Art. 9 Colloquio 1. Una parte del colloquio e' riservata all'accertamento della padronanza della seconda lingua. Nelle scuole delle localita' ladine il colloquio si svolge in lingua italiana e tedesca, garantendo comunque l'uso della lingua ladina nel corso del colloquio. 2. Per le alunne e gli alunni della Formazione professionale che hanno frequentato il corso annuale oppure biennale secondo le disposizioni vigenti, che si conclude con l'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, il colloquio prevede anche la presentazione da parte della candidata/del candidato, eventualmente anche in forma multimediale, del progetto di lavoro individuato e sviluppato durante il corso. Il colloquio e' finalizzato, tra l'altro, anche all'accertamento: a) dei risultati del progetto di lavoro rispetto alle competenze tecnico-professionali di riferimento del corso; b) della capacita' di argomentare e motivare la modalita' prescelta per l'elaborazione del progetto di lavoro. 3. La commissione d'esame puo' attribuire, per il colloquio, fino ad un massimo di 20 punti.