Art. 7 Seconda prova scritta 1. Per le scuole in lingua tedesca e ladina, le tracce della seconda prova scritta, definite dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, vengono tradotte e trasmesse al Ministero dalla rispettiva Intendente scolastica/dal rispettivo intendente scolastico. 2. Per le alunne e gli alunni della Formazione professionale che hanno frequentato il corso annuale oppure biennale secondo le disposizioni vigenti e che si conclude con l'esame di Stato, le tracce d'esame sono stabilite dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su proposta della rispettiva Intendente scolastica/del rispettivo Intendente scolastico. 3. La commissione d'esame puo' attribuire, per la seconda prova scritta, fino ad un massimo di 15 punti.