Art. 5 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1.  L'esame  di  Stato  conclusivo  dei  percorsi   di   istruzione
secondaria di secondo grado si svolge sulla  base  delle  indicazioni
provinciali per la definizione dei curricoli, e comprende  tre  prove
scritte e un colloquio volti ad accertare le conoscenze, le  abilita'
e le competenze acquisite dalle candidate e dai candidati. 
  2. Lo svolgimento delle prove scritte e del colloquio  degli  esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione  secondaria  di
secondo  grado  nelle  scuole  delle  localita'  ladine  risponde  al
principio dell'insegnamento paritetico  sancito  dall'art.  19  dello
Statuto di autonomia, approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. 
  3. Per rispondere alle specifiche esigenze  delle  scuole  dei  tre
gruppi  linguistici  della  Provincia  di   Bolzano,   i   rispettivi
Intendenti scolastici definiscono con propria circolare  gli  aspetti
organizzativi e  di  specifico  contenuto  nonche'  le  modalita'  di
svolgimento degli esami di Stato.