Art. 9 
 
                              Colloquio 
 
  1. Una parte del  colloquio  e'  riservata  all'accertamento  della
padronanza della seconda lingua. Nelle scuole delle localita'  ladine
il colloquio si svolge  in  lingua  italiana  e  tedesca,  garantendo
comunque l'uso della lingua ladina nel corso del colloquio. 
  2. Per le alunne e gli alunni della  Formazione  professionale  che
hanno  frequentato  il  corso  annuale  oppure  biennale  secondo  le
disposizioni vigenti, che si conclude con l'esame di Stato conclusivo
dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, il  colloquio
prevede  anche  la  presentazione  da   parte   della   candidata/del
candidato, eventualmente anche in forma multimediale, del progetto di
lavoro individuato e sviluppato durante il  corso.  Il  colloquio  e'
finalizzato, tra l'altro, anche all'accertamento: 
    a) dei risultati del progetto di lavoro rispetto alle  competenze
tecnico-professionali di riferimento del corso; 
    b)  della  capacita'  di  argomentare  e  motivare  la  modalita'
prescelta per l'elaborazione del progetto di lavoro. 
  3. La commissione d'esame puo' attribuire, per il  colloquio,  fino
ad un massimo di 20 punti.