Art. 6 Prima prova scritta 1. La prima prova scritta e' intesa ad accertare la padronanza della lingua di insegnamento, italiana o tedesca, in relazione al corso di studi frequentato, nonche' le capacita' espressive, logico-linguistiche e critiche della candidata/del candidato. Nelle scuole delle localita' ladine essa e' volta all'accertamento della padronanza della lingua italiana o tedesca. 2. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, le prove d'esame per le scuole in lingua tedesca e le scuole delle localita' ladine sono stabilite dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su proposta della rispettiva Intendente scolastica/del rispettivo Intendente scolastico. 3. La commissione d'esame puo' attribuire, per la prima prova scritta, fino ad un massimo di 15 punti.