Art. 5 
 
             Comunita' del bosco per la gestione attiva 
           Inserimento dell'art. 19-bis nella l.r. 39/2000 
 
  1. Dopo l'art. 19 della legge regionale n. 39/2000 e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 19-bis (Comunita' del bosco per la gestione attiva). - 1. Per
comunita' del bosco si intende  l'insieme  dei  soggetti  pubblici  e
privati che, in accordo, provvedono  alla  gestione  attiva  di  aree
boschive. 
  2.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della   legge
regionale n. 11/2018 la Giunta  regionale  approva  le  modifiche  al
regolamento forestale volte a disciplinare i contenuti e le modalita'
per l'implementazione della sezione dedicata alle comunita' del bosco
di cui all'art. 19, comma 2,  lettera  a),  compresi  i  criteri  per
l'eventuale   censimento   delle    proprieta'    private    e    per
l'individuazione delle ditte boschive  qualificate  per  la  gestione
attiva del bosco di cui all'art. 38-bis, comma 1-bis. 
  3. Gli enti competenti di cui all'art. 3-ter, comma 1, implementano
e aggiornano il portale per gli ambiti territoriali di competenza. 
  4.  Gli  interventi  effettuati  dalle  comunita'  del  bosco  sono
soggetti all'approvazione di uno degli strumenti di pianificazione di
cui all'art. 48, secondo le  disposizioni  previste  nel  regolamento
forestale.».