Allegato 
 
Regolamento  concernente  le  modalita'   di   presentazione   e   di
  trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di vigilanza
  sulla costruzione in zona sismica, ai sensi dell'art. 3,  comma  3,
  lettera b), della legge regionale n. 16/2009. 
(Omissis). 
 
                               Capo I 
                        Disposizioni generali 
 
                               Art. 1. 
                            O g g e t t o 
 
    1. Il presente regolamento  disciplina,  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 3, lettera b), della legge regionale  11  agosto  2009,  n.  16
(Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica  del
territorio),  di  seguito   denominata   Legge,   le   modalita'   di
presentazione  e  di  trasmissione  dei  progetti   nell'ambito   dei
procedimenti di vigilanza sulla costruzione in zona sismica e le loro
eventuali violazioni, di cui al Titolo I, Capi II e III della Legge. 
    2. Il presente regolamento disciplina altresi' le fasi successive
alla presentazione e trasmissione dei progetti,  dalla  presentazione
dell'istanza di autorizzazione all'inizio dei lavori strutturali  e/o
deposito del progetto al deposito del certificato di collaudo statico
e di rispondenza dell'opera alla normativa  tecnica  o  asseverazione
del direttore dei lavori nei casi previsti. 
 
                               Art. 2. 
                       Ambito di applicazione 
 
    1. Le disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano  ai
procedimenti  di  vigilanza  relativi  alle  opere  o  interventi  da
realizzare, fatte salve le  disposizioni  del  regolamento  attuativo
approvato con decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n.
0176/Pres. «Regolamento concernente le definizioni previste dall'art.
3, comma 3, lettera a) (tipologia di opere e di edifici di  interesse
strategico  e  di  quelli  che  possono  assumere  rilevanza  per  le
conseguenze di un eventuale  collasso),  lettera  c)  (interventi  di
nuova costruzione, su costruzioni esistenti e di  variante  in  corso
d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica)  e
lettera c ter) (variazioni strutturali e  interventi  diversi)  della
legge regionale n. 16/2009», di seguito denominato regolamento. 
    2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresi'
ai  procedimenti  di  vigilanza  relativi  alle  opere  o  interventi
realizzati  o  in  corso  di  realizzazione   in   violazione   degli
adempimenti  necessari  al  momento  della  loro  esecuzione,   anche
anteriormente al 23 gennaio 1985, data di  entrata  in  vigore  della
legge regionale 7 gennaio 1985, n.  3  (Norme  sull'osservanza  delle
disposizioni sismiche ed  attuazione  dell'art.  20  della  legge  10
dicembre 1981, n. 741). 
    3. Restano escluse dalla disciplina del presente  regolamento  le
casistiche di violazioni normative riconducibili alla fattispecie del
condono edilizio. 
    4. La presenza di licenza d'uso o di abitabilita' e/o certificato
di agibilita'  non  presuppone  casistiche  di  violazioni  normative
trattate dal presente regolamento. 
 
                               Art. 3. 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento si applicano  le  definizioni
che seguono: 
      a) classificazione sismica e'  la  classificazione  delle  zone
sismiche del territorio regionale di  cui  alla  deliberazione  della
Giunta regionale 6 maggio 2010, n. 845 (legge regionale  n.  16/2009,
art. 3, comma 2, lettera a). Classificazione delle  zone  sismiche  e
indicazione delle aree di alta e bassa sismicita'); 
      b) norme tecniche sono le norme  tecniche  per  le  costruzioni
approvate con decreto del Ministro delle  infrastrutture  14  gennaio
2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le  costruzioni)  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
      c) normativa tecnica e' la normativa tecnica per le costruzioni
relativa al materiale impiegato e  al  sistema  costruttivo  adottato
previgente alle norme tecniche; 
      d) edifici o opere strategiche sono gli  edifici  di  interesse
strategico e le opere la cui funzionalita' durante gli eventi sismici
assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, di
cui agli articoli 6, comma  2,  lettera  a),  della  Legge  e  2  del
regolamento; 
      e) edifici o opere rilevanti sono gli edifici e  le  opere  che
possono assumere  rilevanza  in  relazione  alle  conseguenze  di  un
eventuale collasso, di cui agli articoli  6,  comma  2,  lettera  a),
della Legge e 3 del regolamento; 
      f) edifici o opere diverse sono gli edifici e le opere  di  cui
all'art. 6, comma 2, lettera b), della Legge, esclusi gli  interventi
di cui alle lettere g) e h); 
      g)  interventi  di  limitata  importanza   statica   sono   gli
interventi di nuova costruzione, interventi su costruzioni  esistenti
e interventi di variante in corso d'opera che assolvono una  funzione
di limitata importanza statica di cui all'art. 4 del regolamento; 
      h) opere minori  sono  le  opere  di  cui  all'art.  4-bis  del
regolamento; 
      i) riparazioni o interventi locali sono gli interventi definiti
dalle Norme tecniche, che  possono  ascriversi  sia  nella  categoria
degli interventi di limitata importanza statica di cui  alla  lettera
g) sia nella categoria delle opere minori di cui alla lettera h); 
      j) variazioni strutturali in corso d'opera sono  le  variazioni
di cui all'art. 4-ter del regolamento; 
      k) opere o  interventi  edilizi  sono  le  opere  o  interventi
edilizi di manutenzione straordinaria, di  restauro,  di  risanamento
conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di
ristrutturazione  urbanistica,  che  abbiano  rilevanza  strutturale,
ovvero le modifiche della destinazione d'uso di edifici e  di  opere,
con o senza lavori edili, tali da farle rientrare nelle categorie  di
edifici o opere strategiche o rilevanti; 
      l)  opere  o  interventi  edilizi  di  cui  alla   lettera   k)
contemplano sia opere che interessano zone del  territorio  regionale
non  soggette  all'obbligo   della   progettazione   antisismica   in
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica di cui all'art. 53, comma 1, del testo unico per l'edilizia
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,
n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia), di seguito denominato testo unico, sia  opere  che
interessano zone del territorio regionale soggette all'obbligo  della
progettazione antisismica indipendentemente dal materiale impiegato e
dal sistema costruttivo adottato; 
      m)   titolo   abilitativo   strutturale   e'   l'autorizzazione
all'inizio dell'esecuzione delle opere strutturali  e/o  il  deposito
del progetto delle opere stesse; 
      n) deposito del progetto delle opere strutturali  equivale  sia
alla denuncia dei lavori di cui agli articoli 65 del testo unico e 8,
commi 1 e 3, della  Legge  sia  al  preavviso  scritto  di  cui  agli
articoli 93 del testo unico e 5, comma 1, della  Legge.  Il  deposito
del progetto delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica ai sensi degli articoli 93  del
testo unico e 5, comma 1,  della  Legge  produce  gli  effetti  della
denuncia di cui agli articoli 65 del testo unico e 8, commi  1  e  3,
della Legge; 
      o)  autorizzazione  all'inizio  dell'esecuzione   delle   opere
strutturali equivale all'autorizzazione per l'inizio  dei  lavori  di
cui agli articoli 94 del testo unico e 5, comma 2, della Legge; 
      p)  committente  e'   il   proprietario   o   il   suo   legale
rappresentante; 
      q)  committente  dell'accertamento   di   conformita'   e'   il
responsabile  dell'abuso  o  l'attuale  proprietario  o  loro  legali
rappresentanti; 
      r)  tecnico  verificatore  e'   il   tecnico   incaricato   dal
committente dell'accertamento di conformita' a  svolgere  l'attivita'
conoscitiva e  verificativa  dell'opera  realizzata  o  in  corso  di
realizzazione; 
      s)  tecnico  collaudatore  e'   il   tecnico   incaricato   dal
committente dell'accertamento di conformita' a  svolgere  l'attivita'
certificativa dell'opera realizzata o in corso di realizzazione; 
      t) lavori pubblici sono  gli  interventi  posti  in  essere  da
stazioni appaltanti, enti e  soggetti  aggiudicatori,  soggetti  alla
disciplina del codice dei contratti pubblici; 
      u) interventi di natura privatistica sono gli interventi  posti
in essere da soggetti privati; 
      v)  inizio  dei  lavori  e'  l'inizio   dell'esecuzione   delle
strutture previste dal progetto autorizzato e/o depositato; 
      w) fine dei lavori e' la fine dell'esecuzione  delle  strutture
previste dal progetto autorizzato e/o depositato. 
 
                               Art. 4. 
                Riferimenti tecnici e rinvio dinamico 
 
    1. Per tutto quanto non espressamente  specificato  nel  presente
regolamento si rinvia alla normativa tecnica vigente  secondo  quanto
specificato nel seguito, alle relative  circolari  applicative,  alle
specifiche  disposizioni  legislative  e  regolamentari  di  settore,
nonche' alle delibere  della  Giunta  regionale  e  alla  modulistica
disponibile sul sito istituzionale della Regione. 
    2. La modulistica citata nel presente regolamento, fermi restando
la non modificabilita' di impostazione e di  traccia  ed  il  vincolo
rappresentato dal contenuto delle  versioni  disponibili  on-line  al
momento  della  presentazione  alla   struttura   tecnica   regionale
territorialmente competente, e' disponibile  sul  sito  istituzionale
della Regione anche in formato compilabile, allo scopo di facilitarne
la stesura,  nonche'  l'eventuale  sottoscrizione  digitale  e  invio
telematico. 
    3. Nelle more di  utilizzo  di  un  applicativo  informatico  che
consenta la trasmissione elettronica dei flussi  informativi  tra  la
Regione e i soggetti interessati dai  procedimenti  disciplinati  dal
presente regolamento, l'istanza e tutta la  documentazione  prevista,
in duplice copia, sono firmate in originale e depositate  in  formato
cartaceo   alle   strutture   tecniche   regionali   territorialmente
competenti. L'eventuale  deposito  di  copie  cartacee  di  originali
sottoscritti digitalmente  e'  corredato  di  apposita  dichiarazione
attestante  la  conformita'  della   copia   cartacea   all'originale
sottoscritto digitalmente. 
 
                               Capo II 
           Disposizioni relative alle opere da realizzare 
 
                               Art. 5. 
                       Adempimenti e vigilanza 
 
    1. Le disposizioni contenute nel presente  capo  disciplinano  le
opere o interventi da realizzare, in ottemperanza  degli  adempimenti
previsti dalla Parte II, Capo I,  Capo  II,  Sezione  I  e  Capo  IV,
Sezioni I e II del testo unico. 
 
                              Sezione I 
               Istanza di autorizzazione e/o deposito 
               del progetto, progetto, autorizzazione 
 
                               Art. 6. 
     Classificazione sismica e normativa tecnica di riferimento 
 
    1. Per  le  opere  o  interventi  di  cui  al  presente  capo  la
classificazione sismica della  zona  di  intervento  e  la  normativa
tecnica di riferimento sono la Classificazione  sismica  e  le  Norme
tecniche ovvero  quelle  vigenti  ed  applicabili  al  momento  della
presentazione  dell'istanza  di  autorizzazione  e/o   deposito   del
progetto delle opere o interventi stessi,  fatte  salve  disposizioni
transitorie  che  ammettano  l'applicazione   della   classificazione
sismica e della normativa tecnica previgenti. 
 
                               Art. 7. 
         Istanza di autorizzazione e/o deposito del progetto 
 
    1. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui
all'art. 3, comma 1, lettera k), e' soggetta al preavviso  scritto  e
al contestuale deposito dei  progetti  presso  la  struttura  tecnica
regionale territorialmente competente. 
    2. L'inizio dei lavori relativi agli interventi di  cui  all'art.
3, comma 1, lettere  d),  e)  e  f),  nonche'  lettere  g)  e  h)  da
realizzare   in   zone   di   alta   sismicita',    e'    subordinato
all'autorizzazione da  parte  del  servizio  competente,  secondo  le
disposizioni di cui all'art. 5 del regolamento. 
    3. L'istanza di autorizzazione e/o  deposito  del  progetto  deve
essere  compilata   secondo   il   modello   disponibile   sul   sito
istituzionale della Regione, sottoscritta in  originale  da  tutti  i
costruttori che  interverranno  nell'esecuzione  delle  strutture,  o
delle parti strutturali, dell'opera oggetto di intervento  e  bollata
secondo la vigente normativa in materia di  imposta  di  bollo.  Essa
deve  contenere  esplicita  dichiarazione  circa  la   tipologia   di
intervento  oggetto  di  istanza  e/o  di  deposito  che  si  intende
effettuare,  coerentemente  con  quanto  asseverato  dal  progettista
strutturale e sottoscritto, per presa visione, dal committente. 
    4. L'istanza di autorizzazione e/o  deposito  del  progetto  puo'
essere presentata anche dal  committente  che  esegue  in  proprio  i
lavori, purche' all'atto di  presentazione  dichiari  formalmente  di
essere in  possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali  richiesti
dalle leggi applicabili allo specifico intervento. 
    5. Nel caso di lavori pubblici, l'istanza di  autorizzazione  e/o
deposito del progetto deve essere  presentata  dal  responsabile  del
procedimento prima  di  iniziare  le  procedure  di  affidamento  dei
lavori,  fatte  salve  discipline  specifiche  di  esecuzione  e   di
affidamento dei  lavori  stessi.  Subito  dopo  l'espletamento  delle
procedure di scelta del contraente e  dell'affidamento  dell'incarico
di direttore dei lavori, qualora non gia' incaricato al momento della
presentazione dell'istanza, e comunque prima dell'inizio  dei  lavori
strutturali,   il   responsabile   del   procedimento   presenta   la
comunicazione del nominativo del costruttore e/o  del  direttore  dei
lavori, compilata e sottoscritta secondo il modello  disponibile  sul
sito  istituzionale  della  Regione,  e  il  direttore   dei   lavori
sottoscrive gli elaborati progettuali. 
    6. Nel caso di interventi di natura privatistica,  ad  esclusione
degli  interventi  di  limitata  importanza  statica,  l'istanza   di
autorizzazione e/o deposito del progetto puo' essere  presentata  dal
committente qualora il  costruttore  non  risulti  gia'  individuato.
Successivamente alla sua individuazione e comunque prima  dell'inizio
dei lavori strutturali, il committente presenta la comunicazione  del
nominativo del  costruttore,  compilata  e  sottoscritta  secondo  il
modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, per rendere
efficace l'autorizzazione all'inizio dei lavori. 
    7. Nel  caso  di  opere  minori,  l'istanza  e/o  deposito  della
documentazione di cui all'art. 4-bis, comma 7, del  regolamento  sono
effettuati dal committente congiuntamente al tecnico abilitato. 
 
                               Art. 8. 
             Elaborati progettuali e documenti connessi 
 
    1. Fatte salve  le  disposizioni  contenute  nella  Legge  e  nei
relativi regolamenti attuativi,  all'istanza  di  autorizzazione  e/o
deposito del progetto e'  allegato  duplice  esemplare  dei  seguenti
elaborati e documenti: 
      a) elenco degli elaborati e documenti; 
      b) relazione di calcolo delle strutture; 
      c) relazione sui materiali; 
      d) elaborati grafici esecutivi e particolari costruttivi  delle
strutture; 
      e) piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera; 
      f) elaborati grafici che definiscono il progetto architettonico
e di insieme; 
      g) asseverazione del progettista strutturale; 
      h) attestazione del Sindaco (o suo  delegato)  o  asseverazione
del  progettista   strutturale   sull'osservanza   delle   previsioni
contenute all'art. 84, comma 1, lettere a) e b), del testo unico; 
      i) relazione geologica, relazione geotecnica e sulle fondazioni
e relazioni specialistiche o eventuale dichiarazione del  progettista
strutturale, opportunamente  motivata,  sulla  non  necessita'  delle
stesse o di alcune di esse nei casi consentiti dalle Norme tecniche; 
      j) dichiarazione su vita nominale  e  classe  d'uso  dell'opera
oggetto di intervento; 
      k) nomina del  collaudatore  in  corso  d'opera  e  contestuale
dichiarazione di accettazione dell'incarico e di favorevole revisione
dei calcoli di verifica e di stabilita'. 
    2. Il progetto riguardante le strutture deve essere  informato  a
caratteri di chiarezza espositiva  e  di  completezza  nei  contenuti
secondo quanto previsto dalla  normativa  tecnica  applicata  e  deve
inoltre definire compiutamente l'intervento da realizzare. 
    3. La relazione di calcolo delle strutture, di cui  alla  lettera
b) del comma 1, deve essere datata, timbrata e firmata  in  originale
dal progettista strutturale e, per presa visione, dal  direttore  dei
lavori. Essa deve riguardare  sia  le  strutture  in  elevazione  che
quelle di fondazione e comprendere: 
      a) l'indice dettagliato; 
      b) la descrizione generale dell'opera, del suo uso,  della  sua
funzione; 
      c) la descrizione del contesto, anche con l'ausilio di estratti
planimetrici; 
      d) la classificazione della zona di intervento e  le  norme  di
riferimento; 
      e) la classificazione dell'opera; 
      f) la descrizione della struttura; 
      g) gli schemi di calcolo; 
      h) le analisi dei carichi; 
      i) le analisi delle sollecitazioni; 
      j) il giudizio motivato di accettabilita' dei risultati; 
      k) le verifiche. 
    4. Nel caso di analisi e verifiche svolte con l'ausilio di codici
di calcolo  automatico,  il  progettista  strutturale  deve:  fornire
informazioni sui codici utilizzati, codici di  lettura  dei  dati  di
ingresso (input) e dei  rispettivi  risultati  (output);  controllare
l'affidabilita' dei codici utilizzati e  verificare  l'attendibilita'
dei risultati ottenuti curando nel contempo che la presentazione  dei
risultati stessi sia tale da garantirne la leggibilita', la  corretta
interpretazione e la riproducibilita';  allegare  apposito  fascicolo
contenente i tabulati di calcolo. 
    5. La relazione sui materiali, di cui alla lettera c)  del  comma
1,  deve  essere  datata,  timbrata  e  firmata  in   originale   dal
progettista  strutturale  e  dal  direttore  dei  lavori.  Essa  deve
riportare le  caratteristiche  meccaniche  di  tutti  i  materiali  e
prodotti per uso strutturale da impiegare, nonche' le caratteristiche
di resistenza agli agenti aggressivi, che devono corrispondere con le
specifiche del progetto. I materiali e prodotti per  uso  strutturale
devono essere conformi alle Norme tecniche e al  regolamento  europeo
sulla  commercializzazione  dei  prodotti  da   costruzione   vigenti
all'atto della prescrizione. Qualora tra  i  materiali  da  impiegare
siano presenti prodotti rientranti nell'ambito di applicazione di una
norma armonizzata o  conformi  ad  una  valutazione  tecnica  europea
rilasciata per  essi,  il  progettista  strutturale  deve  richiamare
espressamente   la   dichiarazione   di   prestazione   redatta   dal
fabbricante. 
    6. Gli elaborati grafici esecutivi e  i  particolari  costruttivi
delle strutture, di cui alla lettera d) del comma  1,  devono  essere
datati, timbrati e firmati in originale dal  progettista  strutturale
e, per presa visione, dal direttore dei lavori.  Essi  devono  essere
adeguati per definire l'intervento strutturale in ogni  suo  aspetto,
generale e particolare. Devono essere elaborate tutte le  carpenterie
necessarie ad  individuare  gli  elementi  strutturali  previsti  per
l'opera.   Particolare   attenzione    deve    essere    data    alla
rappresentazione grafica dei dettagli piu' significativi quali i nodi
e, in genere, le unioni degli elementi strutturali.  Su  ogni  tavola
vanno indicate la  classe  e  le  caratteristiche  dei  materiali  da
costruzione previsti. Gli elaborati grafici di insieme  (carpenterie,
profili e sezioni)  e  gli  elaborati  grafici  di  dettaglio  devono
contenere, in particolare: 
      a) per le strutture in cemento armato normale  o  precompresso,
gettato in opera o prefabbricato: i tracciati dei ferri  di  armatura
(barre, staffe)  con  l'indicazione  delle  sezioni  e  delle  misure
parziali e complessive, nonche' i tracciati  delle  armature  per  la
precompressione nella loro configurazione quotata; 
      b) per le strutture o gli elementi strutturali in sistema misto
acciaio-calcestruzzo: la rappresentazione dettagliata degli  elementi
di connessione; 
      c) per le strutture metalliche o lignee: tutti i  profili  e  i
particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore
delle piastre, nel numero e posizione  di  chiodi  e  bulloni,  nello
spessore, tipo,  posizione  e  lunghezza  delle  saldature,  compresi
quelli tra le strutture in elevazione e le fondazioni; 
      d) per le strutture murarie: tutti gli  elementi  tipologici  e
dimensionali atti a consentire l'esecuzione. 
    7. Nel caso di strutture tipizzate e' consentito sintetizzare  la
rappresentazione grafica presentando i disegni degli elementi tipici.
I particolari costruttivi vanno definiti, numerati ed indicati  sugli
elaborati  grafici  del  progetto  strutturale.  Inoltre  su  ciascun
elaborato grafico deve essere indicata la data di emissione. Nel caso
di  interventi  su  edifici  od  opere  esistenti,   il   progettista
strutturale e' tenuto ad indicare graficamente le  parti  oggetto  di
future demolizioni e ricostruzioni. 
    8. Il piano di manutenzione della parte  strutturale  dell'opera,
di cui alla lettera e) del comma 1, deve essere  datato,  timbrato  e
firmato  in  originale  dal  progettista  strutturale  e,  per  presa
visione, dal direttore dei lavori  e  dal  committente.  Esso  e'  il
documento complementare al progetto strutturale e  va  corredato,  in
ogni caso, del manuale d'uso,  del  manuale  di  manutenzione  e  del
programma di manutenzione delle strutture. 
    9.  Gli   elaborati   grafici   che   definiscono   il   progetto
architettonico e di insieme, di cui alla  lettera  f)  del  comma  1,
devono essere datati, timbrati e firmati in originale dal progettista
architettonico e, per presa visione, dal direttore dei  lavori.  Essi
devono  comprendere  la  planimetria  del  sito,  le   piante   della
costruzione, comprensive delle destinazioni d'uso dei vari  ambienti,
le sezioni delle opere e del  terreno  con  la  sua  sistemazione,  i
prospetti, nonche' tutto quanto  ritenuto  necessario  e  sufficiente
alla verifica delle prescrizioni contenute  nella  normativa  tecnica
applicata e previste dall'art. 84, comma 1,  lettere  a)  e  b),  del
testo unico, se non gia' effettuata dal Sindaco (o suo delegato). 
    10. L'asseverazione del  progettista  strutturale,  di  cui  alla
lettera g) del comma 1, deve  essere  compilata  secondo  il  modello
disponibile sul sito istituzionale della Regione, datata, timbrata  e
firmata  in  originale  da   ciascun   progettista   strutturale   ed
accompagnata  da   copia   fotostatica   di   valido   documento   di
riconoscimento  di  ciascun  sottoscrittore.  Essa   deve   contenere
l'indicazione della normativa tecnica applicata e del  suo  rispetto,
compresa l'osservanza delle previsioni di cui all'art. 84,  comma  1,
lettere a) e b), del testo unico, se non gia' attestata  dal  Sindaco
(o suo  delegato),  della  categoria  di  appartenenza  dell'opera  e
dell'importo  presunto  degli  elementi  e  delle  opere  strutturali
previste nel progetto depositato. 
    11. L'attestazione del Sindaco (o suo  delegato)  sull'osservanza
delle previsioni contenute all'art. 84, comma 1, lettere a) e b), del
testo unico, di cui alla lettera h) del comma 1,  se  non  asseverata
dal progettista strutturale, deve essere datata, timbrata  e  firmata
in originale o prodotta in copia conforme all'originale. 
    12. Le relazioni specialistiche, di cui alla lettera i) del comma
1, previste, ove necessarie, sono: 
      a) la relazione geologica sulle indagini,  caratterizzazione  e
modellazione geologica del sito; 
      b) la relazione geotecnica sulle indagini e  sulle  fondazioni,
caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno; 
      c) la  relazione  sulla  modellazione  sismica  concernente  la
pericolosita'   sismica   di   base   del   sito   di    costruzione,
caratterizzazione geotecnica ai  fini  sismici,  risposta  sismica  e
stabilita' del sito; 
      d) eventuali ulteriori relazioni specialistiche; 
      e) nei  casi  consentiti  dalla  normativa  tecnica  applicata,
eventuale dichiarazione del progettista  strutturale,  opportunamente
motivata, sulla non necessita' dei documenti di cui alle lettere  a),
b), c), d) del presente comma. 
    13. La dichiarazione su vita nominale e classe  d'uso  dell'opera
oggetto di intervento, di cui alla  lettera  j)  del  comma  1,  deve
essere  compilata   secondo   il   modello   disponibile   sul   sito
istituzionale della Regione, datata, timbrata e firmata in  originale
dal progettista strutturale e, per presa visione, dal committente. 
    14. La nomina del collaudatore in  corso  d'opera  da  parte  del
committente  e  la  contestuale  dichiarazione  del  collaudatore  di
accettazione dell'incarico e di favorevole revisione dei  calcoli  di
verifica e di stabilita', di cui alla lettera k) del comma 1,  devono
essere  compilate   secondo   il   modello   disponibile   sul   sito
istituzionale della Regione, datate, timbrate e firmate in originale,
rispettivamente,  dal  committente  e  dal  collaudatore.   Per   gli
interventi di limitata importanza statica  su  costruzioni  esistenti
l'osservanza delle Norme tecniche  e'  accertata  dal  direttore  dei
lavori. Qualora non esista il committente e il costruttore esegua  in
proprio, all'istanza di autorizzazione e/o deposito del progetto deve
essere allegata copia della terna di nominativi fra i quali e'  stato
scelto  il  collaudatore,  designata   dall'ordine   territorialmente
competente degli  ingegneri  o  degli  architetti  su  richiesta  del
costruttore. 
    15. Il grado  di  approfondimento  della  documentazione  tecnica
progettuale da allegare all'istanza di  autorizzazione  e/o  deposito
del progetto e'  quello  esecutivo,  come  definito  dalla  normativa
tecnica applicata. 
    16. Per le opere minori  la  documentazione  e'  quella  prevista
dall'art. 4-bis, comma 7, del regolamento. 
 
                               Art. 9. 
                Autorizzazione all'inizio dei lavori 
 
    1.   La   presentazione   alla   struttura   tecnica    regionale
territorialmente competente dell'istanza  di  autorizzazione  e/o  di
deposito del progetto di cui  all'art.  7,  nonche'  degli  elaborati
progettuali e documenti connessi di  cui  all'art.  8  ha  valore  di
preavviso scritto. La restituzione al  richiedente  di  un  esemplare
della  documentazione  depositata  munito  del  timbro  di   avvenuto
deposito, previo accertamento della completezza della  documentazione
tecnica progettuale, costituisce attestazione dell'avvenuto deposito. 
    2. Per gli interventi di  cui  all'art.  5,  commi  1  e  2,  del
regolamento assoggettati alla verifica  sull'osservanza  delle  Norme
tecniche da parte degli organismi tecnici di cui all'art. 3, comma 4,
della Legge, il rilascio o  il  diniego  dell'autorizzazione  scritta
sono comunicati ai soggetti interessati entro sessanta  giorni  dalla
data  di  ricevimento  dell'istanza  di  autorizzazione.  L'eventuale
richiesta  di  integrazioni  documentali  da  parte  degli  organismi
tecnici, da effettuarsi in un'unica soluzione, sospende il termine di
sessanta giorni fino alla  data  di  ricezione  della  documentazione
richiesta. La restituzione  al  richiedente  di  un  esemplare  della
documentazione depositata munito del timbro di  avvenuto  deposito  e
degli estremi del parere degli organismi tecnici e' conseguente  alla
comunicazione di autorizzazione all'inizio dei lavori. 
    3. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 2, del regolamento
non assoggettati alla verifica sull'osservanza delle  Norme  tecniche
da parte degli organismi tecnici di cui all'art. 3,  comma  4,  della
Legge, nonche' per gli interventi di cui al comma 3 del medesimo art.
5 da  realizzare  in  zone  di  alta  sismicita',  assoggettati  alla
verifica del rispetto  delle  Norme  tecniche  mediante  accertamento
della  completezza  della  documentazione  tecnica  progettuale,   un
esemplare  della  documentazione  depositata  munito  del  timbro  di
avvenuto deposito e' restituita al richiedente  entro  trenta  giorni
dalla  data  di  ricevimento  dell'istanza  di   autorizzazione.   La
restituzione al richiedente  di  un  esemplare  della  documentazione
depositata  munito  del  timbro  di  avvenuto  deposito   costituisce
autorizzazione all'inizio dei lavori. 
    4. Gli atti restituiti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 devono  essere
conservati in cantiere dal giorno di inizio a quello  di  ultimazione
delle strutture. 
    5. La struttura  tecnica  regionale  territorialmente  competente
provvede alla conservazione e all'archiviazione dell'altro esemplare,
consultabile dagli aventi titolo ai sensi della vigente normativa  in
materia di accesso agli atti. 
 
                             Sezione II 
                     Variazioni in corso d'opera 
 
                              Art. 10. 
Variazioni,  classificazione   sismica   e   normativa   tecnica   di
                             riferimento 
 
    1. Durante il corso dei lavori e' possibile introdurre variazioni
strutturali alle opere previste dal progetto originario. 
    2. Per le varianti sostanziali la classificazione  sismica  della
zona di intervento e la normativa tecnica di riferimento sono  quelle
vigenti ed applicabili al momento della presentazione dell'istanza di
autorizzazione e/o deposito del progetto delle varianti stesse, fatte
salve disposizioni transitorie  che  ammettano  l'applicazione  della
classificazione sismica e della normativa tecnica previgenti. 
    3. Per le varianti non  sostanziali  la  classificazione  sismica
della zona di intervento e la normativa tecnica di  riferimento  sono
quelle applicate al progetto originario. 
    4. Le variazioni strutturali in corso  d'opera  di  opere  minori
sono disciplinate dall'art. 4-bis, comma 9, del regolamento. 
 
                              Art. 11. 
                        Varianti sostanziali 
 
    1. Nei casi di varianti sostanziali, la documentazione  riproduce
regole, modalita' e iter autorizzativo del  progetto  originario,  di
cui mantiene il numero di deposito. 
    2. Qualora le varianti  sostanziali  comportino  modifiche  della
tipologia dell'edificio e dell'opera  tali  da  renderla  ascrivibile
nella tipologia di edifici o opere strategiche  di  cui  all'art.  3,
comma 1, lettera d), o di edifici o opere rilevanti di  cui  all'art.
3, comma 1, lettera e), o di edifici o opere diverse di cui  all'art.
3, comma 1, lettera f), diversamente dall'origine, la  documentazione
e' allegata  ad  una  nuova  istanza  di  autorizzazione,  a  cui  e'
assegnato un nuovo numero di deposito. 
 
                              Art. 12. 
                      Varianti non sostanziali 
 
    1. Nei casi  di  varianti  non  sostanziali,  la  documentazione,
nonche' regole e modalita',  sono  quelle  previste  all'art.  4-ter,
commi 6 e 7, del regolamento. 
 
                             Sezione III 
                 Ultimazione, collaudo, rispondenza 
 
                              Art. 13. 
                   Relazione a strutture ultimate 
 
    1. Entro il termine di  sessanta  giorni  dall'ultimazione  delle
strutture, il direttore dei  lavori  redige  due  esemplari,  bollati
secondo la vigente normativa  in  materia  di  imposta  di  bollo,  e
deposita, presso  la  struttura  tecnica  regionale  territorialmente
competente, una relazione esponendo: 
      a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi  da
laboratori ufficiali, come definiti dall'art. 59 del testo unico; 
      b) per le opere in conglomerato cementizio armato precompresso,
ogni indicazione inerente la tesatura dei cavi ed i sistemi di  messa
in coazione; 
      c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le  copie
dei relativi verbali firmate per copia conforme; 
      d) le eventuali varianti  non  sostanziali  in  corso  d'opera,
allegando gli elaborati progettuali e i  documenti  connessi  di  cui
all'art. 12. 
    2. La struttura tecnica regionale territorialmente competente  ne
restituisce un esemplare munito del timbro di avvenuto deposito,  che
il direttore dei lavori consegna al collaudatore nei tempi utili  per
garantire l'espletamento delle attivita' di cui all'art. 14. 
 
                              Art. 14. 
     Certificato di collaudo statico e di rispondenza dell'opera 
                       alla normativa tecnica 
 
    1. Tutte le opere e gli interventi edilizi  di  cui  all'art.  3,
comma 1, lettere d), e), f) e g), la  cui  sicurezza  possa  comunque
interessare la  pubblica  incolumita',  devono  essere  sottoposte  a
collaudo statico. Per gli interventi di limitata  importanza  statica
di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), su costruzioni  esistenti  il
certificato di collaudo statico e' sostituito dall'asseverazione  del
direttore  dei  lavori  di  rispondenza  dell'opera   eseguita   alla
normativa tecnica applicata. 
    2. Le finalita' del collaudo statico previsto  dall'art.  67  del
testo unico, che ne regola le procedure  per  le  sole  strutture  in
cemento armato normale e precompresso e  metalliche,  sono  estese  a
tutte  le  parti  strutturali  delle  opere,  indipendentemente   dal
materiale impiegato e dal sistema costruttivo adottato. 
    3. Ai sensi dell'art. 67 del testo unico il collaudo statico deve
essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo
da almeno dieci anni, fatte salve disposizioni diverse sui  requisiti
di qualificazione in determinati settori. Il collaudatore  incaricato
non deve intervenire in alcun modo nella progettazione, direzione  ed
esecuzione dell'opera. 
    4. Per effettuare il collaudo  statico  e  redigere  il  relativo
certificato,  il   collaudatore   ha   sessanta   giorni   di   tempo
dall'avvenuto  deposito,  presso  la  struttura   tecnica   regionale
territorialmente competente, della relazione a strutture ultimate. 
    5. Il collaudo statico, atto a verificare il comportamento  e  le
prestazioni delle parti di opera che svolgono funzione portante e che
interessano la sicurezza dell'opera stessa  e,  conseguentemente,  la
pubblica incolumita', comprende gli adempimenti previsti dalle  Norme
tecniche ed in particolare: 
      a) adempimenti tecnici: volti alla formazione del giudizio  del
collaudatore  sulla  sicurezza  e  stabilita'  dell'opera   nel   suo
complesso,  includendo  il  volume  significativo  del  terreno,   le
strutture di fondazione e gli  elementi  strutturali  in  elevazione,
nonche' sulla rispondenza  ai  requisiti  prestazionali  indicati  in
progetto con particolare riferimento alla vita nominale, alla  classe
d'uso, ai periodi di riferimento e alle azioni sulle costruzioni; 
      b) adempimenti amministrativi: volti  ad  accertare  l'avvenuto
rispetto delle prescrizioni  tecniche  necessarie  ad  assicurare  la
pubblica incolumita'  e  delle  procedure  previste  dalle  normative
vigenti in materia di strutture. 
    6.  A  conclusione  delle  operazioni  di  collaudo  statico   il
collaudatore  rilascia,  sotto  la   propria   responsabilita',   due
esemplari, bollati secondo la vigente normativa in materia di imposta
di bollo, del certificato di collaudo statico. 
    7. Il certificato  di  collaudo  statico  contiene  gli  elementi
definiti dalla normativa tecnica applicata, nonche' l'attestazione di
rispondenza dell'opera eseguita alla medesima normativa  tecnica,  ai
sensi dell'art. 67 e ai fini dell'art. 62 del testo unico, cosi' come
previsto dall'art. 6, comma 5, della Legge. 
    8. Per consentire l'utilizzazione ovvero l'esercizio  dell'opera,
il certificato di collaudo statico, rilasciato secondo i commi 6 e 7,
deve essere preventivamente depositato presso  la  struttura  tecnica
regionale territorialmente competente, che ne rilascia  un  esemplare
munito del timbro di avvenuto deposito. 
 
                              Capo III 
             Disposizioni relative alle opere realizzate 
                    e/o in corso di realizzazione 
 
                              Art. 15. 
                       Violazioni e vigilanza 
 
    1. Le disposizioni contenute nel presente  capo  disciplinano  le
opere o gli interventi realizzati o  in  corso  di  realizzazione  in
assenza o in difformita'  dal  titolo  abilitativo  strutturale,  ove
necessario  al  momento  dell'esecuzione,   o   difformemente   dalla
normativa tecnica vigente alla  stessa  epoca,  in  violazione  degli
adempimenti previsti dalla Parte II, Capo I  e  Capo  II,  Sezione  I
nonche' Capo IV, Sezioni II e IV del testo unico. 
    2. Restano salve le disposizioni previste dalla  Parte  II,  Capo
II, Sezioni II e III e Capo IV, Sezioni III e IV del testo  unico  in
merito a controlli,  accertamenti  e  repressioni  delle  violazioni,
sospensioni dei  lavori,  responsabilita',  sanzioni  e  procedimenti
penali, esecuzioni d'ufficio, competenze,  comunicazioni,  vigilanza,
sussidi statali. 
    3. Resta salva altresi' la risoluzione di demolizione  volontaria
da parte del  responsabile  dell'abuso  o  dell'attuale  proprietario
dell'immobile, successivamente all'accertamento delle violazioni.  In
tal caso, la demolizione interessante parti di strutture deve  essere
preceduta   dalla    verifica    delle    strutture    rimanenti    e
dall'autorizzazione  e/o  deposito  del  progetto   degli   eventuali
rinforzi e/o elementi strutturali aggiuntivi redatto secondo le Norme
tecniche. 
 
                              Art. 16. 
                            Accertamenti 
 
    1. Le violazioni sono accertate secondo le disposizioni  previste
dalla Parte II, Capo II, Sezioni II e III e Capo IV, Sezioni III e IV
del testo unico. 
    2. Le opere o gli interventi di cui  al  presente  capo,  qualora
risultassero non piu'  reperibili  e/o  mancanti  il  progetto  delle
opere, il progetto delle eventuali varianti, la relazione a strutture
ultimate, il certificato di collaudo statico,  sono  assoggettate,  a
seconda delle informazioni e/o  atti  mancanti  e  in  ragione  della
tipologia e dell'entita' delle opere stesse, alle seguenti attivita': 
      a) conoscitiva di raccolta dati, per comporre l'anagrafica  dei
soggetti coinvolti e riunire le informazioni generali dell'opera; 
      b) conoscitiva di  rilievo,  per  definire  architettonicamente
l'opera,   identificare   l'organismo   strutturale,   gli   elementi
strutturali e i  collegamenti,  gli  eventuali  difetti,  l'eventuale
quadro fessurativo e deformativo; 
      c)  conoscitiva  di  prova,  per   identificare   i   materiali
strutturali effettivamente  impiegati,  gli  eventuali  loro  difetti
locali, la geologia del sito, la geotecnica; 
      d) verificativa, per conseguire il giudizio  sulla  conformita'
dell'opera alla classificazione sismica e alla normativa  tecnica  di
riferimento; 
      e) certificativa, per conseguire il  giudizio  sulla  sicurezza
strutturale. 
    3. La raccolta dati, di cui alla lettera a)  del  comma  2,  deve
essere  datata,  timbrata  e  firmata  in   originale   dal   tecnico
verificatore. Essa deve comprendere: 
      a) i dati anagrafici  dei  soggetti  originariamente  coinvolti
committente,  costruttore,  progettista  strutturale,  direttore  dei
lavori strutturali, collaudatore strutturale; 
      b) i  dati  identificativi  del  fabbricato,  ubicazione,  dati
catastali; 
      c) l'iter costruttivo del  fabbricato,  modalita'  costruttive,
periodo di costruzione delle strutture con indicazione delle date  di
inizio e  fine  lavori,  eventuali  estremi  del  titolo  abilitativo
edilizio e del provvedimento di licenza d'uso o agibilita', eventuali
documenti di deposito delle  strutture,  eventuali  provvedimenti  di
autorizzazione. 
    4. Il rilievo, di cui alla lettera b) del comma  2,  deve  essere
datato, timbrato e firmato in  originale  dal  tecnico  verificatore.
Esso deve comprendere: 
      a) gli elaborati grafici di as-built architettonico; 
      b)  gli  elaborati  grafici  di  as-built  ed   i   particolari
costruttivi delle strutture; 
      c) gli eventuali difetti; 
      d) l'eventuale quadro fessurativo e deformativo; 
      e) il rilievo fotografico dello stato  piu'  rappresentativo  e
significativo delle strutture. 
    5. Le prove, di cui alla lettera c) del comma  2,  devono  essere
datate, timbrate e firmate in originale dal  tecnico  verificatore  e
dal  geologo,  per  quanto  di  rispettiva  competenza.  Esse  devono
comprendere: 
      a) la  tipologia  e  le  proprieta'  meccaniche  dei  materiali
strutturali effettivamente  impiegati,  gli  eventuali  loro  difetti
locali,  allegando  certificati   delle   prove   sui   materiali   o
documentazione equivalente, eventuali verbali delle prove  di  carico
sugli  elementi  strutturali  e  del  monitoraggio   programmato   di
grandezze significative del comportamento dell'opera; 
      b) la caratterizzazione e la modellazione geologica  del  sito,
allegando eventuali rapporti di prova; 
      c) la caratterizzazione e la modellazione geotecnica, allegando
eventuali rapporti di prova. 
    6. La verifica post-operam, di cui alla lettera d) del  comma  2,
deve essere datata, timbrata  e  firmata  in  originale  dal  tecnico
verificatore. Essa deve contenere: 
      a)  la  classificazione  sismica  e  la  normativa  tecnica  di
riferimento ad inizio e fine lavori strutturali,  incluso  il  valore
delle eventuali azioni sismiche di progetto; 
      b) i criteri  e  i  requisiti  di  resistenza  meccanica  e  di
stabilita' dell'opera in ragione della  destinazione  d'uso  e  della
natura dell'intervento strutturale; 
      c)  l'analisi  dei  carichi,  con  particolare  riferimento  ai
sovraccarichi variabili in funzione della destinazione d'uso; 
      d) la modellazione strutturale; 
      e)  le  verifiche  di  resistenza  meccanica  e  di  stabilita'
dell'opera, con l'indicazione del tipo di analisi svolta e, nel  caso
di analisi strutturale e relative verifiche condotte con l'ausilio di
codici di calcolo  automatico,  dell'origine  e  caratteristiche  dei
codici di calcolo, dell'affidabilita' dei  codici  utilizzati,  della
validazione  dei  codici,  delle  modalita'  di   presentazione   dei
risultati,  delle  informazioni  generali  sull'elaborazione  e   del
giudizio motivato di accettabilita' dei risultati; 
      f)   il   giudizio   sulla    conformita'    dell'opera    alla
classificazione sismica e alla normativa tecnica di riferimento. 
    7. Il certificato di collaudo statico, di cui alla lettera e) del
comma 2, deve essere datato, timbrato  e  firmato  in  originale  dal
tecnico   collaudatore,   che   ne   rilascia,   sotto   la   propria
responsabilita', tre esemplari, di cui due bollati secondo la vigente
normativa in materia di imposta di bollo. Esso deve contenere: 
      a) l'anagrafica dei soggetti  coinvolti  (dati  anagrafici  dei
soggetti   originariamente   coinvolti   committente,    costruttore,
progettista   strutturale,   direttore   dei   lavori    strutturali,
collaudatore   strutturale,    committente    dell'accertamento    di
conformita', tecnico verificatore, tecnico collaudatore); 
      b) le informazioni generali dell'opera (dati identificativi del
fabbricato,  ubicazione,  dati  catastali,   iter   costruttivo   del
fabbricato,  modalita'  costruttive,  periodo  di  costruzione  delle
strutture con  indicazione  delle  date  di  inizio  e  fine  lavori,
eventuali estremi del titolo abilitativo edilizio e del provvedimento
di licenza d'uso o agibilita', eventuali documenti di deposito  delle
strutture, eventuali provvedimenti di autorizzazione); 
      c)  le  caratteristiche  geometriche  e  meccaniche  dell'opera
(relazioni geologiche, geotecniche e strutturali ed elaborati grafici
strutturali; eventuale documentazione acquisita in  tempi  successivi
alla costruzione;  rilievo  strutturale  geometrico  e  dei  dettagli
esecutivi; prove in situ ed in laboratorio); 
      d) criteri, verifiche e valutazioni  di  sicurezza  strutturale
(classificazione sismica e normativa tecnica applicate  nel  progetto
originario o adottate nella verifica post-operam, incluso  il  valore
delle eventuali azioni sismiche di progetto; analisi dei carichi, con
particolare riferimento ai sovraccarichi variabili in funzione  della
destinazione d'uso; modellazione strutturale  adottata  nel  progetto
originario   o   nella   verifica   post-operam;    verifica    della
compatibilita' e congruenza dei criteri e dei principi adottati nella
verifica post-operam, nei riguardi  delle  prestazioni  richieste  in
termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e  stabilita'
dell'opera, anche in relazione alla destinazione d'uso e alla  natura
dell'intervento strutturale); 
      e) ulteriori indagini, rilievi, prove  (esiti  delle  ulteriori
indagini,  rilievi,  prove  per  formarsi  il   convincimento   della
sicurezza, durabilita' e collaudabilita' dell'opera); 
      f) ispezioni (risultanze delle ispezioni dell'opera, anche  con
riferimento alla natura ed  entita'  di  eventuali  danni  subiti  in
precedenza e sulle riparazioni effettuate e alla presenza di elementi
non strutturali ad  elevata  vulnerabilita'  o  criticita'  sotto  il
profilo della sicurezza strutturale); 
      g) il giudizio sulla sicurezza strutturale e sulla  rispondenza
delle opere realizzate alla normativa tecnica, ai sensi dell'art.  67
e ai fini dell'art. 62 del testo unico. 
 
                              Sezione I 
                          Opere realizzate 
 
                              Art. 17. 
     Classificazione sismica e normativa tecnica di riferimento 
 
    1. Per le opere o gli interventi di cui alla presente sezione  la
classificazione sismica della  zona  di  intervento  e  la  normativa
tecnica di riferimento per gli accertamenti di cui all'art.  16  sono
quelle vigenti ed  applicabili  al  momento  di  inizio  delle  opere
stesse,  risultante  da  apposita   dichiarazione   del   committente
dell'accertamento  di  conformita'   anche   supportata   da   idonea
documentazione probatoria, fatte salve disposizioni  transitorie  che
ammettano  l'applicazione  della  classificazione  sismica  e   della
normativa tecnica previgenti. 
 
                              Art. 18. 
                Opere conformi alla normativa tecnica 
 
    1. Le opere o gli interventi di cui alla presente sezione che, in
seguito al progetto reperito o alle attivita'  di  cui  all'art.  16,
risultino conformi alla normativa tecnica applicabile al  momento  di
inizio delle opere stesse sono assoggettate al  deposito,  presso  la
struttura tecnica regionale territorialmente competente, dell'istanza
di accertamento di  conformita',  da  compilare  secondo  il  modello
disponibile sul sito istituzionale della  Regione,  sottoscrivere  in
originale dal committente dell'accertamento di conformita' e  bollare
secondo la vigente normativa in materia di bollo, allegando  triplice
esemplare dei seguenti elaborati e documenti: 
      a) progetto delle opere realizzate e delle eventuali variazioni
strutturali, redatti  prima  dell'inizio  della  realizzazione  delle
opere stesse; 
      b) relazione a  strutture  ultimate,  redatta  a  realizzazione
ultimata; 
      c) certificato di collaudo  statico,  redatto  a  realizzazione
ultimata; 
      d) certificazione di  rispondenza  delle  opere  realizzate  al
progetto e alle eventuali variazioni, nonche' alla normativa  tecnica
applicata, ai fini dell'art. 62 del testo unico, redatta dal  tecnico
collaudatore; 
      e) raccolta dati (qualora mancante  il  progetto  di  cui  alla
lettera a)); 
      f) rilievo (qualora mancante il progetto di  cui  alla  lettera
a)); 
      g) prove (qualora mancante il progetto di cui alla lettera  a))
e la relazione a strutture ultimate di cui alla lettera b)); 
      h) verifica post-operam (qualora mancante il  progetto  di  cui
alla lettera a)); 
      i)  dichiarazione  del  tecnico  collaudatore   di   favorevole
revisione della  verifica  post-operam  (qualora  il  certificato  di
collaudo statico e di rispondenza di cui lettera j))  sia  consegnato
successivamente all'esito della  verifica  di  rispondenza  da  parte
della Regione); 
      j) certificato di collaudo statico e di rispondenza delle opere
realizzate alla normativa tecnica applicata di cui all'art. 14, comma
7 (qualora mancante il certificato di collaudo statico  di  cui  alla
lettera c)) e la certificazione di rispondenza di  cui  alla  lettera
d)). 
    2. I documenti di cui alle lettere c), d), j) del comma 1 possono
essere   presentati,   a   discrezione   del    committente,    anche
successivamente all'esito della  verifica  di  rispondenza  da  parte
della  Regione.   Qualora   il   committente   dell'accertamento   di
conformita' e' l'esecutore dell'abuso, all'istanza di accertamento di
conformita' deve essere allegata copia della terna di nominativi  fra
i  quali  e'  stato  scelto  il   tecnico   collaudatore,   designata
dall'ordine  territorialmente  competente  degli  ingegneri  o  degli
architetti su richiesta del committente dell'accertamento. 
    3. Il procedimento amministrativo di  accertamento  si  conclude,
entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  deposito  dell'istanza   di
accertamento, con un provvedimento  della  Regione  di  presa  d'atto
dell'esito   della   verifica   di   rispondenza,   previa   verifica
sull'osservanza della normativa  tecnica  applicata  da  parte  degli
organismi  tecnici  di  cui  all'art.  3,  comma  4,  della  Legge  o
accertamento della completezza della documentazione,  e  restituzione
al richiedente di un esemplare di tutta la documentazione  depositata
munito del timbro di avvenuto deposito e  degli  estremi  del  parere
degli  organismi  tecnici  conseguentemente  alla  comunicazione   di
autorizzazione all'inizio dei lavori o del solo  timbro  di  avvenuto
deposito, secondo le procedure di cui all'art. 9, commi  2  e  3,  in
funzione della tipologia di edificio o opera.  L'eventuale  richiesta
di integrazioni documentali da  parte  degli  organismi  tecnici,  da
effettuarsi in un'unica soluzione, sospende il  termine  di  sessanta
giorni fino alla data di ricezione della documentazione richiesta. 
    4.  Nel  corso  del  procedimento  di  accertamento  la   Regione
trasmette un esemplare della documentazione tecnica depositata  e  il
proprio provvedimento amministrativo  all'Autorita'  giudiziaria  per
gli effetti previsti dalla Parte II, Capo II, Sezioni II e III e Capo
IV, Sezioni III e IV del testo unico. 
 
                              Art. 19. 
              Opere non conformi alla normativa tecnica 
 
    1. Le opere o gli interventi di cui alla presente sezione che, in
seguito al progetto reperito o alle attivita'  di  cui  all'art.  16,
risultino non conformi alla normativa tecnica applicabile al  momento
di  inizio  delle  opere  stesse  sono   assoggettate,   qualora   il
committente dell'accertamento di conformita'  non  intenda  avvalersi
della risoluzione di demolizione volontaria, alla  valutazione  della
sicurezza strutturale ai fini della tutela della pubblica incolumita'
secondo le Norme  tecniche  e  all'identificazione  delle  necessarie
opere strutturali di adeguamento alle medesime Norme tecniche, ovvero
all'identificazione   delle   necessarie   opere    strutturali    di
riparazione,  rafforzamento  o  sostituzione  di   singoli   elementi
strutturali o parti di essi o delle limitazioni da  imporre  nell'uso
della costruzione. 
    2. Le opere strutturali di adeguamento  risultano  necessarie  in
tutti  i  casi  di  difformita'  sostanziali,   ovvero   connesse   a
significative variazioni in merito agli  effetti  delle  azioni,  con
particolare riferimento  all'azione  sismica,  e  alla  resistenza  o
duttilita' degli elementi strutturali, come definite all'art.  4-ter,
commi 3 e 4, del regolamento. Nei casi di difformita' non sostanziali
sono ammesse le opere strutturali  di  riparazione,  rafforzamento  o
sostituzione di singoli elementi strutturali o parti  di  essi  o  le
limitazioni da imporre nell'uso della costruzione. 
    3.  Sempre  nell'ipotesi  di  cui  al  comma  1,  le  opere  sono
assoggettate   altresi'   all'attivita'   progettuale   delle   opere
strutturali di adeguamento o di riparazione secondo le Norme tecniche
e al deposito, presso la struttura tecnica regionale territorialmente
competente, dell'istanza di autorizzazione, da compilare  secondo  il
modello   disponibile   sul   sito   istituzionale   della   Regione,
sottoscrivere in originale  dal  committente  e  bollare  secondo  la
vigente normativa in materia di bollo, allegando  triplice  esemplare
dei seguenti elaborati e documenti: 
      a) raccolta dati; 
      b) rilievo; 
      c) prove; 
      d)  verifica  post-operam,  completa  della  valutazione  della
sicurezza strutturale e dell'identificazione delle  necessarie  opere
strutturali di adeguamento o di riparazione; 
      e)  progetto  di  adeguamento  o  di  riparazione  delle  opere
realizzate, completo degli elaborati e documenti di cui all'art. 8. 
    4. Il procedimento amministrativo di  accertamento  si  conclude,
entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  deposito  dell'istanza   di
autorizzazione all'inizio dell'esecuzione delle opere strutturali  di
adeguamento o di riparazione, con un provvedimento della  Regione  di
autorizzazione all'inizio dei lavori, previa verifica sull'osservanza
delle Norme tecniche da parte degli organismi tecnici di cui all'art.
3, comma 4,  della  Legge  o  accertamento  della  completezza  della
documentazione, e restituzione al  richiedente  di  un  esemplare  di
tutta la documentazione depositata  munito  del  timbro  di  avvenuto
deposito  e  degli  estremi  del  parere  degli   organismi   tecnici
conseguentemente alla comunicazione di autorizzazione all'inizio  dei
lavori o del solo timbro di avvenuto deposito, secondo  le  procedure
di cui all'art. 9, commi 2  e  3,  in  funzione  della  tipologia  di
edificio o opera. L'eventuale richiesta di  integrazioni  documentali
da  parte  degli  organismi  tecnici,  da  effettuarsi  in   un'unica
soluzione, sospende il termine di sessanta giorni fino alla  data  di
ricezione della documentazione richiesta. 
    5.  Nel  corso  del  procedimento  di  accertamento  la   Regione
trasmette un esemplare della documentazione tecnica depositata  e  il
proprio provvedimento amministrativo  all'Autorita'  giudiziaria  per
gli effetti previsti dalla Parte II, Capo II, Sezioni II e III e Capo
IV, Sezioni III e IV del testo unico. 
    6. Per rendere efficace l'autorizzazione all'inizio dei lavori di
adeguamento  o  di  riparazione,  il  committente   presenta,   prima
dell'inizio dei lavori strutturali, la comunicazione  del  nominativo
del  costruttore,  compilata  e  sottoscritta  secondo   il   modello
disponibile sul sito istituzionale della Regione. 
    7. Le fasi  successive  relative  al  deposito  del  progetto  di
eventuali varianti in corso  d'opera,  della  relazione  a  strutture
ultimate  e  del  certificato  di   collaudo   statico   seguono   il
procedimento ordinario di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14. 
 
                             Sezione II 
                   Opere in corso di realizzazione 
 
                              Art. 20. 
                      Disposizioni particolari 
 
    1. Le opere o gli interventi di cui alla  presente  sezione  sono
sospesi con decreto della Regione, ai sensi degli articoli  70  e  97
del testo unico. 
    2. Nel  corso  dei  procedimenti  di  accertamento  di  cui  agli
articoli  22  e  23,  la  Regione  trasmette   un   esemplare   della
documentazione  tecnica  depositata  e   il   proprio   provvedimento
amministrativo all'Autorita' giudiziaria  per  gli  effetti  previsti
dalla Parte II, Capo II, Sezioni II e III e Capo IV, Sezioni III e IV
del testo unico. 
    3. Le opere o gli interventi sospesi possono riprendere solamente
dopo l'accertamento della Regione degli avvenuti adempimenti  di  cui
alla Parte II, Capo II del testo  unico  e/o  dopo  l'irrevocabilita'
della pronuncia dell'Autorita' Giudiziaria, rispettivamente ai  sensi
degli articoli 70 e 97 del testo unico. 
    4. Le fasi  successive  relative  al  deposito  del  progetto  di
eventuali varianti in corso  d'opera,  della  relazione  a  strutture
ultimate  e  del  certificato  di   collaudo   statico   seguono   il
procedimento ordinario di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14. 
 
                              Art. 21. 
     Classificazione sismica e normativa tecnica di riferimento 
 
    1. Per le opere o gli interventi di cui alla presente sezione  la
classificazione sismica della  zona  di  intervento  e  la  normativa
tecnica di riferimento per gli accertamenti di cui all'art.  16  sono
quelle vigenti ed  applicabili  al  momento  di  inizio  delle  opere
stesse,  risultante  da  apposita   dichiarazione   del   committente
dell'accertamento  di  conformita'   anche   supportata   da   idonea
documentazione probatoria, fatte salve disposizioni  transitorie  che
ammettano  l'applicazione  della  classificazione  sismica  e   della
normativa tecnica previgenti. 
 
                              Art. 22. 
                Opere conformi alla normativa tecnica 
 
    1. Le opere o gli interventi di cui alla presente sezione che, in
seguito al progetto originario o alle attivita' di  cui  all'art.  16
per la parte di opere strutturali realizzata, risultino conformi alla
normativa tecnica applicabile al momento di inizio delle opere stesse
sono assoggettate all'attivita'  progettuale  della  parte  di  opere
strutturali da realizzare secondo la medesima normativa tecnica e  al
deposito, presso  la  struttura  tecnica  regionale  territorialmente
competente, dell'istanza di autorizzazione, da compilare  secondo  il
modello   disponibile   sul   sito   istituzionale   della   Regione,
sottoscrivere in originale  dal  costruttore  e  bollare  secondo  la
vigente normativa in materia di bollo, allegando  triplice  esemplare
dei seguenti elaborati e documenti: 
      a) progetto delle opere realizzate e delle eventuali variazioni
strutturali, redatti  prima  dell'inizio  della  realizzazione  delle
opere stesse; 
      b) raccolta dati (qualora mancante  il  progetto  di  cui  alla
lettera a)); 
      c) rilievo (qualora mancante il progetto di  cui  alla  lettera
a)); 
      d) prove (qualora mancante il progetto di cui alla lettera a)); 
      e) verifica post-operam (qualora mancante il  progetto  di  cui
alla lettera a)); 
      f) progetto delle opere da realizzare, completo degli elaborati
e documenti di cui all'art. 8 (qualora non  gia'  contemplato  e  ben
distinto nel progetto di cui alla lettera a)). 
    2. Il procedimento amministrativo di  accertamento  si  conclude,
entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  deposito  dell'istanza   di
autorizzazione all'inizio dell'esecuzione delle opere strutturali  di
completamento, con un provvedimento della Regione  di  autorizzazione
all'inizio  dei  lavori,  previa   verifica   sull'osservanza   della
normativa tecnica applicata da parte degli organismi tecnici  di  cui
all'art. 3, comma 4, della Legge  o  accertamento  della  completezza
della documentazione, e restituzione al richiedente di  un  esemplare
di tutta la documentazione depositata munito del timbro  di  avvenuto
deposito  e  degli  estremi  del  parere  degli   organismi   tecnici
conseguentemente alla comunicazione di autorizzazione all'inizio  dei
lavori o del solo timbro di avvenuto deposito, secondo  le  procedure
di cui all'art. 9, commi 2  e  3,  in  funzione  della  tipologia  di
edificio o opera, fatte salve le disposizioni  di  cui  all'art.  20,
commi 3 e 4. L'eventuale richiesta  di  integrazioni  documentali  da
parte degli organismi tecnici, da effettuarsi in un'unica  soluzione,
sospende il termine di sessanta giorni fino alla  data  di  ricezione
della documentazione richiesta. 
 
                              Art. 23. 
              Opere non conformi alla normativa tecnica 
 
    1. Le opere o gli interventi di cui alla presente sezione che, in
seguito al progetto originario o alle attivita' di  cui  all'art.  16
per la parte di opere strutturali realizzata, risultino non  conformi
alla normativa tecnica applicabile al momento di inizio  delle  opere
stesse sono assoggettate, qualora il committente dell'accertamento di
conformita' non intenda avvalersi della  risoluzione  di  demolizione
volontaria, anche alla valutazione  della  sicurezza  strutturale  ai
fini  della  tutela  della  pubblica  incolumita'  secondo  le  Norme
tecniche e all'identificazione delle necessarie opere strutturali  di
adeguamento alle medesime Norme tecniche. 
    2.  Sempre  nell'ipotesi  di  cui  al  comma  1,  le  opere  sono
assoggettate   altresi'   all'attivita'   progettuale   delle   opere
strutturali  di  adeguamento  della  parte  di  opere  realizzata   e
all'attivita'  progettuale  della  parte  di  opere  strutturali   da
realizzare secondo  le  Norme  tecniche  e  al  deposito,  presso  la
struttura tecnica regionale territorialmente competente, dell'istanza
di autorizzazione, da compilare secondo il  modello  disponibile  sul
sito istituzionale della  Regione,  sottoscrivere  in  originale  dal
costruttore e bollare secondo la  vigente  normativa  in  materia  di
bollo,  allegando  triplice  esemplare  dei  seguenti   elaborati   e
documenti: 
      a) raccolta dati; 
      b) rilievo; 
      c) prove; 
      d)  verifica  post-operam,  completa  della  valutazione  della
sicurezza strutturale e dell'identificazione delle  necessarie  opere
strutturali di adeguamento; 
      e) progetto di adeguamento  delle  opere  realizzate,  completo
degli elaborati e documenti di cui all'art. 8; 
      f) progetto delle opere da realizzare, completo degli elaborati
e documenti di cui all'art. 8. 
    3. Il procedimento amministrativo di  accertamento  si  conclude,
entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  deposito  dell'istanza   di
autorizzazione all'inizio dell'esecuzione delle opere strutturali  di
adeguamento e di completamento, con un provvedimento della Regione di
autorizzazione all'inizio dei lavori, previa verifica sull'osservanza
delle Norme tecniche da parte degli organismi tecnici di cui all'art.
3, comma 4,  della  Legge  o  accertamento  della  completezza  della
documentazione, e restituzione al  richiedente  di  un  esemplare  di
tutta la documentazione depositata  munito  del  timbro  di  avvenuto
deposito  e  degli  estremi  del  parere  degli   organismi   tecnici
conseguentemente alla comunicazione di autorizzazione all'inizio  dei
lavori o del solo timbro di avvenuto deposito, secondo  le  procedure
di cui all'art. 9, commi 2  e  3,  in  funzione  della  tipologia  di
edificio o opera, fatte salve le disposizioni  di  cui  all'art.  20,
commi 3 e 4. L'eventuale richiesta  di  integrazioni  documentali  da
parte degli organismi tecnici, da effettuarsi in un'unica  soluzione,
sospende il termine di sessanta giorni fino alla  data  di  ricezione
della documentazione richiesta. 
 
                               Capo IV 
                         Disposizioni finali 
 
                              Art. 24. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 
                                   Visto, il Presidente: Serracchiani