Allegato Regolamento concernente le modalita' di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di vigilanza sulla costruzione in zona sismica, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 16/2009. (Omissis). Capo I Disposizioni generali Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), di seguito denominata Legge, le modalita' di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di vigilanza sulla costruzione in zona sismica e le loro eventuali violazioni, di cui al Titolo I, Capi II e III della Legge. 2. Il presente regolamento disciplina altresi' le fasi successive alla presentazione e trasmissione dei progetti, dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione all'inizio dei lavori strutturali e/o deposito del progetto al deposito del certificato di collaudo statico e di rispondenza dell'opera alla normativa tecnica o asseverazione del direttore dei lavori nei casi previsti. Art. 2. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti di vigilanza relativi alle opere o interventi da realizzare, fatte salve le disposizioni del regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. «Regolamento concernente le definizioni previste dall'art. 3, comma 3, lettera a) (tipologia di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso), lettera c) (interventi di nuova costruzione, su costruzioni esistenti e di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica) e lettera c ter) (variazioni strutturali e interventi diversi) della legge regionale n. 16/2009», di seguito denominato regolamento. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresi' ai procedimenti di vigilanza relativi alle opere o interventi realizzati o in corso di realizzazione in violazione degli adempimenti necessari al momento della loro esecuzione, anche anteriormente al 23 gennaio 1985, data di entrata in vigore della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741). 3. Restano escluse dalla disciplina del presente regolamento le casistiche di violazioni normative riconducibili alla fattispecie del condono edilizio. 4. La presenza di licenza d'uso o di abitabilita' e/o certificato di agibilita' non presuppone casistiche di violazioni normative trattate dal presente regolamento. Art. 3. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono: a) classificazione sismica e' la classificazione delle zone sismiche del territorio regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2010, n. 845 (legge regionale n. 16/2009, art. 3, comma 2, lettera a). Classificazione delle zone sismiche e indicazione delle aree di alta e bassa sismicita'); b) norme tecniche sono le norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) e successive modificazioni ed integrazioni; c) normativa tecnica e' la normativa tecnica per le costruzioni relativa al materiale impiegato e al sistema costruttivo adottato previgente alle norme tecniche; d) edifici o opere strategiche sono gli edifici di interesse strategico e le opere la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, di cui agli articoli 6, comma 2, lettera a), della Legge e 2 del regolamento; e) edifici o opere rilevanti sono gli edifici e le opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, di cui agli articoli 6, comma 2, lettera a), della Legge e 3 del regolamento; f) edifici o opere diverse sono gli edifici e le opere di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), della Legge, esclusi gli interventi di cui alle lettere g) e h); g) interventi di limitata importanza statica sono gli interventi di nuova costruzione, interventi su costruzioni esistenti e interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica di cui all'art. 4 del regolamento; h) opere minori sono le opere di cui all'art. 4-bis del regolamento; i) riparazioni o interventi locali sono gli interventi definiti dalle Norme tecniche, che possono ascriversi sia nella categoria degli interventi di limitata importanza statica di cui alla lettera g) sia nella categoria delle opere minori di cui alla lettera h); j) variazioni strutturali in corso d'opera sono le variazioni di cui all'art. 4-ter del regolamento; k) opere o interventi edilizi sono le opere o interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, che abbiano rilevanza strutturale, ovvero le modifiche della destinazione d'uso di edifici e di opere, con o senza lavori edili, tali da farle rientrare nelle categorie di edifici o opere strategiche o rilevanti; l) opere o interventi edilizi di cui alla lettera k) contemplano sia opere che interessano zone del territorio regionale non soggette all'obbligo della progettazione antisismica in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica di cui all'art. 53, comma 1, del testo unico per l'edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), di seguito denominato testo unico, sia opere che interessano zone del territorio regionale soggette all'obbligo della progettazione antisismica indipendentemente dal materiale impiegato e dal sistema costruttivo adottato; m) titolo abilitativo strutturale e' l'autorizzazione all'inizio dell'esecuzione delle opere strutturali e/o il deposito del progetto delle opere stesse; n) deposito del progetto delle opere strutturali equivale sia alla denuncia dei lavori di cui agli articoli 65 del testo unico e 8, commi 1 e 3, della Legge sia al preavviso scritto di cui agli articoli 93 del testo unico e 5, comma 1, della Legge. Il deposito del progetto delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica ai sensi degli articoli 93 del testo unico e 5, comma 1, della Legge produce gli effetti della denuncia di cui agli articoli 65 del testo unico e 8, commi 1 e 3, della Legge; o) autorizzazione all'inizio dell'esecuzione delle opere strutturali equivale all'autorizzazione per l'inizio dei lavori di cui agli articoli 94 del testo unico e 5, comma 2, della Legge; p) committente e' il proprietario o il suo legale rappresentante; q) committente dell'accertamento di conformita' e' il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario o loro legali rappresentanti; r) tecnico verificatore e' il tecnico incaricato dal committente dell'accertamento di conformita' a svolgere l'attivita' conoscitiva e verificativa dell'opera realizzata o in corso di realizzazione; s) tecnico collaudatore e' il tecnico incaricato dal committente dell'accertamento di conformita' a svolgere l'attivita' certificativa dell'opera realizzata o in corso di realizzazione; t) lavori pubblici sono gli interventi posti in essere da stazioni appaltanti, enti e soggetti aggiudicatori, soggetti alla disciplina del codice dei contratti pubblici; u) interventi di natura privatistica sono gli interventi posti in essere da soggetti privati; v) inizio dei lavori e' l'inizio dell'esecuzione delle strutture previste dal progetto autorizzato e/o depositato; w) fine dei lavori e' la fine dell'esecuzione delle strutture previste dal progetto autorizzato e/o depositato. Art. 4. Riferimenti tecnici e rinvio dinamico 1. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente regolamento si rinvia alla normativa tecnica vigente secondo quanto specificato nel seguito, alle relative circolari applicative, alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di settore, nonche' alle delibere della Giunta regionale e alla modulistica disponibile sul sito istituzionale della Regione. 2. La modulistica citata nel presente regolamento, fermi restando la non modificabilita' di impostazione e di traccia ed il vincolo rappresentato dal contenuto delle versioni disponibili on-line al momento della presentazione alla struttura tecnica regionale territorialmente competente, e' disponibile sul sito istituzionale della Regione anche in formato compilabile, allo scopo di facilitarne la stesura, nonche' l'eventuale sottoscrizione digitale e invio telematico. 3. Nelle more di utilizzo di un applicativo informatico che consenta la trasmissione elettronica dei flussi informativi tra la Regione e i soggetti interessati dai procedimenti disciplinati dal presente regolamento, l'istanza e tutta la documentazione prevista, in duplice copia, sono firmate in originale e depositate in formato cartaceo alle strutture tecniche regionali territorialmente competenti. L'eventuale deposito di copie cartacee di originali sottoscritti digitalmente e' corredato di apposita dichiarazione attestante la conformita' della copia cartacea all'originale sottoscritto digitalmente. Capo II Disposizioni relative alle opere da realizzare Art. 5. Adempimenti e vigilanza 1. Le disposizioni contenute nel presente capo disciplinano le opere o interventi da realizzare, in ottemperanza degli adempimenti previsti dalla Parte II, Capo I, Capo II, Sezione I e Capo IV, Sezioni I e II del testo unico. Sezione I Istanza di autorizzazione e/o deposito del progetto, progetto, autorizzazione Art. 6. Classificazione sismica e normativa tecnica di riferimento 1. Per le opere o interventi di cui al presente capo la classificazione sismica della zona di intervento e la normativa tecnica di riferimento sono la Classificazione sismica e le Norme tecniche ovvero quelle vigenti ed applicabili al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione e/o deposito del progetto delle opere o interventi stessi, fatte salve disposizioni transitorie che ammettano l'applicazione della classificazione sismica e della normativa tecnica previgenti. Art. 7. Istanza di autorizzazione e/o deposito del progetto 1. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'art. 3, comma 1, lettera k), e' soggetta al preavviso scritto e al contestuale deposito dei progetti presso la struttura tecnica regionale territorialmente competente. 2. L'inizio dei lavori relativi agli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere d), e) e f), nonche' lettere g) e h) da realizzare in zone di alta sismicita', e' subordinato all'autorizzazione da parte del servizio competente, secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del regolamento. 3. L'istanza di autorizzazione e/o deposito del progetto deve essere compilata secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, sottoscritta in originale da tutti i costruttori che interverranno nell'esecuzione delle strutture, o delle parti strutturali, dell'opera oggetto di intervento e bollata secondo la vigente normativa in materia di imposta di bollo. Essa deve contenere esplicita dichiarazione circa la tipologia di intervento oggetto di istanza e/o di deposito che si intende effettuare, coerentemente con quanto asseverato dal progettista strutturale e sottoscritto, per presa visione, dal committente. 4. L'istanza di autorizzazione e/o deposito del progetto puo' essere presentata anche dal committente che esegue in proprio i lavori, purche' all'atto di presentazione dichiari formalmente di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico intervento. 5. Nel caso di lavori pubblici, l'istanza di autorizzazione e/o deposito del progetto deve essere presentata dal responsabile del procedimento prima di iniziare le procedure di affidamento dei lavori, fatte salve discipline specifiche di esecuzione e di affidamento dei lavori stessi. Subito dopo l'espletamento delle procedure di scelta del contraente e dell'affidamento dell'incarico di direttore dei lavori, qualora non gia' incaricato al momento della presentazione dell'istanza, e comunque prima dell'inizio dei lavori strutturali, il responsabile del procedimento presenta la comunicazione del nominativo del costruttore e/o del direttore dei lavori, compilata e sottoscritta secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, e il direttore dei lavori sottoscrive gli elaborati progettuali. 6. Nel caso di interventi di natura privatistica, ad esclusione degli interventi di limitata importanza statica, l'istanza di autorizzazione e/o deposito del progetto puo' essere presentata dal committente qualora il costruttore non risulti gia' individuato. Successivamente alla sua individuazione e comunque prima dell'inizio dei lavori strutturali, il committente presenta la comunicazione del nominativo del costruttore, compilata e sottoscritta secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, per rendere efficace l'autorizzazione all'inizio dei lavori. 7. Nel caso di opere minori, l'istanza e/o deposito della documentazione di cui all'art. 4-bis, comma 7, del regolamento sono effettuati dal committente congiuntamente al tecnico abilitato. Art. 8. Elaborati progettuali e documenti connessi 1. Fatte salve le disposizioni contenute nella Legge e nei relativi regolamenti attuativi, all'istanza di autorizzazione e/o deposito del progetto e' allegato duplice esemplare dei seguenti elaborati e documenti: a) elenco degli elaborati e documenti; b) relazione di calcolo delle strutture; c) relazione sui materiali; d) elaborati grafici esecutivi e particolari costruttivi delle strutture; e) piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera; f) elaborati grafici che definiscono il progetto architettonico e di insieme; g) asseverazione del progettista strutturale; h) attestazione del Sindaco (o suo delegato) o asseverazione del progettista strutturale sull'osservanza delle previsioni contenute all'art. 84, comma 1, lettere a) e b), del testo unico; i) relazione geologica, relazione geotecnica e sulle fondazioni e relazioni specialistiche o eventuale dichiarazione del progettista strutturale, opportunamente motivata, sulla non necessita' delle stesse o di alcune di esse nei casi consentiti dalle Norme tecniche; j) dichiarazione su vita nominale e classe d'uso dell'opera oggetto di intervento; k) nomina del collaudatore in corso d'opera e contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico e di favorevole revisione dei calcoli di verifica e di stabilita'. 2. Il progetto riguardante le strutture deve essere informato a caratteri di chiarezza espositiva e di completezza nei contenuti secondo quanto previsto dalla normativa tecnica applicata e deve inoltre definire compiutamente l'intervento da realizzare. 3. La relazione di calcolo delle strutture, di cui alla lettera b) del comma 1, deve essere datata, timbrata e firmata in originale dal progettista strutturale e, per presa visione, dal direttore dei lavori. Essa deve riguardare sia le strutture in elevazione che quelle di fondazione e comprendere: a) l'indice dettagliato; b) la descrizione generale dell'opera, del suo uso, della sua funzione; c) la descrizione del contesto, anche con l'ausilio di estratti planimetrici; d) la classificazione della zona di intervento e le norme di riferimento; e) la classificazione dell'opera; f) la descrizione della struttura; g) gli schemi di calcolo; h) le analisi dei carichi; i) le analisi delle sollecitazioni; j) il giudizio motivato di accettabilita' dei risultati; k) le verifiche. 4. Nel caso di analisi e verifiche svolte con l'ausilio di codici di calcolo automatico, il progettista strutturale deve: fornire informazioni sui codici utilizzati, codici di lettura dei dati di ingresso (input) e dei rispettivi risultati (output); controllare l'affidabilita' dei codici utilizzati e verificare l'attendibilita' dei risultati ottenuti curando nel contempo che la presentazione dei risultati stessi sia tale da garantirne la leggibilita', la corretta interpretazione e la riproducibilita'; allegare apposito fascicolo contenente i tabulati di calcolo. 5. La relazione sui materiali, di cui alla lettera c) del comma 1, deve essere datata, timbrata e firmata in originale dal progettista strutturale e dal direttore dei lavori. Essa deve riportare le caratteristiche meccaniche di tutti i materiali e prodotti per uso strutturale da impiegare, nonche' le caratteristiche di resistenza agli agenti aggressivi, che devono corrispondere con le specifiche del progetto. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere conformi alle Norme tecniche e al regolamento europeo sulla commercializzazione dei prodotti da costruzione vigenti all'atto della prescrizione. Qualora tra i materiali da impiegare siano presenti prodotti rientranti nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o conformi ad una valutazione tecnica europea rilasciata per essi, il progettista strutturale deve richiamare espressamente la dichiarazione di prestazione redatta dal fabbricante. 6. Gli elaborati grafici esecutivi e i particolari costruttivi delle strutture, di cui alla lettera d) del comma 1, devono essere datati, timbrati e firmati in originale dal progettista strutturale e, per presa visione, dal direttore dei lavori. Essi devono essere adeguati per definire l'intervento strutturale in ogni suo aspetto, generale e particolare. Devono essere elaborate tutte le carpenterie necessarie ad individuare gli elementi strutturali previsti per l'opera. Particolare attenzione deve essere data alla rappresentazione grafica dei dettagli piu' significativi quali i nodi e, in genere, le unioni degli elementi strutturali. Su ogni tavola vanno indicate la classe e le caratteristiche dei materiali da costruzione previsti. Gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) e gli elaborati grafici di dettaglio devono contenere, in particolare: a) per le strutture in cemento armato normale o precompresso, gettato in opera o prefabbricato: i tracciati dei ferri di armatura (barre, staffe) con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonche' i tracciati delle armature per la precompressione nella loro configurazione quotata; b) per le strutture o gli elementi strutturali in sistema misto acciaio-calcestruzzo: la rappresentazione dettagliata degli elementi di connessione; c) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, nel numero e posizione di chiodi e bulloni, nello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature, compresi quelli tra le strutture in elevazione e le fondazioni; d) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentire l'esecuzione. 7. Nel caso di strutture tipizzate e' consentito sintetizzare la rappresentazione grafica presentando i disegni degli elementi tipici. I particolari costruttivi vanno definiti, numerati ed indicati sugli elaborati grafici del progetto strutturale. Inoltre su ciascun elaborato grafico deve essere indicata la data di emissione. Nel caso di interventi su edifici od opere esistenti, il progettista strutturale e' tenuto ad indicare graficamente le parti oggetto di future demolizioni e ricostruzioni. 8. Il piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera, di cui alla lettera e) del comma 1, deve essere datato, timbrato e firmato in originale dal progettista strutturale e, per presa visione, dal direttore dei lavori e dal committente. Esso e' il documento complementare al progetto strutturale e va corredato, in ogni caso, del manuale d'uso, del manuale di manutenzione e del programma di manutenzione delle strutture. 9. Gli elaborati grafici che definiscono il progetto architettonico e di insieme, di cui alla lettera f) del comma 1, devono essere datati, timbrati e firmati in originale dal progettista architettonico e, per presa visione, dal direttore dei lavori. Essi devono comprendere la planimetria del sito, le piante della costruzione, comprensive delle destinazioni d'uso dei vari ambienti, le sezioni delle opere e del terreno con la sua sistemazione, i prospetti, nonche' tutto quanto ritenuto necessario e sufficiente alla verifica delle prescrizioni contenute nella normativa tecnica applicata e previste dall'art. 84, comma 1, lettere a) e b), del testo unico, se non gia' effettuata dal Sindaco (o suo delegato). 10. L'asseverazione del progettista strutturale, di cui alla lettera g) del comma 1, deve essere compilata secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, datata, timbrata e firmata in originale da ciascun progettista strutturale ed accompagnata da copia fotostatica di valido documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore. Essa deve contenere l'indicazione della normativa tecnica applicata e del suo rispetto, compresa l'osservanza delle previsioni di cui all'art. 84, comma 1, lettere a) e b), del testo unico, se non gia' attestata dal Sindaco (o suo delegato), della categoria di appartenenza dell'opera e dell'importo presunto degli elementi e delle opere strutturali previste nel progetto depositato. 11. L'attestazione del Sindaco (o suo delegato) sull'osservanza delle previsioni contenute all'art. 84, comma 1, lettere a) e b), del testo unico, di cui alla lettera h) del comma 1, se non asseverata dal progettista strutturale, deve essere datata, timbrata e firmata in originale o prodotta in copia conforme all'originale. 12. Le relazioni specialistiche, di cui alla lettera i) del comma 1, previste, ove necessarie, sono: a) la relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica del sito; b) la relazione geotecnica sulle indagini e sulle fondazioni, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno; c) la relazione sulla modellazione sismica concernente la pericolosita' sismica di base del sito di costruzione, caratterizzazione geotecnica ai fini sismici, risposta sismica e stabilita' del sito; d) eventuali ulteriori relazioni specialistiche; e) nei casi consentiti dalla normativa tecnica applicata, eventuale dichiarazione del progettista strutturale, opportunamente motivata, sulla non necessita' dei documenti di cui alle lettere a), b), c), d) del presente comma. 13. La dichiarazione su vita nominale e classe d'uso dell'opera oggetto di intervento, di cui alla lettera j) del comma 1, deve essere compilata secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, datata, timbrata e firmata in originale dal progettista strutturale e, per presa visione, dal committente. 14. La nomina del collaudatore in corso d'opera da parte del committente e la contestuale dichiarazione del collaudatore di accettazione dell'incarico e di favorevole revisione dei calcoli di verifica e di stabilita', di cui alla lettera k) del comma 1, devono essere compilate secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, datate, timbrate e firmate in originale, rispettivamente, dal committente e dal collaudatore. Per gli interventi di limitata importanza statica su costruzioni esistenti l'osservanza delle Norme tecniche e' accertata dal direttore dei lavori. Qualora non esista il committente e il costruttore esegua in proprio, all'istanza di autorizzazione e/o deposito del progetto deve essere allegata copia della terna di nominativi fra i quali e' stato scelto il collaudatore, designata dall'ordine territorialmente competente degli ingegneri o degli architetti su richiesta del costruttore. 15. Il grado di approfondimento della documentazione tecnica progettuale da allegare all'istanza di autorizzazione e/o deposito del progetto e' quello esecutivo, come definito dalla normativa tecnica applicata. 16. Per le opere minori la documentazione e' quella prevista dall'art. 4-bis, comma 7, del regolamento. Art. 9. Autorizzazione all'inizio dei lavori 1. La presentazione alla struttura tecnica regionale territorialmente competente dell'istanza di autorizzazione e/o di deposito del progetto di cui all'art. 7, nonche' degli elaborati progettuali e documenti connessi di cui all'art. 8 ha valore di preavviso scritto. La restituzione al richiedente di un esemplare della documentazione depositata munito del timbro di avvenuto deposito, previo accertamento della completezza della documentazione tecnica progettuale, costituisce attestazione dell'avvenuto deposito. 2. Per gli interventi di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del regolamento assoggettati alla verifica sull'osservanza delle Norme tecniche da parte degli organismi tecnici di cui all'art. 3, comma 4, della Legge, il rilascio o il diniego dell'autorizzazione scritta sono comunicati ai soggetti interessati entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di autorizzazione. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali da parte degli organismi tecnici, da effettuarsi in un'unica soluzione, sospende il termine di sessanta giorni fino alla data di ricezione della documentazione richiesta. La restituzione al richiedente di un esemplare della documentazione depositata munito del timbro di avvenuto deposito e degli estremi del parere degli organismi tecnici e' conseguente alla comunicazione di autorizzazione all'inizio dei lavori. 3. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 2, del regolamento non assoggettati alla verifica sull'osservanza delle Norme tecniche da parte degli organismi tecnici di cui all'art. 3, comma 4, della Legge, nonche' per gli interventi di cui al comma 3 del medesimo art. 5 da realizzare in zone di alta sismicita', assoggettati alla verifica del rispetto delle Norme tecniche mediante accertamento della completezza della documentazione tecnica progettuale, un esemplare della documentazione depositata munito del timbro di avvenuto deposito e' restituita al richiedente entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di autorizzazione. La restituzione al richiedente di un esemplare della documentazione depositata munito del timbro di avvenuto deposito costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori. 4. Gli atti restituiti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 devono essere conservati in cantiere dal giorno di inizio a quello di ultimazione delle strutture. 5. La struttura tecnica regionale territorialmente competente provvede alla conservazione e all'archiviazione dell'altro esemplare, consultabile dagli aventi titolo ai sensi della vigente normativa in materia di accesso agli atti. Sezione II Variazioni in corso d'opera Art. 10. Variazioni, classificazione sismica e normativa tecnica di riferimento 1. Durante il corso dei lavori e' possibile introdurre variazioni strutturali alle opere previste dal progetto originario. 2. Per le varianti sostanziali la classificazione sismica della zona di intervento e la normativa tecnica di riferimento sono quelle vigenti ed applicabili al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione e/o deposito del progetto delle varianti stesse, fatte salve disposizioni transitorie che ammettano l'applicazione della classificazione sismica e della normativa tecnica previgenti. 3. Per le varianti non sostanziali la classificazione sismica della zona di intervento e la normativa tecnica di riferimento sono quelle applicate al progetto originario. 4. Le variazioni strutturali in corso d'opera di opere minori sono disciplinate dall'art. 4-bis, comma 9, del regolamento. Art. 11. Varianti sostanziali 1. Nei casi di varianti sostanziali, la documentazione riproduce regole, modalita' e iter autorizzativo del progetto originario, di cui mantiene il numero di deposito. 2. Qualora le varianti sostanziali comportino modifiche della tipologia dell'edificio e dell'opera tali da renderla ascrivibile nella tipologia di edifici o opere strategiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), o di edifici o opere rilevanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), o di edifici o opere diverse di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), diversamente dall'origine, la documentazione e' allegata ad una nuova istanza di autorizzazione, a cui e' assegnato un nuovo numero di deposito. Art. 12. Varianti non sostanziali 1. Nei casi di varianti non sostanziali, la documentazione, nonche' regole e modalita', sono quelle previste all'art. 4-ter, commi 6 e 7, del regolamento. Sezione III Ultimazione, collaudo, rispondenza Art. 13. Relazione a strutture ultimate 1. Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle strutture, il direttore dei lavori redige due esemplari, bollati secondo la vigente normativa in materia di imposta di bollo, e deposita, presso la struttura tecnica regionale territorialmente competente, una relazione esponendo: a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori ufficiali, come definiti dall'art. 59 del testo unico; b) per le opere in conglomerato cementizio armato precompresso, ogni indicazione inerente la tesatura dei cavi ed i sistemi di messa in coazione; c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme; d) le eventuali varianti non sostanziali in corso d'opera, allegando gli elaborati progettuali e i documenti connessi di cui all'art. 12. 2. La struttura tecnica regionale territorialmente competente ne restituisce un esemplare munito del timbro di avvenuto deposito, che il direttore dei lavori consegna al collaudatore nei tempi utili per garantire l'espletamento delle attivita' di cui all'art. 14. Art. 14. Certificato di collaudo statico e di rispondenza dell'opera alla normativa tecnica 1. Tutte le opere e gli interventi edilizi di cui all'art. 3, comma 1, lettere d), e), f) e g), la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumita', devono essere sottoposte a collaudo statico. Per gli interventi di limitata importanza statica di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), su costruzioni esistenti il certificato di collaudo statico e' sostituito dall'asseverazione del direttore dei lavori di rispondenza dell'opera eseguita alla normativa tecnica applicata. 2. Le finalita' del collaudo statico previsto dall'art. 67 del testo unico, che ne regola le procedure per le sole strutture in cemento armato normale e precompresso e metalliche, sono estese a tutte le parti strutturali delle opere, indipendentemente dal materiale impiegato e dal sistema costruttivo adottato. 3. Ai sensi dell'art. 67 del testo unico il collaudo statico deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, fatte salve disposizioni diverse sui requisiti di qualificazione in determinati settori. Il collaudatore incaricato non deve intervenire in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera. 4. Per effettuare il collaudo statico e redigere il relativo certificato, il collaudatore ha sessanta giorni di tempo dall'avvenuto deposito, presso la struttura tecnica regionale territorialmente competente, della relazione a strutture ultimate. 5. Il collaudo statico, atto a verificare il comportamento e le prestazioni delle parti di opera che svolgono funzione portante e che interessano la sicurezza dell'opera stessa e, conseguentemente, la pubblica incolumita', comprende gli adempimenti previsti dalle Norme tecniche ed in particolare: a) adempimenti tecnici: volti alla formazione del giudizio del collaudatore sulla sicurezza e stabilita' dell'opera nel suo complesso, includendo il volume significativo del terreno, le strutture di fondazione e gli elementi strutturali in elevazione, nonche' sulla rispondenza ai requisiti prestazionali indicati in progetto con particolare riferimento alla vita nominale, alla classe d'uso, ai periodi di riferimento e alle azioni sulle costruzioni; b) adempimenti amministrativi: volti ad accertare l'avvenuto rispetto delle prescrizioni tecniche necessarie ad assicurare la pubblica incolumita' e delle procedure previste dalle normative vigenti in materia di strutture. 6. A conclusione delle operazioni di collaudo statico il collaudatore rilascia, sotto la propria responsabilita', due esemplari, bollati secondo la vigente normativa in materia di imposta di bollo, del certificato di collaudo statico. 7. Il certificato di collaudo statico contiene gli elementi definiti dalla normativa tecnica applicata, nonche' l'attestazione di rispondenza dell'opera eseguita alla medesima normativa tecnica, ai sensi dell'art. 67 e ai fini dell'art. 62 del testo unico, cosi' come previsto dall'art. 6, comma 5, della Legge. 8. Per consentire l'utilizzazione ovvero l'esercizio dell'opera, il certificato di collaudo statico, rilasciato secondo i commi 6 e 7, deve essere preventivamente depositato presso la struttura tecnica regionale territorialmente competente, che ne rilascia un esemplare munito del timbro di avvenuto deposito. Capo III Disposizioni relative alle opere realizzate e/o in corso di realizzazione Art. 15. Violazioni e vigilanza 1. Le disposizioni contenute nel presente capo disciplinano le opere o gli interventi realizzati o in corso di realizzazione in assenza o in difformita' dal titolo abilitativo strutturale, ove necessario al momento dell'esecuzione, o difformemente dalla normativa tecnica vigente alla stessa epoca, in violazione degli adempimenti previsti dalla Parte II, Capo I e Capo II, Sezione I nonche' Capo IV, Sezioni II e IV del testo unico. 2. Restano salve le disposizioni previste dalla Parte II, Capo II, Sezioni II e III e Capo IV, Sezioni III e IV del testo unico in merito a controlli, accertamenti e repressioni delle violazioni, sospensioni dei lavori, responsabilita', sanzioni e procedimenti penali, esecuzioni d'ufficio, competenze, comunicazioni, vigilanza, sussidi statali. 3. Resta salva altresi' la risoluzione di demolizione volontaria da parte del responsabile dell'abuso o dell'attuale proprietario dell'immobile, successivamente all'accertamento delle violazioni. In tal caso, la demolizione interessante parti di strutture deve essere preceduta dalla verifica delle strutture rimanenti e dall'autorizzazione e/o deposito del progetto degli eventuali rinforzi e/o elementi strutturali aggiuntivi redatto secondo le Norme tecniche. Art. 16. Accertamenti 1. Le violazioni sono accertate secondo le disposizioni previste dalla Parte II, Capo II, Sezioni II e III e Capo IV, Sezioni III e IV del testo unico. 2. Le opere o gli interventi di cui al presente capo, qualora risultassero non piu' reperibili e/o mancanti il progetto delle opere, il progetto delle eventuali varianti, la relazione a strutture ultimate, il certificato di collaudo statico, sono assoggettate, a seconda delle informazioni e/o atti mancanti e in ragione della tipologia e dell'entita' delle opere stesse, alle seguenti attivita': a) conoscitiva di raccolta dati, per comporre l'anagrafica dei soggetti coinvolti e riunire le informazioni generali dell'opera; b) conoscitiva di rilievo, per definire architettonicamente l'opera, identificare l'organismo strutturale, gli elementi strutturali e i collegamenti, gli eventuali difetti, l'eventuale quadro fessurativo e deformativo; c) conoscitiva di prova, per identificare i materiali strutturali effettivamente impiegati, gli eventuali loro difetti locali, la geologia del sito, la geotecnica; d) verificativa, per conseguire il giudizio sulla conformita' dell'opera alla classificazione sismica e alla normativa tecnica di riferimento; e) certificativa, per conseguire il giudizio sulla sicurezza strutturale. 3. La raccolta dati, di cui alla lettera a) del comma 2, deve essere datata, timbrata e firmata in originale dal tecnico verificatore. Essa deve comprendere: a) i dati anagrafici dei soggetti originariamente coinvolti committente, costruttore, progettista strutturale, direttore dei lavori strutturali, collaudatore strutturale; b) i dati identificativi del fabbricato, ubicazione, dati catastali; c) l'iter costruttivo del fabbricato, modalita' costruttive, periodo di costruzione delle strutture con indicazione delle date di inizio e fine lavori, eventuali estremi del titolo abilitativo edilizio e del provvedimento di licenza d'uso o agibilita', eventuali documenti di deposito delle strutture, eventuali provvedimenti di autorizzazione. 4. Il rilievo, di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere datato, timbrato e firmato in originale dal tecnico verificatore. Esso deve comprendere: a) gli elaborati grafici di as-built architettonico; b) gli elaborati grafici di as-built ed i particolari costruttivi delle strutture; c) gli eventuali difetti; d) l'eventuale quadro fessurativo e deformativo; e) il rilievo fotografico dello stato piu' rappresentativo e significativo delle strutture. 5. Le prove, di cui alla lettera c) del comma 2, devono essere datate, timbrate e firmate in originale dal tecnico verificatore e dal geologo, per quanto di rispettiva competenza. Esse devono comprendere: a) la tipologia e le proprieta' meccaniche dei materiali strutturali effettivamente impiegati, gli eventuali loro difetti locali, allegando certificati delle prove sui materiali o documentazione equivalente, eventuali verbali delle prove di carico sugli elementi strutturali e del monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell'opera; b) la caratterizzazione e la modellazione geologica del sito, allegando eventuali rapporti di prova; c) la caratterizzazione e la modellazione geotecnica, allegando eventuali rapporti di prova. 6. La verifica post-operam, di cui alla lettera d) del comma 2, deve essere datata, timbrata e firmata in originale dal tecnico verificatore. Essa deve contenere: a) la classificazione sismica e la normativa tecnica di riferimento ad inizio e fine lavori strutturali, incluso il valore delle eventuali azioni sismiche di progetto; b) i criteri e i requisiti di resistenza meccanica e di stabilita' dell'opera in ragione della destinazione d'uso e della natura dell'intervento strutturale; c) l'analisi dei carichi, con particolare riferimento ai sovraccarichi variabili in funzione della destinazione d'uso; d) la modellazione strutturale; e) le verifiche di resistenza meccanica e di stabilita' dell'opera, con l'indicazione del tipo di analisi svolta e, nel caso di analisi strutturale e relative verifiche condotte con l'ausilio di codici di calcolo automatico, dell'origine e caratteristiche dei codici di calcolo, dell'affidabilita' dei codici utilizzati, della validazione dei codici, delle modalita' di presentazione dei risultati, delle informazioni generali sull'elaborazione e del giudizio motivato di accettabilita' dei risultati; f) il giudizio sulla conformita' dell'opera alla classificazione sismica e alla normativa tecnica di riferimento. 7. Il certificato di collaudo statico, di cui alla lettera e) del comma 2, deve essere datato, timbrato e firmato in originale dal tecnico collaudatore, che ne rilascia, sotto la propria responsabilita', tre esemplari, di cui due bollati secondo la vigente normativa in materia di imposta di bollo. Esso deve contenere: a) l'anagrafica dei soggetti coinvolti (dati anagrafici dei soggetti originariamente coinvolti committente, costruttore, progettista strutturale, direttore dei lavori strutturali, collaudatore strutturale, committente dell'accertamento di conformita', tecnico verificatore, tecnico collaudatore); b) le informazioni generali dell'opera (dati identificativi del fabbricato, ubicazione, dati catastali, iter costruttivo del fabbricato, modalita' costruttive, periodo di costruzione delle strutture con indicazione delle date di inizio e fine lavori, eventuali estremi del titolo abilitativo edilizio e del provvedimento di licenza d'uso o agibilita', eventuali documenti di deposito delle strutture, eventuali provvedimenti di autorizzazione); c) le caratteristiche geometriche e meccaniche dell'opera (relazioni geologiche, geotecniche e strutturali ed elaborati grafici strutturali; eventuale documentazione acquisita in tempi successivi alla costruzione; rilievo strutturale geometrico e dei dettagli esecutivi; prove in situ ed in laboratorio); d) criteri, verifiche e valutazioni di sicurezza strutturale (classificazione sismica e normativa tecnica applicate nel progetto originario o adottate nella verifica post-operam, incluso il valore delle eventuali azioni sismiche di progetto; analisi dei carichi, con particolare riferimento ai sovraccarichi variabili in funzione della destinazione d'uso; modellazione strutturale adottata nel progetto originario o nella verifica post-operam; verifica della compatibilita' e congruenza dei criteri e dei principi adottati nella verifica post-operam, nei riguardi delle prestazioni richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilita' dell'opera, anche in relazione alla destinazione d'uso e alla natura dell'intervento strutturale); e) ulteriori indagini, rilievi, prove (esiti delle ulteriori indagini, rilievi, prove per formarsi il convincimento della sicurezza, durabilita' e collaudabilita' dell'opera); f) ispezioni (risultanze delle ispezioni dell'opera, anche con riferimento alla natura ed entita' di eventuali danni subiti in precedenza e sulle riparazioni effettuate e alla presenza di elementi non strutturali ad elevata vulnerabilita' o criticita' sotto il profilo della sicurezza strutturale); g) il giudizio sulla sicurezza strutturale e sulla rispondenza delle opere realizzate alla normativa tecnica, ai sensi dell'art. 67 e ai fini dell'art. 62 del testo unico. Sezione I Opere realizzate Art. 17. Classificazione sismica e normativa tecnica di riferimento 1. Per le opere o gli interventi di cui alla presente sezione la classificazione sismica della zona di intervento e la normativa tecnica di riferimento per gli accertamenti di cui all'art. 16 sono quelle vigenti ed applicabili al momento di inizio delle opere stesse, risultante da apposita dichiarazione del committente dell'accertamento di conformita' anche supportata da idonea documentazione probatoria, fatte salve disposizioni transitorie che ammettano l'applicazione della classificazione sismica e della normativa tecnica previgenti. Art. 18. Opere conformi alla normativa tecnica 1. Le opere o gli interventi di cui alla presente sezione che, in seguito al progetto reperito o alle attivita' di cui all'art. 16, risultino conformi alla normativa tecnica applicabile al momento di inizio delle opere stesse sono assoggettate al deposito, presso la struttura tecnica regionale territorialmente competente, dell'istanza di accertamento di conformita', da compilare secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, sottoscrivere in originale dal committente dell'accertamento di conformita' e bollare secondo la vigente normativa in materia di bollo, allegando triplice esemplare dei seguenti elaborati e documenti: a) progetto delle opere realizzate e delle eventuali variazioni strutturali, redatti prima dell'inizio della realizzazione delle opere stesse; b) relazione a strutture ultimate, redatta a realizzazione ultimata; c) certificato di collaudo statico, redatto a realizzazione ultimata; d) certificazione di rispondenza delle opere realizzate al progetto e alle eventuali variazioni, nonche' alla normativa tecnica applicata, ai fini dell'art. 62 del testo unico, redatta dal tecnico collaudatore; e) raccolta dati (qualora mancante il progetto di cui alla lettera a)); f) rilievo (qualora mancante il progetto di cui alla lettera a)); g) prove (qualora mancante il progetto di cui alla lettera a)) e la relazione a strutture ultimate di cui alla lettera b)); h) verifica post-operam (qualora mancante il progetto di cui alla lettera a)); i) dichiarazione del tecnico collaudatore di favorevole revisione della verifica post-operam (qualora il certificato di collaudo statico e di rispondenza di cui lettera j)) sia consegnato successivamente all'esito della verifica di rispondenza da parte della Regione); j) certificato di collaudo statico e di rispondenza delle opere realizzate alla normativa tecnica applicata di cui all'art. 14, comma 7 (qualora mancante il certificato di collaudo statico di cui alla lettera c)) e la certificazione di rispondenza di cui alla lettera d)). 2. I documenti di cui alle lettere c), d), j) del comma 1 possono essere presentati, a discrezione del committente, anche successivamente all'esito della verifica di rispondenza da parte della Regione. Qualora il committente dell'accertamento di conformita' e' l'esecutore dell'abuso, all'istanza di accertamento di conformita' deve essere allegata copia della terna di nominativi fra i quali e' stato scelto il tecnico collaudatore, designata dall'ordine territorialmente competente degli ingegneri o degli architetti su richiesta del committente dell'accertamento. 3. Il procedimento amministrativo di accertamento si conclude, entro sessanta giorni dalla data di deposito dell'istanza di accertamento, con un provvedimento della Regione di presa d'atto dell'esito della verifica di rispondenza, previa verifica sull'osservanza della normativa tecnica applicata da parte degli organismi tecnici di cui all'art. 3, comma 4, della Legge o accertamento della completezza della documentazione, e restituzione al richiedente di un esemplare di tutta la documentazione depositata munito del timbro di avvenuto deposito e degli estremi del parere degli organismi tecnici conseguentemente alla comunicazione di autorizzazione all'inizio dei lavori o del solo timbro di avvenuto deposito, secondo le procedure di cui all'art. 9, commi 2 e 3, in funzione della tipologia di edificio o opera. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali da parte degli organismi tecnici, da effettuarsi in un'unica soluzione, sospende il termine di sessanta giorni fino alla data di ricezione della documentazione richiesta. 4. Nel corso del procedimento di accertamento la Regione trasmette un esemplare della documentazione tecnica depositata e il proprio provvedimento amministrativo all'Autorita' giudiziaria per gli effetti previsti dalla Parte II, Capo II, Sezioni II e III e Capo IV, Sezioni III e IV del testo unico. Art. 19. Opere non conformi alla normativa tecnica 1. Le opere o gli interventi di cui alla presente sezione che, in seguito al progetto reperito o alle attivita' di cui all'art. 16, risultino non conformi alla normativa tecnica applicabile al momento di inizio delle opere stesse sono assoggettate, qualora il committente dell'accertamento di conformita' non intenda avvalersi della risoluzione di demolizione volontaria, alla valutazione della sicurezza strutturale ai fini della tutela della pubblica incolumita' secondo le Norme tecniche e all'identificazione delle necessarie opere strutturali di adeguamento alle medesime Norme tecniche, ovvero all'identificazione delle necessarie opere strutturali di riparazione, rafforzamento o sostituzione di singoli elementi strutturali o parti di essi o delle limitazioni da imporre nell'uso della costruzione. 2. Le opere strutturali di adeguamento risultano necessarie in tutti i casi di difformita' sostanziali, ovvero connesse a significative variazioni in merito agli effetti delle azioni, con particolare riferimento all'azione sismica, e alla resistenza o duttilita' degli elementi strutturali, come definite all'art. 4-ter, commi 3 e 4, del regolamento. Nei casi di difformita' non sostanziali sono ammesse le opere strutturali di riparazione, rafforzamento o sostituzione di singoli elementi strutturali o parti di essi o le limitazioni da imporre nell'uso della costruzione. 3. Sempre nell'ipotesi di cui al comma 1, le opere sono assoggettate altresi' all'attivita' progettuale delle opere strutturali di adeguamento o di riparazione secondo le Norme tecniche e al deposito, presso la struttura tecnica regionale territorialmente competente, dell'istanza di autorizzazione, da compilare secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, sottoscrivere in originale dal committente e bollare secondo la vigente normativa in materia di bollo, allegando triplice esemplare dei seguenti elaborati e documenti: a) raccolta dati; b) rilievo; c) prove; d) verifica post-operam, completa della valutazione della sicurezza strutturale e dell'identificazione delle necessarie opere strutturali di adeguamento o di riparazione; e) progetto di adeguamento o di riparazione delle opere realizzate, completo degli elaborati e documenti di cui all'art. 8. 4. Il procedimento amministrativo di accertamento si conclude, entro sessanta giorni dalla data di deposito dell'istanza di autorizzazione all'inizio dell'esecuzione delle opere strutturali di adeguamento o di riparazione, con un provvedimento della Regione di autorizzazione all'inizio dei lavori, previa verifica sull'osservanza delle Norme tecniche da parte degli organismi tecnici di cui all'art. 3, comma 4, della Legge o accertamento della completezza della documentazione, e restituzione al richiedente di un esemplare di tutta la documentazione depositata munito del timbro di avvenuto deposito e degli estremi del parere degli organismi tecnici conseguentemente alla comunicazione di autorizzazione all'inizio dei lavori o del solo timbro di avvenuto deposito, secondo le procedure di cui all'art. 9, commi 2 e 3, in funzione della tipologia di edificio o opera. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali da parte degli organismi tecnici, da effettuarsi in un'unica soluzione, sospende il termine di sessanta giorni fino alla data di ricezione della documentazione richiesta. 5. Nel corso del procedimento di accertamento la Regione trasmette un esemplare della documentazione tecnica depositata e il proprio provvedimento amministrativo all'Autorita' giudiziaria per gli effetti previsti dalla Parte II, Capo II, Sezioni II e III e Capo IV, Sezioni III e IV del testo unico. 6. Per rendere efficace l'autorizzazione all'inizio dei lavori di adeguamento o di riparazione, il committente presenta, prima dell'inizio dei lavori strutturali, la comunicazione del nominativo del costruttore, compilata e sottoscritta secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione. 7. Le fasi successive relative al deposito del progetto di eventuali varianti in corso d'opera, della relazione a strutture ultimate e del certificato di collaudo statico seguono il procedimento ordinario di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14. Sezione II Opere in corso di realizzazione Art. 20. Disposizioni particolari 1. Le opere o gli interventi di cui alla presente sezione sono sospesi con decreto della Regione, ai sensi degli articoli 70 e 97 del testo unico. 2. Nel corso dei procedimenti di accertamento di cui agli articoli 22 e 23, la Regione trasmette un esemplare della documentazione tecnica depositata e il proprio provvedimento amministrativo all'Autorita' giudiziaria per gli effetti previsti dalla Parte II, Capo II, Sezioni II e III e Capo IV, Sezioni III e IV del testo unico. 3. Le opere o gli interventi sospesi possono riprendere solamente dopo l'accertamento della Regione degli avvenuti adempimenti di cui alla Parte II, Capo II del testo unico e/o dopo l'irrevocabilita' della pronuncia dell'Autorita' Giudiziaria, rispettivamente ai sensi degli articoli 70 e 97 del testo unico. 4. Le fasi successive relative al deposito del progetto di eventuali varianti in corso d'opera, della relazione a strutture ultimate e del certificato di collaudo statico seguono il procedimento ordinario di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14. Art. 21. Classificazione sismica e normativa tecnica di riferimento 1. Per le opere o gli interventi di cui alla presente sezione la classificazione sismica della zona di intervento e la normativa tecnica di riferimento per gli accertamenti di cui all'art. 16 sono quelle vigenti ed applicabili al momento di inizio delle opere stesse, risultante da apposita dichiarazione del committente dell'accertamento di conformita' anche supportata da idonea documentazione probatoria, fatte salve disposizioni transitorie che ammettano l'applicazione della classificazione sismica e della normativa tecnica previgenti. Art. 22. Opere conformi alla normativa tecnica 1. Le opere o gli interventi di cui alla presente sezione che, in seguito al progetto originario o alle attivita' di cui all'art. 16 per la parte di opere strutturali realizzata, risultino conformi alla normativa tecnica applicabile al momento di inizio delle opere stesse sono assoggettate all'attivita' progettuale della parte di opere strutturali da realizzare secondo la medesima normativa tecnica e al deposito, presso la struttura tecnica regionale territorialmente competente, dell'istanza di autorizzazione, da compilare secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, sottoscrivere in originale dal costruttore e bollare secondo la vigente normativa in materia di bollo, allegando triplice esemplare dei seguenti elaborati e documenti: a) progetto delle opere realizzate e delle eventuali variazioni strutturali, redatti prima dell'inizio della realizzazione delle opere stesse; b) raccolta dati (qualora mancante il progetto di cui alla lettera a)); c) rilievo (qualora mancante il progetto di cui alla lettera a)); d) prove (qualora mancante il progetto di cui alla lettera a)); e) verifica post-operam (qualora mancante il progetto di cui alla lettera a)); f) progetto delle opere da realizzare, completo degli elaborati e documenti di cui all'art. 8 (qualora non gia' contemplato e ben distinto nel progetto di cui alla lettera a)). 2. Il procedimento amministrativo di accertamento si conclude, entro sessanta giorni dalla data di deposito dell'istanza di autorizzazione all'inizio dell'esecuzione delle opere strutturali di completamento, con un provvedimento della Regione di autorizzazione all'inizio dei lavori, previa verifica sull'osservanza della normativa tecnica applicata da parte degli organismi tecnici di cui all'art. 3, comma 4, della Legge o accertamento della completezza della documentazione, e restituzione al richiedente di un esemplare di tutta la documentazione depositata munito del timbro di avvenuto deposito e degli estremi del parere degli organismi tecnici conseguentemente alla comunicazione di autorizzazione all'inizio dei lavori o del solo timbro di avvenuto deposito, secondo le procedure di cui all'art. 9, commi 2 e 3, in funzione della tipologia di edificio o opera, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 20, commi 3 e 4. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali da parte degli organismi tecnici, da effettuarsi in un'unica soluzione, sospende il termine di sessanta giorni fino alla data di ricezione della documentazione richiesta. Art. 23. Opere non conformi alla normativa tecnica 1. Le opere o gli interventi di cui alla presente sezione che, in seguito al progetto originario o alle attivita' di cui all'art. 16 per la parte di opere strutturali realizzata, risultino non conformi alla normativa tecnica applicabile al momento di inizio delle opere stesse sono assoggettate, qualora il committente dell'accertamento di conformita' non intenda avvalersi della risoluzione di demolizione volontaria, anche alla valutazione della sicurezza strutturale ai fini della tutela della pubblica incolumita' secondo le Norme tecniche e all'identificazione delle necessarie opere strutturali di adeguamento alle medesime Norme tecniche. 2. Sempre nell'ipotesi di cui al comma 1, le opere sono assoggettate altresi' all'attivita' progettuale delle opere strutturali di adeguamento della parte di opere realizzata e all'attivita' progettuale della parte di opere strutturali da realizzare secondo le Norme tecniche e al deposito, presso la struttura tecnica regionale territorialmente competente, dell'istanza di autorizzazione, da compilare secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, sottoscrivere in originale dal costruttore e bollare secondo la vigente normativa in materia di bollo, allegando triplice esemplare dei seguenti elaborati e documenti: a) raccolta dati; b) rilievo; c) prove; d) verifica post-operam, completa della valutazione della sicurezza strutturale e dell'identificazione delle necessarie opere strutturali di adeguamento; e) progetto di adeguamento delle opere realizzate, completo degli elaborati e documenti di cui all'art. 8; f) progetto delle opere da realizzare, completo degli elaborati e documenti di cui all'art. 8. 3. Il procedimento amministrativo di accertamento si conclude, entro sessanta giorni dalla data di deposito dell'istanza di autorizzazione all'inizio dell'esecuzione delle opere strutturali di adeguamento e di completamento, con un provvedimento della Regione di autorizzazione all'inizio dei lavori, previa verifica sull'osservanza delle Norme tecniche da parte degli organismi tecnici di cui all'art. 3, comma 4, della Legge o accertamento della completezza della documentazione, e restituzione al richiedente di un esemplare di tutta la documentazione depositata munito del timbro di avvenuto deposito e degli estremi del parere degli organismi tecnici conseguentemente alla comunicazione di autorizzazione all'inizio dei lavori o del solo timbro di avvenuto deposito, secondo le procedure di cui all'art. 9, commi 2 e 3, in funzione della tipologia di edificio o opera, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 20, commi 3 e 4. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali da parte degli organismi tecnici, da effettuarsi in un'unica soluzione, sospende il termine di sessanta giorni fino alla data di ricezione della documentazione richiesta. Capo IV Disposizioni finali Art. 24. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Serracchiani