Regolamento attuativo delle norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2017, n. 4 (Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale) (Omissis) Capo I Finalita' Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2017, n. 4 (Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale): a) le modalita' di convocazione e di svolgimento dell'assemblea delle Comunita' dell'economia solidale di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 4/2017 (di seguito legge) nonche' i criteri di ammissione dei suoi partecipanti; b) le modalita' di convocazione del Forum dell'economia solidale del Friuli Venezia Giulia (di seguito Forum), di cui all'articolo 5, comma 5, della legge; c) le modalita' di convocazione e di funzionamento del Tavolo regionale permanente per l'Economia solidale (di seguito Tavolo), di cui all'articolo 6 della legge; d) le modalita' e i criteri di attuazione delle iniziative previste dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge. Capo II Disciplina delle forme di partecipazione Art. 2. Criteri di ammissione dei partecipanti all'assemblea delle Comunita' dell'economia solidale 1. L'assemblea costituisce, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge, strumento di partecipazione attiva dei cittadini, con funzioni propositive e propulsive ed e' deputata a designare i rappresentanti al Forum. 2. L'assemblea riunisce le persone fisiche residenti nel territorio di ciascuna Unione Territoriale Intercomunale (di seguito UTI) che perseguono attivamente l'attuazione dei principi della solidarieta', della reciprocita', del dono, del rispetto dell'ambiente. 3. Sono ammessi a partecipare all'assemblea i soggetti indicati al comma 2 che presentano all'UTI di riferimento domanda, contenente la dichiarazione di impegno al rispetto dei principi indicati alla lettera a), comma 1, dell'articolo 8 della legge, utilizzando il modello reperibile sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 4. Ciascuna UTI pubblica sul proprio sito istituzionale il modello di domanda e le informazioni in merito alle modalita' di consegna. 5. L'UTI pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei soggetti ammessi a partecipare all'assemblea. Art. 3. Modalita' di convocazione e svolgimento dell'assemblea delle Comunita' dell'economia solidale 1. L'assemblea e' convocata ogni anno entro il mese di febbraio secondo le modalita' stabilite dall'articolo 4, comma 3 della legge. 2. La richiesta di convocazione da parte della Comunita' ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, della legge e' presentata da un numero di persone non inferiore al 10% dei soggetti ammessi a partecipare all'assemblea alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. 3. L'UTI pubblica sul proprio sito istituzionale l'avviso di convocazione dell'assemblea almeno 15 giorni prima della data fissata. 4. All'assemblea partecipa il Presidente dell'UTI che la presiede o un sindaco da lui delegato che svolge le funzioni di presidente. 5. Al presidente spetta il compito di disciplinare l'ordinato svolgersi della discussione e puo', se richiesto, sottoporre l'argomento alla votazione dell'assemblea. 6. Il presidente nomina il segretario con funzioni di verbalizzante. 7. L'assemblea delibera in base al principio maggioritario e puo' stabilire per le proprie decisioni di adottare il metodo del consenso. 8. L'assemblea puo' istituire gruppi di lavoro tematici e svolgere assemblee limitate a circoscrizioni inferiori all'UTI. 9. Le convocazioni dei gruppi di lavoro tematici e delle assemblee circoscrizionali e gli esiti degli incontri sono comunicate al Presidente dell'UTI. 10. Nel corso della prima assemblea sono eletti i due rappresentanti da designare quali membri del Forum previsto all'articolo 5 della legge. 11. Le deliberazioni che hanno per oggetto la nomina dei rappresentanti previsti al comma 10, devono essere approvate in prima votazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza assoluta dei partecipanti; in seconda votazione e' sufficiente un numero di voti che rappresenti la maggioranza semplice dei partecipanti. Le votazioni sono distinte per ciascuno dei due rappresentanti. 12. La nomina dei rappresentanti e' pubblicata sul sito istituzionale dell'UTI ed e' comunicata alla Direzione regionale competente. Art. 4. Modalita' suppletiva di convocazione del Forum dell'economia solidale del Friuli Venezia Giulia 1. Quando il Forum non si costituisce o non si riunisce nei casi previsti dall'articolo 5, comma 5, della legge, su richiesta di almeno uno dei rappresentanti eletti ai sensi dell'articolo 3, comma 10, l'Assessore regionale competente procede alla convocazione del Forum almeno quindici giorni prima della data fissata. 2. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo, l'ora della riunione, e' comunicato ai rappresentanti eletti nelle assemblee. Art. 5. Modalita' di convocazione del Tavolo regionale permanente per l'Economia solidale 1. I soggetti legittimati alla nomina dei membri del Tavolo indicati all'articolo 6, comma 2, lettere b), c) d) ed e) della legge, comunicano all'Assessore regionale competente i nominativi dei componenti designati. 2. Il Tavolo e' convocato ogni anno su iniziativa dell'Assessore regionale competente. 3. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo e l'ora della riunione, e' comunicato ai componenti designati almeno quindici giorni prima della data di convocazione. 4. La convocazione del Tavolo puo' altresi' essere richiesta da uno o piu' membri del Tavolo stesso. In tal caso, la richiesta di convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti di cui si richiede l'inserimento all'ordine del giorno. Art. 6. Modalita' di funzionamento del Tavolo regionale permanente per l'Economia solidale 1. L'Assessore regionale competente, o altro soggetto da lui delegato, presiede il Tavolo. 2. Il presidente, quando e' impossibilitato a partecipare ai lavori del Tavolo, puo', limitatamente alla seduta indicata, nominare un sostituto che ne svolge le funzioni. 3. Il presidente nomina il segretario con funzioni di verbalizzante, accerta l'identita' e la legittimazione dei presenti e regola lo svolgimento del Tavolo. 4. E' ammessa la trattazione di singoli argomenti aggiunti all'ordine del giorno qualora il presidente, di sua iniziativa o su proposta di uno o piu' membri, ne faccia motivata richiesta all'inizio della seduta e la richiesta sia accolta dalla maggioranza dei presenti. 5. Le riunioni del Tavolo sono valide ove partecipi almeno la maggioranza dei suoi componenti. 6. Quando non si raggiunge il numero legale nel termine di trenta minuti dall'orario indicato nella lettera di convocazione, il presidente scioglie la seduta. 7. Le decisioni sono assunte con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente. 8. Su indicazione del presidente, alle riunioni del Tavolo possono essere invitati, senza diritto di voto e in funzione consultiva, dirigenti, funzionari e tecnici individuati dall'Amministrazione regionale. Il presidente puo' invitare alle riunioni del Tavolo esperti in relazione agli argomenti all'ordine del giorno. 9. Per lo svolgimento delle attivita' del Tavolo, l'Amministrazione regionale svolge funzioni di segreteria e supporto tecnico. 10. Il processo verbale e' redatto riportando sinteticamente la discussione intervenuta, nonche' l'orario di inizio e di chiusura della seduta, i nominativi dei presenti e la loro legittimazione, l'esito delle votazioni, le motivazioni e le decisioni adottate. Su richiesta degli interessati, il processo verbale deve contenere le dichiarazioni testuali che gli intervenuti ritengono che debbano essere espressamente riportate. 11. Gli esiti delle sedute sono trasmessi alla Direzione competente per le opportune valutazioni. Capo III Disciplina delle modalita' di concessione delle misure di sostegno Art. 7. Tipologie di iniziative 1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 della legge, sono finanziate le seguenti iniziative: a) nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, i progetti e gli interventi mirati a diffondere i principi e le buone pratiche dell'economia solidale; b) nelle Universita' e poli tecnologici, specifici progetti mirati a creare conoscenza e sperimentazione di forme innovative di economia solidale; c) negli Enti di formazione, corsi mirati a formare soggetti capaci di attivare e gestire imprese e reti di economia solidale; d) l'organizzazione annuale della «giornata dell'economia solidale» dedicata all'approfondimento di aspetti critici e alla ricognizione delle esperienze significative. 2. Le risorse stanziate sono ripartite come segue: a) 40% a favore delle iniziative di cui al comma 1, lettera a); b) 25% a favore delle iniziative di cui al comma 1, lettera b); c) 25% a favore delle iniziative di cui al comma 1, lettera c); d) 10% a favore delle iniziative di cui al comma 1, lettera d); 3. Nel caso in cui al termine dell'istruttoria delle domande di contributo presentate risultino delle risorse residue, queste vengono riassegnate, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, a favore delle domande relative alle iniziative che coinvolgono le scuole, ai sensi del comma 1, lettera a), non soddisfatte per mancanza di risorse disponibili. 4. Le comunicazioni relative alle risorse residue sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Art. 8. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili a contributo le spese strettamente finalizzate alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 7, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda, in relazione a iniziative avviate dopo tale data. 2. Rientrano tra le spese ammissibili le seguenti tipologie di spesa, comprensive dell'IVA nella misura in cui non sia recuperata o recuperabile: a) spese per la produzione di materiale informativo e didattico; b) spese di cancelleria e postali strettamente collegate alla realizzazione dell'iniziativa nel limite massimo del 10% del costo dell'iniziativa stessa; c) spese per la promozione dell'iniziativa; d) spese per il noleggio di materiali e attrezzature; e) spese per docenze svolte da personale esterno all'organizzazione che beneficia del contributo, comprensive di eventuali costi sostenuti o per l'uso di mezzi di trasporto; f) spese per l'utilizzo degli spazi per lo svolgimento dell'iniziativa; g) spese per il noleggio di mezzi di trasporto utilizzate per la realizzazione dell'iniziativa. Art. 9. Modalita' di presentazione della domanda di contributo 1. La domanda di contributo, redatta secondo il modello approvato con decreto del Direttore competente reperibile sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, e' presentata alla Direzione competente dal 1° febbraio ed entro il 31 marzo di ogni anno. 2. La domanda, sottoscritta dalla persona fisica istante, ovvero dal legale rappresentante in caso di persona giuridica, e' presentata, in osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, tramite posta elettronica certificata, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o mediante consegna a mani all'ufficio protocollo della Direzione regionale competente. 3. Le domande devono pervenire entro il termine perentorio di cui al primo comma. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda fa fede: a) la data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, in caso di presentazione tramite posta elettronica certificata; b) la data del timbro postale, in caso di presentazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, purche' la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine; c) la data del timbro apposto dall'ufficio protocollo, in caso di consegna a mani. 4. Ciascun istante puo' presentare una sola domanda di contributo, che puo' avere a oggetto piu' di una delle iniziative di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 7, comma 1. Art. 10. Modalita' di concessione del contributo 1. Il contributo e' concesso a seguito dell'istruttoria delle domande, con procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, delle legge regionale n. 7/2000, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. 2. Eventuali risorse derivanti da rinunce, revoche o economie di spesa possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, a favore delle domande relative alle iniziative che coinvolgono le scuole. 3. Le comunicazioni relative alle risorse residue sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 4. Il contributo di cui al presente regolamento e' concesso in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», quando, per il beneficiario o per la natura dell'attivita' esercitata, il contributo configura un aiuto di Stato. 5. Per ogni domanda puo' essere concesso un contributo non inferiore a 1.000,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro. 6. Il contributo e' concesso fino alla misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili. 7. Il contributo e' concesso entro novanta giorni dalla scadenza del termine della presentazione della domanda di cui all'articolo 9, comma 1, nei limiti delle risorse disponibili. 8. Il provvedimento di concessione, recante le modalita' di rendicontazione, e' comunicato tempestivamente al beneficiario. 9. Il contributo previsto dal presente regolamento puo' essere cumulato con altri benefici regionali o di altri enti pubblici e privati, fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta, come risulta dalla dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 2. 10. Qualora la somma dei benefici concessi per la realizzazione dell'iniziativa superi l'importo della spesa effettivamente sostenuta per l'iniziativa stessa, il contributo previsto dal presente regolamento e' proporzionalmente rideterminato. Art. 11. Rendicontazione della spesa 1. Entro il termine di cui al comma 3, i beneficiari presentano la seguente documentazione: a) nel caso di istituzioni, associazioni senza fini di lucro, organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), fondazioni e comitati, i beneficiari presentano l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 43 della legge regionale n. 7/2000; b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), idonea documentazione giustificativa della spesa, in copia non autenticata, intestata al soggetto beneficiario, corredata di una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. La Direzione regionale competente ha facolta' di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali; c) per tutti i soggetti beneficiari, una relazione finale dettagliata sull'attivita' svolta, recante l'attestazione che l'iniziativa e' stata realizzata e che il contributo e' stato impiegato in conformita' ai fini per i quali e' stato concesso. 2. La documentazione giustificativa della spesa e' intestata al beneficiario ed e' annullata in originale, con l'indicazione che la spesa e' stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale riportando gli estremi della legge ragionale di riferimento. 3. Il termine per la rendicontazione e' fissato al 30 settembre dell'anno solare successivo a quello di presentazione della domanda. Art. 12. Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo 1. Il provvedimento di concessione del contributo e' revocato: a) per rinuncia del beneficiario; b) in caso di rendicontazione di un importo inferiore al 50% del contributo concesso; c) in caso di difformita' dell'iniziativa realizzata rispetto a quella oggetto di concessione; d) mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui all'articolo 11. 2. La revoca del contribuito comporta la restituzione delle somme percepite, secondo quanto previsto dall'articolo 49 della legge regionale n. 7/2000. 3. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso si procede alla rideterminazione del contributo, salvo quanto previsto al comma 1, lett. b). Art. 13. Erogazione del contributo 1. A seguito dell'approvazione del rendiconto di spesa, la Direzione regionale competente provvede all'erogazione del contributo entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto. Capo IV Disposizioni finali ed entrata in vigore Art. 14. Disposizione di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche e integrazioni. Art. 15. Disposizioni transitorie ed entrata in vigore 1 In sede di prima applicazione del presente regolamento, la domanda di contributo prevista all'articolo 9, comma 1, e' presentata entro il termine del 31 luglio. 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Visto: Il vicepresidente: Bolzonello