Art. 6 
 
                         Prima prova scritta 
 
  1. La prima prova scritta e'  intesa  ad  accertare  la  padronanza
della lingua di insegnamento, italiana o  tedesca,  in  relazione  al
corso  di  studi  frequentato,  nonche'  le   capacita'   espressive,
logico-linguistiche e critiche della candidata/del  candidato.  Nelle
scuole delle localita' ladine essa e'  volta  all'accertamento  della
padronanza della lingua italiana o tedesca. 
  2. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, le  prove
d'esame per le scuole in lingua tedesca e le scuole  delle  localita'
ladine sono stabilite dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e  della   ricerca,   su   proposta   della   rispettiva   Intendente
scolastica/del rispettivo Intendente scolastico. 
  3. La commissione d'esame  puo'  attribuire,  per  la  prima  prova
scritta, fino ad un massimo di 15 punti.