Art. 3 
 
    Italiano/tedesco seconda lingua e altre lingue d'insegnamento 
 
  1. Nel corso dell'esame di Stato  conclusivo  del  primo  ciclo  di
istruzione, l'accertamento  della  seconda  lingua  nelle  scuole  in
lingua tedesca  e  in  lingua  italiana  avviene,  sulla  base  delle
indicazioni provinciali, mediante una prova scritta e un colloquio. 
  2. Nella prova scritta sono accertate le competenze acquisite dalle
alunne e dagli alunni  con  riferimento  alle  abilita'  di  ascolto,
lettura e produzione scritta; nel  colloquio  interdisciplinare  sono
accertate le competenze acquisite nella produzione orale. 
  3. La commissione d'esame predispone i criteri e le  modalita'  per
l'accertamento delle conoscenze della seconda  lingua,  tenuto  conto
delle  indicazioni   della   rispettiva   Intendente   scolastica/del
rispettivo Intendente scolastico. 
  4.  Nelle  scuole  delle  localita'  ladine  l'accertamento   delle
competenze delle alunne e degli alunni  nelle  lingue  d'insegnamento
italiana, tedesca e ladina avviene mediante specifiche prove  scritte
equivalenti e  nell'ambito  del  colloquio.  La  commissione  d'esame
predispone  i  criteri  e  le  modalita'  per  l'accertamento   delle
competenze delle  alunne  e  degli  alunni  nelle  rispettive  lingue
d'insegnamento.