Art. 9 
 
                      Autorizzazioni al taglio 
              Modifiche all'art. 47 della l.r. 39/2000 
 
  1. Alla fine del comma 6-bis dell'art. 47 della legge regionale  n.
39/2000, sono aggiunte le parole: «Tale comunicazione non  e'  dovuta
nei casi di tagli di superfici inferiori ad 1  ettaro  effettuati  in
economia dal proprietario esclusivamente per autoconsumo con  divieto
di commercializzazione del materiale.». 
  2. Il comma 6-quater dell'art. 47 della legge regionale n.  39/2000
e' sostituito dal seguente: 
    «6-quater. Il comma 6-ter, lettera b), non si applica in caso  di
imprenditori  agricoli  professionali  o  coltivatori   diretti   che
effettuano, direttamente o tramite i propri dipendenti  o  tramite  i
propri coadiuvanti familiari,  interventi  di  taglio  e  i  relativi
esboschi su superfici di loro  proprieta'  o  di  cui  mantengono  il
possesso   per   almeno   cinque   anni.   L'imprenditore    agricolo
professionale e il coltivatore diretto effettuano la comunicazione di
cui al comma 6-bis, indicando lo svolgimento in proprio dei lavori.». 
  3. Al comma 6-quinquies  dell'art.  47  della  legge  regionale  n.
39/2000, la parola: "boschive" e' soppressa.