Art. 8 Procedura per il conferimento degli incarichi da parte dell'organo titolare del potere sostitutivo 1. Durante il periodo di cui all'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per gli incarichi di competenza dell'Amministrazione provinciale il potere sostitutivo e' attribuito all'organismo di valutazione previsto dall'art. 24 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche. 2. In sede di conferimento dell'incarico in via sostitutiva, l'organismo di valutazione opera nel rispetto delle regole che presiedono all'operativita' degli organi collegiali di cui al capo VII della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e di quelle interne relative al proprio funzionamento emanate ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche. 3. Gli enti pubblici e privati in controllo provinciale individuano l'organo titolare del potere sostitutivo in conformita' a quanto previsto dal proprio statuto. 4. L'organo titolare del potere sostitutivo attiva la procedura entro dieci giorni e comunica i relativi provvedimenti sostitutivi all'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo, nonche' al/alla responsabile della prevenzione della corruzione.