Art. 13 Sanzioni Modifiche all'art. 82 della l.r. 39/2000 1. Dopo il comma 8 dell'art. 82 della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «8-bis. Nel caso di coltivazione e utilizzazione non conformi a quanto indicato nelle prescrizioni di cui all'art. 74-bis, comma 4, e' previsto il pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 a ettaro o frazione.».