Art. 8 Terza prova scritta 1. La terza prova scritta si svolge il giorno successivo alla seconda prova scritta e tende ad accertare la padronanza della seconda lingua. 2. La prova e' finalizzata all'accertamento della competenza linguistico-comunicativa delle alunne e degli alunni, ed e' riferita alle abilita' di ascolto, comprensione del testo e produzione scritta. 3. Le prove d'esame vengono definite dalla rispettiva intendente scolastica/dal rispettivo intendente scolastico. 4. Nelle scuole delle localita' ladine la terza prova scritta tende ad accertare la padronanza della lingua d'insegnamento non oggetto della prima prova scritta. Le tracce della prova sono stabilite dalla commissione d'esame. 5. La commissione d'esame puo' attribuire, per la terza prova scritta, fino ad un massimo di 10 punti.