Art. 13 Disposizioni per le alunne e gli alunni della Formazione professionale 1. Per le alunne e gli alunni della Formazione professionale che hanno frequentato il corso annuale oppure biennale secondo le disposizioni vigenti e che sono stati ammessi all'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, la commissione d'esame e' composta da: a) una/un presidente in possesso dei requisiti secondo le vigenti disposizioni sulla composizione delle commissioni d'esame; b) tre commissari interni provenienti dall'istituzione formativa sede del corso annuale; c) tre commissari esterni provenienti dalla Formazione professionale e/o dalle scuole a carattere statale. 2. Le alunne e gli alunni della Formazione professionale che hanno frequentato il corso annuale oppure biennale secondo le disposizioni vigenti e che hanno superato l'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, conseguono un diploma di istruzione professionale con indicazione del settore e dell'indirizzo. La Giunta provinciale definisce, ai fini del rilascio del rispettivo diploma conclusivo, la corrispondenza tra i diplomi professionali della Provincia autonoma di Bolzano con i diplomi professionali nazionali di riferimento.