Art. 4 
 
                         Obblighi successivi 
                   al conferimento di un incarico 
 
  1. La documentazione di cui all'art. 3,  nonche'  il  provvedimento
definitivo di conferimento dell'incarico devono essere inviati  entro
sette giorni al/alla responsabile della prevenzione della  corruzione
dell'ente conferente, affinche'  questi/questa  possa  esercitare  le
funzioni di vigilanza previste dall'art. 15 del decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39. Ai fini dell'esercizio di  tali  funzioni,  il/la
responsabile della prevenzione della corruzione  dell'Amministrazione
provinciale si potra' avvalere degli uffici competenti per materia. 
  2. Nel corso dell'incarico il/la titolare  dello  stesso  presenta,
entro il  30  aprile  di  ogni  anno,  all'organo  che  ha  conferito
l'incarico, un'autodichiarazione che attesta l'insussistenza di cause
di incompatibilita'. 
  3. Il/la responsabile della prevenzione della corruzione vigila che
le  autodichiarazioni  siano  pubblicate,  a  cura   dei   rispettivi
dirigenti responsabili, nella sezione  «Amministrazione  Trasparente»
del sito istituzionale dell'ente conferente.