2016. 
 
                              Art. 11. 
 
                             Abrogazione 
 
    1. E' abrogato il decreto del Presidente della  Giunta  Regionale
23  febbraio  1995,  n.  054/Pres  (Nuove  norme  regolamentari   per
l'esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 1° settembre 1996,
n. 27, relativo all'impianto e  alla  tenuta  del  catasto  regionale
delle grotte). 
Visto: il Presidente: Serracchiani