Art. 14 Clausola valutativa Inserimento dell'art. 95-bis nella l.r. 39/2000 1. Dopo l'art. 95 della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «Art. 95-bis (Clausola valutativa). - 1. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2018, la Giunta regionale invia alla commissione consiliare competente una relazione in cui viene evidenziato lo stato di implementazione delle disposizioni contenute agli articoli 19-bis, 19-ter e 74-bis e le criticita' eventualmente emerse in sede di prima attuazione. 2. Entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2018 e successivamente con cadenza triennale, la Giunta regionale invia alla commissione competente una relazione in cui vengono riportati i principali risultati ottenuti rispetto all'obiettivo di favorire il recupero delle aree boschive e rispetto all'obiettivo di prevenzione degli incendi boschivi, in particolare la relazione contiene i seguenti elementi: a) numero di comunita' del bosco, soggetti aderenti e superficie gestita; b) numero forme associate, percentuale di soggetti aderenti per ambito territoriale individuato e superficie gestita; c) numero di piani specifici di prevenzione AIB adottati, loro durata e superficie interessata; d) numero di controlli effettuati sul rispetto delle prescrizioni contenute nei piani AIB distinti per anno e per provincia ed esiti dell'attivita' di controllo, evidenziando le tipologie di irregolarita' piu' frequentemente riscontrate; e) eventuali criticita' emerse in sede di implementazione.