Art. 7 
 
                        Seconda prova scritta 
 
  1. Per le scuole in  lingua  tedesca  e  ladina,  le  tracce  della
seconda  prova  scritta,  definite  dal  Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, vengono  tradotte  e  trasmesse  al
Ministero  dalla  rispettiva  Intendente  scolastica/dal   rispettivo
intendente scolastico. 
  2. Per le alunne e gli alunni della  Formazione  professionale  che
hanno  frequentato  il  corso  annuale  oppure  biennale  secondo  le
disposizioni vigenti e che si  conclude  con  l'esame  di  Stato,  le
tracce  d'esame  sono  stabilite   dal   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  su  proposta  della  rispettiva
Intendente scolastica/del rispettivo Intendente scolastico. 
  3. La commissione d'esame puo' attribuire,  per  la  seconda  prova
scritta, fino ad un massimo di 15 punti.