Art. 8 
 
                         Terza prova scritta 
 
  1. La terza prova scritta  si  svolge  il  giorno  successivo  alla
seconda prova scritta  e  tende  ad  accertare  la  padronanza  della
seconda lingua. 
  2.  La  prova  e'  finalizzata  all'accertamento  della  competenza
linguistico-comunicativa delle alunne e degli alunni, ed e'  riferita
alle  abilita'  di  ascolto,  comprensione  del  testo  e  produzione
scritta. 
  3. Le prove d'esame vengono definite  dalla  rispettiva  intendente
scolastica/dal rispettivo intendente scolastico. 
  4. Nelle scuole delle localita' ladine la terza prova scritta tende
ad accertare la padronanza della lingua  d'insegnamento  non  oggetto
della prima prova scritta. Le tracce della prova sono stabilite dalla
commissione d'esame. 
  5. La commissione d'esame  puo'  attribuire,  per  la  terza  prova
scritta, fino ad un massimo di 10 punti.