Art. 9 Autorizzazioni al taglio Modifiche all'art. 47 della l.r. 39/2000 1. Alla fine del comma 6-bis dell'art. 47 della legge regionale n. 39/2000, sono aggiunte le parole: «Tale comunicazione non e' dovuta nei casi di tagli di superfici inferiori ad 1 ettaro effettuati in economia dal proprietario esclusivamente per autoconsumo con divieto di commercializzazione del materiale.». 2. Il comma 6-quater dell'art. 47 della legge regionale n. 39/2000 e' sostituito dal seguente: «6-quater. Il comma 6-ter, lettera b), non si applica in caso di imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti che effettuano, direttamente o tramite i propri dipendenti o tramite i propri coadiuvanti familiari, interventi di taglio e i relativi esboschi su superfici di loro proprieta' o di cui mantengono il possesso per almeno cinque anni. L'imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto effettuano la comunicazione di cui al comma 6-bis, indicando lo svolgimento in proprio dei lavori.». 3. Al comma 6-quinquies dell'art. 47 della legge regionale n. 39/2000, la parola: "boschive" e' soppressa.