Art. 2 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. L'esame di Stato conclusivo del primo  ciclo  di  istruzione  si
svolge sulla base delle indicazioni provinciali  per  la  definizione
dei curricoli  e  comprende,  per  le  scuole  in  lingua  tedesca  e
italiana, quattro prove scritte e un  colloquio,  e,  per  le  scuole
delle localita'  ladine,  cinque  prove  scritte  (ladino,  italiano,
tedesco, inglese e ambito logico-matematico) e un colloquio. 
  2. Per rispondere alle specifiche esigenze  delle  scuole  dei  tre
gruppi  linguistici  della  Provincia  di   Bolzano,   i   rispettivi
intendenti scolastici definiscono con propria circolare  gli  aspetti
organizzativi e  di  specifico  contenuto  nonche'  le  modalita'  di
svolgimento degli esami di Stato.