Art. 11 
 
                Curriculum dell'alunna e dell'alunno 
 
  1. Al diploma finale rilasciato in esito al supera-mento dell'esame
di Stato e' allegato il  curriculum  dell'alunna/dell'alunno  di  cui
all'art. 1-sexies della legge provinciale 16 luglio  2008,  n.  5,  e
successive modifiche.  La  Giunta  provinciale  definisce  contenuti,
criteri e modalita' per la realizzazione del curriculum dell'alunna e
dell'alunno.