Art. 2 Disposizioni generali 1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge sulla base delle indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli e comprende, per le scuole in lingua tedesca e italiana, quattro prove scritte e un colloquio, e, per le scuole delle localita' ladine, cinque prove scritte (ladino, italiano, tedesco, inglese e ambito logico-matematico) e un colloquio. 2. Per rispondere alle specifiche esigenze delle scuole dei tre gruppi linguistici della Provincia di Bolzano, i rispettivi intendenti scolastici definiscono con propria circolare gli aspetti organizzativi e di specifico contenuto nonche' le modalita' di svolgimento degli esami di Stato.