Art. 13 
 
                              Sanzioni 
              Modifiche all'art. 82 della l.r. 39/2000 
 
  1. Dopo il comma 8 dell'art. 82 della legge regionale n. 39/2000 e'
inserito il seguente: 
    «8-bis. Nel caso di coltivazione e utilizzazione non  conformi  a
quanto indicato nelle prescrizioni di cui all'art. 74-bis,  comma  4,
e' previsto il pagamento di una somma minima di euro 60,00 e  massima
di euro 360,00 a ettaro o frazione.».