Art. 4 Obblighi successivi al conferimento di un incarico 1. La documentazione di cui all'art. 3, nonche' il provvedimento definitivo di conferimento dell'incarico devono essere inviati entro sette giorni al/alla responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente conferente, affinche' questi/questa possa esercitare le funzioni di vigilanza previste dall'art. 15 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Ai fini dell'esercizio di tali funzioni, il/la responsabile della prevenzione della corruzione dell'Amministrazione provinciale si potra' avvalere degli uffici competenti per materia. 2. Nel corso dell'incarico il/la titolare dello stesso presenta, entro il 30 aprile di ogni anno, all'organo che ha conferito l'incarico, un'autodichiarazione che attesta l'insussistenza di cause di incompatibilita'. 3. Il/la responsabile della prevenzione della corruzione vigila che le autodichiarazioni siano pubblicate, a cura dei rispettivi dirigenti responsabili, nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale dell'ente conferente.