Art. 11 Curriculum dell'alunna e dell'alunno 1. Al diploma finale rilasciato in esito al supera-mento dell'esame di Stato e' allegato il curriculum dell'alunna/dell'alunno di cui all'art. 1-sexies della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche. La Giunta provinciale definisce contenuti, criteri e modalita' per la realizzazione del curriculum dell'alunna e dell'alunno.