Art. 8 
 
            Procedura per il conferimento degli incarichi 
        da parte dell'organo titolare del potere sostitutivo 
 
  1. Durante il periodo di cui all'art.  18,  comma  2,  del  decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per  gli  incarichi  di  competenza
dell'Amministrazione provinciale il potere sostitutivo e'  attribuito
all'organismo  di  valutazione  previsto  dall'art.  24  della  legge
provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche. 
  2. In  sede  di  conferimento  dell'incarico  in  via  sostitutiva,
l'organismo di  valutazione  opera  nel  rispetto  delle  regole  che
presiedono all'operativita' degli organi collegiali di  cui  al  capo
VII della legge provinciale 22 ottobre  1993,  n.  17,  e  di  quelle
interne relative al proprio funzionamento emanate ai sensi  dell'art.
24, comma 5, della  legge  provinciale  23  aprile  1992,  n.  10,  e
successive modifiche. 
  3. Gli enti pubblici e privati in controllo provinciale individuano
l'organo titolare del potere  sostitutivo  in  conformita'  a  quanto
previsto dal proprio statuto. 
  4. L'organo titolare del potere  sostitutivo  attiva  la  procedura
entro dieci giorni e comunica i  relativi  provvedimenti  sostitutivi
all'organo che ha  conferito  l'incarico  dichiarato  nullo,  nonche'
al/alla responsabile della prevenzione della corruzione.