Art. 9 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Chiunque non effettui la notifica di cui all'art. 3, comma 1, e'
soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 6, comma 3, del
decreto  legislativo  6  novembre  2007,  n.  193  (Attuazione  della
direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in  materia  di  sicurezza
alimentare e applicazione dei  regolamenti  comunitari  nel  medesimo
settore). 
  2.   Chiunque   non   rispetti   i   requisiti    strutturali    ed
igienico-sanitari  dei  locali,  definiti  nel  regolamento  di   cui
all'art. 8, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00. 
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 21 marzo 2018 
 
                                ROSSI 
 
  (Omissis).