Art. 5 Disposizioni generali 1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado si svolge sulla base delle indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli, e comprende tre prove scritte e un colloquio volti ad accertare le conoscenze, le abilita' e le competenze acquisite dalle candidate e dai candidati. 2. Lo svolgimento delle prove scritte e del colloquio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole delle localita' ladine risponde al principio dell'insegnamento paritetico sancito dall'art. 19 dello Statuto di autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. 3. Per rispondere alle specifiche esigenze delle scuole dei tre gruppi linguistici della Provincia di Bolzano, i rispettivi Intendenti scolastici definiscono con propria circolare gli aspetti organizzativi e di specifico contenuto nonche' le modalita' di svolgimento degli esami di Stato.