Art. 5 Comunita' del bosco per la gestione attiva Inserimento dell'art. 19-bis nella l.r. 39/2000 1. Dopo l'art. 19 della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «Art. 19-bis (Comunita' del bosco per la gestione attiva). - 1. Per comunita' del bosco si intende l'insieme dei soggetti pubblici e privati che, in accordo, provvedono alla gestione attiva di aree boschive. 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2018 la Giunta regionale approva le modifiche al regolamento forestale volte a disciplinare i contenuti e le modalita' per l'implementazione della sezione dedicata alle comunita' del bosco di cui all'art. 19, comma 2, lettera a), compresi i criteri per l'eventuale censimento delle proprieta' private e per l'individuazione delle ditte boschive qualificate per la gestione attiva del bosco di cui all'art. 38-bis, comma 1-bis. 3. Gli enti competenti di cui all'art. 3-ter, comma 1, implementano e aggiornano il portale per gli ambiti territoriali di competenza. 4. Gli interventi effettuati dalle comunita' del bosco sono soggetti all'approvazione di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'art. 48, secondo le disposizioni previste nel regolamento forestale.».