Art. 9 Sanzioni 1. Chiunque non effettui la notifica di cui all'art. 3, comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore). 2. Chiunque non rispetti i requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei locali, definiti nel regolamento di cui all'art. 8, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 21 marzo 2018 ROSSI (Omissis).