Art. 14 
 
                         Clausola valutativa 
           Inserimento dell'art. 95-bis nella l.r. 39/2000 
 
  1. Dopo l'art. 95 della legge regionale n. 39/2000 e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 95-bis (Clausola valutativa). - 1. Entro un anno dall'entrata
in vigore della legge regionale n. 11/2018, la Giunta regionale invia
alla commissione consiliare competente una  relazione  in  cui  viene
evidenziato lo stato di implementazione delle disposizioni  contenute
agli articoli 19-bis, 19-ter e 74-bis e le  criticita'  eventualmente
emerse in sede di prima attuazione. 
  2. Entro due anni dall'entrata in vigore della legge  regionale  n.
11/2018 e successivamente con cadenza triennale, la Giunta  regionale
invia alla  commissione  competente  una  relazione  in  cui  vengono
riportati i principali risultati ottenuti rispetto  all'obiettivo  di
favorire il recupero delle aree boschive e rispetto all'obiettivo  di
prevenzione degli  incendi  boschivi,  in  particolare  la  relazione
contiene i seguenti elementi: 
    a) numero di comunita' del bosco, soggetti aderenti e  superficie
gestita; 
    b) numero forme associate, percentuale di soggetti  aderenti  per
ambito territoriale individuato e superficie gestita; 
    c) numero di piani specifici di prevenzione  AIB  adottati,  loro
durata e superficie interessata; 
    d) numero di controlli effettuati sul rispetto delle prescrizioni
contenute nei piani AIB distinti per anno e per  provincia  ed  esiti
dell'attivita'   di   controllo,   evidenziando   le   tipologie   di
irregolarita' piu' frequentemente riscontrate; 
    e) eventuali criticita' emerse in sede di implementazione.