Art. 13 
 
Disposizioni  per  le  alunne   e   gli   alunni   della   Formazione
                            professionale 
 
  1. Per le alunne e gli alunni della  Formazione  professionale  che
hanno  frequentato  il  corso  annuale  oppure  biennale  secondo  le
disposizioni vigenti e che sono  stati  ammessi  all'esame  di  Stato
conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, la
commissione d'esame e' composta da: 
    a) una/un presidente in possesso dei requisiti secondo le vigenti
disposizioni sulla composizione delle commissioni d'esame; 
    b) tre commissari interni provenienti dall'istituzione  formativa
sede del corso annuale; 
    c)  tre   commissari   esterni   provenienti   dalla   Formazione
professionale e/o dalle scuole a carattere statale. 
  2. Le alunne e gli alunni della Formazione professionale che  hanno
frequentato il corso annuale oppure biennale secondo le  disposizioni
vigenti e che hanno superato l'esame di Stato conclusivo dei percorsi
di istruzione secondaria di secondo grado, conseguono un  diploma  di
istruzione   professionale   con   indicazione    del    settore    e
dell'indirizzo. La Giunta provinciale definisce, ai fini del rilascio
del rispettivo diploma conclusivo, la corrispondenza  tra  i  diplomi
professionali della Provincia  autonoma  di  Bolzano  con  i  diplomi
professionali nazionali di riferimento.