Regolamento  attuativo  delle  norme  per  la  valorizzazione  e   la
  promozione dell'economia solidale ai sensi dell'articolo  8,  comma
  1, della legge  regionale  23  marzo  2017,  n.  4  (Norme  per  la
  valorizzazione e la promozione dell'economia solidale) 
(Omissis) 
 
                               Capo I 
 
                              Finalita' 
 
                               Art. 1. 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1.   Il   presente   regolamento   disciplina,   in    attuazione
dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2017,  n.  4
(Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale): 
      a) le modalita' di convocazione e di svolgimento dell'assemblea
delle Comunita' dell'economia solidale di cui  all'articolo  4  della
legge regionale n. 4/2017 (di seguito legge)  nonche'  i  criteri  di
ammissione dei suoi partecipanti; 
      b)  le  modalita'  di  convocazione  del  Forum   dell'economia
solidale del  Friuli  Venezia  Giulia  (di  seguito  Forum),  di  cui
all'articolo 5, comma 5, della legge; 
      c) le modalita' di convocazione e di funzionamento  del  Tavolo
regionale permanente per l'Economia solidale (di seguito Tavolo),  di
cui all'articolo 6 della legge; 
      d) le modalita' e i  criteri  di  attuazione  delle  iniziative
previste dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge. 
 
                               Capo II 
 
              Disciplina delle forme di partecipazione 
 
                               Art. 2. 
 
Criteri di ammissione dei partecipanti all'assemblea delle  Comunita'
                       dell'economia solidale 
 
    1. L'assemblea costituisce, ai sensi  dell'articolo  4,  comma  1
della legge, strumento di partecipazione attiva  dei  cittadini,  con
funzioni propositive e  propulsive  ed  e'  deputata  a  designare  i
rappresentanti al Forum. 
    2.  L'assemblea  riunisce  le  persone  fisiche   residenti   nel
territorio di ciascuna Unione Territoriale Intercomunale (di  seguito
UTI) che  perseguono  attivamente  l'attuazione  dei  principi  della
solidarieta',   della   reciprocita',   del   dono,   del    rispetto
dell'ambiente. 
    3. Sono ammessi a partecipare all'assemblea i  soggetti  indicati
al comma 2 che presentano all'UTI di riferimento domanda,  contenente
la dichiarazione di impegno al rispetto dei  principi  indicati  alla
lettera a), comma 1, dell'articolo  8  della  legge,  utilizzando  il
modello reperibile sul  sito  istituzionale  della  Regione  autonoma
Friuli Venezia Giulia. 
    4. Ciascuna  UTI  pubblica  sul  proprio  sito  istituzionale  il
modello di domanda e le informazioni  in  merito  alle  modalita'  di
consegna. 
    5. L'UTI pubblica sul proprio  sito  istituzionale  l'elenco  dei
soggetti ammessi a partecipare all'assemblea. 
 
                               Art. 3. 
 
Modalita'  di  convocazione  e   svolgimento   dell'assemblea   delle
                  Comunita' dell'economia solidale 
 
    1. L'assemblea e' convocata ogni anno entro il mese  di  febbraio
secondo le modalita' stabilite dall'articolo 4, comma 3 della legge. 
    2. La richiesta di convocazione da parte della Comunita' ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3,  ultimo  periodo,  della
legge e' presentata da un numero di persone non inferiore al 10%  dei
soggetti  ammessi  a  partecipare  all'assemblea  alla  data  del  31
dicembre dell'anno precedente. 
    3. L'UTI pubblica sul  proprio  sito  istituzionale  l'avviso  di
convocazione  dell'assemblea  almeno  15  giorni  prima  della   data
fissata. 
    4. All'assemblea partecipa il Presidente dell'UTI che la presiede
o un sindaco da lui delegato che svolge le funzioni di presidente. 
    5. Al presidente spetta il  compito  di  disciplinare  l'ordinato
svolgersi  della  discussione  e  puo',  se   richiesto,   sottoporre
l'argomento alla votazione dell'assemblea. 
    6.  Il  presidente  nomina  il   segretario   con   funzioni   di
verbalizzante. 
    7. L'assemblea delibera in base al principio maggioritario e puo'
stabilire  per  le  proprie  decisioni  di  adottare  il  metodo  del
consenso. 
    8.  L'assemblea  puo'  istituire  gruppi  di  lavoro  tematici  e
svolgere assemblee limitate a circoscrizioni inferiori all'UTI. 
    9.  Le  convocazioni  dei  gruppi  di  lavoro  tematici  e  delle
assemblee circoscrizionali e gli esiti degli incontri sono comunicate
al Presidente dell'UTI. 
    10.  Nel  corso  della  prima  assemblea  sono   eletti   i   due
rappresentanti  da  designare  quali  membri   del   Forum   previsto
all'articolo 5 della legge. 
    11.  Le  deliberazioni  che  hanno  per  oggetto  la  nomina  dei
rappresentanti previsti al comma 10, devono essere approvate in prima
votazione con un  numero  di  voti  che  rappresenti  la  maggioranza
assoluta dei partecipanti; in seconda  votazione  e'  sufficiente  un
numero  di  voti  che  rappresenti  la   maggioranza   semplice   dei
partecipanti.  Le  votazioni  sono  distinte  per  ciascuno  dei  due
rappresentanti. 
    12.  La  nomina  dei  rappresentanti  e'  pubblicata   sul   sito
istituzionale dell'UTI ed  e'  comunicata  alla  Direzione  regionale
competente. 
 
                               Art. 4. 
 
Modalita' suppletiva di convocazione del Forum dell'economia solidale
                      del Friuli Venezia Giulia 
 
    1. Quando il Forum non si costituisce o non si riunisce nei  casi
previsti dall'articolo 5, comma  5,  della  legge,  su  richiesta  di
almeno uno dei rappresentanti eletti ai sensi dell'articolo 3,  comma
10, l'Assessore regionale competente procede  alla  convocazione  del
Forum almeno quindici giorni prima della data fissata. 
    2. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo,  l'ora
della  riunione,  e'  comunicato  ai  rappresentanti   eletti   nelle
assemblee. 
 
                               Art. 5. 
 
Modalita'  di  convocazione  del  Tavolo  regionale  permanente   per
                         l'Economia solidale 
 
    1. I soggetti legittimati  alla  nomina  dei  membri  del  Tavolo
indicati all'articolo 6, comma 2, lettere  b),  c)  d)  ed  e)  della
legge, comunicano all'Assessore regionale competente i nominativi dei
componenti designati. 
    2. Il Tavolo e' convocato ogni anno su iniziativa  dell'Assessore
regionale competente. 
    3. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo e l'ora
della riunione, e' comunicato ai componenti designati almeno quindici
giorni prima della data di convocazione. 
    4. La convocazione del Tavolo puo' altresi' essere  richiesta  da
uno o piu' membri del Tavolo stesso. In tal  caso,  la  richiesta  di
convocazione  deve   essere   accompagnata   dall'indicazione   degli
argomenti di cui si richiede l'inserimento all'ordine del giorno. 
 
                               Art. 6. 
 
Modalita'  di  funzionamento  del  Tavolo  regionale  permanente  per
                         l'Economia solidale 
 
    1. L'Assessore regionale competente,  o  altro  soggetto  da  lui
delegato, presiede il Tavolo. 
    2. Il presidente, quando  e'  impossibilitato  a  partecipare  ai
lavori del Tavolo, puo', limitatamente alla seduta indicata, nominare
un sostituto che ne svolge le funzioni. 
    3.  Il  presidente  nomina  il   segretario   con   funzioni   di
verbalizzante, accerta l'identita' e la legittimazione dei presenti e
regola lo svolgimento del Tavolo. 
    4. E'  ammessa  la  trattazione  di  singoli  argomenti  aggiunti
all'ordine del giorno qualora il presidente, di sua iniziativa  o  su
proposta  di  uno  o  piu'  membri,  ne  faccia  motivata   richiesta
all'inizio della seduta e la richiesta sia accolta dalla  maggioranza
dei presenti. 
    5. Le riunioni del Tavolo sono valide  ove  partecipi  almeno  la
maggioranza dei suoi componenti. 
    6. Quando non si raggiunge il numero legale nel termine di trenta
minuti  dall'orario  indicato  nella  lettera  di  convocazione,   il
presidente scioglie la seduta. 
    7.  Le  decisioni  sono  assunte  con  un  numero  di  voti   che
rappresenti la maggioranza dei presenti. In caso di parita',  prevale
il voto del presidente. 
    8. Su  indicazione  del  presidente,  alle  riunioni  del  Tavolo
possono  essere  invitati,  senza  diritto  di  voto  e  in  funzione
consultiva,   dirigenti,    funzionari    e    tecnici    individuati
dall'Amministrazione regionale.  Il  presidente  puo'  invitare  alle
riunioni del Tavolo esperti in relazione  agli  argomenti  all'ordine
del giorno. 
    9.   Per   lo   svolgimento   delle   attivita'    del    Tavolo,
l'Amministrazione regionale svolge funzioni di segreteria e  supporto
tecnico. 
    10. Il processo verbale e' redatto riportando  sinteticamente  la
discussione intervenuta, nonche' l'orario di  inizio  e  di  chiusura
della seduta, i nominativi dei presenti  e  la  loro  legittimazione,
l'esito delle votazioni, le motivazioni e le decisioni  adottate.  Su
richiesta degli interessati, il processo verbale  deve  contenere  le
dichiarazioni testuali che  gli  intervenuti  ritengono  che  debbano
essere espressamente riportate. 
    11.  Gli  esiti  delle  sedute  sono  trasmessi  alla   Direzione
competente per le opportune valutazioni. 
 
                              Capo III 
 
 Disciplina delle modalita' di concessione delle misure di sostegno 
 
                               Art. 7. 
 
                       Tipologie di iniziative 
 
    1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 della legge,  sono
finanziate le seguenti iniziative: 
      a) nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado,
i progetti e gli interventi mirati a diffondere i principi e le buone
pratiche dell'economia solidale; 
      b) nelle Universita' e  poli  tecnologici,  specifici  progetti
mirati a creare conoscenza e sperimentazione di forme  innovative  di
economia solidale; 
      c) negli Enti di formazione, corsi mirati  a  formare  soggetti
capaci di attivare e gestire imprese e reti di economia solidale; 
      d)  l'organizzazione  annuale  della  «giornata   dell'economia
solidale» dedicata all'approfondimento  di  aspetti  critici  e  alla
ricognizione delle esperienze significative. 
    2. Le risorse stanziate sono ripartite come segue: 
      a) 40% a favore delle iniziative di cui al comma 1, lettera a); 
      b) 25% a favore delle iniziative di cui al comma 1, lettera b); 
      c) 25% a favore delle iniziative di cui al comma 1, lettera c); 
      d) 10% a favore delle iniziative di cui al comma 1, lettera d); 
    3. Nel caso in cui al termine dell'istruttoria delle  domande  di
contributo presentate risultino delle risorse residue, queste vengono
riassegnate, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, a
favore delle domande relative  alle  iniziative  che  coinvolgono  le
scuole, ai sensi  del  comma  1,  lettera  a),  non  soddisfatte  per
mancanza di risorse disponibili. 
    4. Le comunicazioni relative alle risorse residue sono pubblicate
sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 
 
                               Art. 8. 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1.  Sono  ammissibili  a   contributo   le   spese   strettamente
finalizzate alla realizzazione delle iniziative di  cui  all'articolo
7,  sostenute  successivamente  alla  data  di  presentazione   della
domanda, in relazione a iniziative avviate dopo tale data. 
    2. Rientrano tra le spese ammissibili le  seguenti  tipologie  di
spesa, comprensive dell'IVA nella misura in cui non sia recuperata  o
recuperabile: 
      a)  spese  per  la  produzione  di  materiale   informativo   e
didattico; 
      b) spese di cancelleria e postali strettamente  collegate  alla
realizzazione dell'iniziativa nel limite massimo del  10%  del  costo
dell'iniziativa stessa; 
      c) spese per la promozione dell'iniziativa; 
      d) spese per il noleggio di materiali e attrezzature; 
      e)   spese   per   docenze   svolte   da   personale    esterno
all'organizzazione  che  beneficia  del  contributo,  comprensive  di
eventuali costi sostenuti o per l'uso di mezzi di trasporto; 
      f)  spese  per  l'utilizzo  degli  spazi  per  lo   svolgimento
dell'iniziativa; 
      g) spese per il noleggio di mezzi di trasporto  utilizzate  per
la realizzazione dell'iniziativa. 
 
                               Art. 9. 
 
       Modalita' di presentazione della domanda di contributo 
 
    1. La domanda di contributo, redatta secondo il modello approvato
con  decreto   del   Direttore   competente   reperibile   sul   sito
istituzionale  della  Regione  autonoma  Friuli  Venezia  Giulia,  e'
presentata alla Direzione competente dal 1° febbraio ed entro  il  31
marzo di ogni anno. 
    2. La domanda, sottoscritta dalla persona fisica istante,  ovvero
dal  legale  rappresentante  in  caso  di   persona   giuridica,   e'
presentata, in osservanza delle vigenti disposizioni  in  materia  di
imposta di bollo, tramite  posta  elettronica  certificata,  mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno,  o  mediante  consegna  a  mani
all'ufficio protocollo della Direzione regionale competente. 
    3. Le domande devono pervenire entro il termine perentorio di cui
al primo comma. Ai fini del rispetto  del  termine  di  presentazione
della domanda fa fede: 
      a) la  data  della  ricevuta  di  accettazione  della  PEC  che
comprova  l'avvenuta   spedizione   del   messaggio,   in   caso   di
presentazione tramite posta elettronica certificata; 
      b) la  data  del  timbro  postale,  in  caso  di  presentazione
mediante  raccomandata  con   ricevuta   di   ritorno,   purche'   la
raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici  giorni
successivi alla scadenza del termine; 
      c) la data del timbro apposto dall'ufficio protocollo, in  caso
di consegna a mani. 
    4.  Ciascun  istante  puo'  presentare  una   sola   domanda   di
contributo, che puo' avere a oggetto piu' di una delle iniziative  di
cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 7, comma 1. 
 
                              Art. 10. 
 
               Modalita' di concessione del contributo 
 
    1. Il contributo e' concesso  a  seguito  dell'istruttoria  delle
domande, con procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'articolo
36, comma 4,  delle  legge  regionale  n.  7/2000,  secondo  l'ordine
cronologico di presentazione delle domande. 
    2. Eventuali risorse derivanti da rinunce, revoche o economie  di
spesa possono essere utilizzate per le  domande  non  finanziate  per
carenza  di  risorse  nel   rispetto   dell'ordine   cronologico   di
presentazione, a favore delle domande relative  alle  iniziative  che
coinvolgono le scuole. 
    3. Le comunicazioni relative alle risorse residue sono pubblicate
sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 
    4. Il contributo di cui al presente regolamento  e'  concesso  in
applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione  del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de
minimis», quando, per il beneficiario o per la natura  dell'attivita'
esercitata, il contributo configura un aiuto di Stato. 
    5. Per ogni  domanda  puo'  essere  concesso  un  contributo  non
inferiore a 1.000,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro. 
    6. Il contributo e' concesso fino alla misura massima del 100 per
cento delle spese ammissibili. 
    7. Il contributo e' concesso entro novanta giorni dalla  scadenza
del termine della presentazione della domanda di cui all'articolo  9,
comma 1, nei limiti delle risorse disponibili. 
    8. Il provvedimento  di  concessione,  recante  le  modalita'  di
rendicontazione, e' comunicato tempestivamente al beneficiario. 
    9. Il contributo previsto dal presente  regolamento  puo'  essere
cumulato con altri benefici regionali o  di  altri  enti  pubblici  e
privati, fino alla copertura della  spesa  effettivamente  sostenuta,
come risulta dalla dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 2. 
    10. Qualora la somma dei benefici concessi per  la  realizzazione
dell'iniziativa superi l'importo della spesa effettivamente sostenuta
per  l'iniziativa  stessa,  il  contributo  previsto   dal   presente
regolamento e' proporzionalmente rideterminato. 
 
                              Art. 11. 
 
                     Rendicontazione della spesa 
 
    1. Entro il termine di cui al comma 3, i  beneficiari  presentano
la seguente documentazione: 
      a) nel caso di istituzioni, associazioni senza fini  di  lucro,
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),  fondazioni
e  comitati,  i  beneficiari  presentano  l'elenco  analitico   della
documentazione  giustificativa  delle  spese,  ai  sensi  di   quanto
previsto dall'articolo 43 della legge regionale n. 7/2000; 
      b) per i soggetti diversi da quelli di  cui  alla  lettera  a),
idonea  documentazione  giustificativa  della  spesa,  in  copia  non
autenticata, intestata al soggetto  beneficiario,  corredata  di  una
dichiarazione del beneficiario  attestante  la  corrispondenza  della
documentazione  prodotta  agli  originali.  La  Direzione   regionale
competente ha facolta' di chiedere in qualunque momento  l'esibizione
degli originali; 
      c) per tutti  i  soggetti  beneficiari,  una  relazione  finale
dettagliata  sull'attivita'  svolta,   recante   l'attestazione   che
l'iniziativa e'  stata  realizzata  e  che  il  contributo  e'  stato
impiegato in conformita' ai fini per i quali e' stato concesso. 
    2. La documentazione giustificativa della spesa e'  intestata  al
beneficiario ed e' annullata in originale, con l'indicazione  che  la
spesa e' stata sostenuta, anche  solo  parzialmente,  con  contributo
regionale  riportando  gli   estremi   della   legge   ragionale   di
riferimento. 
    3. Il termine per la rendicontazione e' fissato al  30  settembre
dell'anno solare successivo a quello di presentazione della domanda. 
 
                              Art. 12. 
 
Revoca  del  provvedimento  di  concessione  e  rideterminazione  del
                             contributo 
 
    1. Il provvedimento di concessione del contributo e' revocato: 
      a) per rinuncia del beneficiario; 
      b) in caso di rendicontazione di un importo  inferiore  al  50%
del contributo concesso; 
      c) in caso di difformita' dell'iniziativa realizzata rispetto a
quella oggetto di concessione; 
      d) mancata presentazione del  rendiconto  nei  termini  di  cui
all'articolo 11. 
    2. La revoca del contribuito comporta la restituzione delle somme
percepite, secondo  quanto  previsto  dall'articolo  49  della  legge
regionale n. 7/2000. 
    3. Nel caso in cui la spesa  rendicontata  risulti  inferiore  al
contributo concesso si procede alla rideterminazione del  contributo,
salvo quanto previsto al comma 1, lett. b). 
 
                              Art. 13. 
 
                      Erogazione del contributo 
 
    1. A  seguito  dell'approvazione  del  rendiconto  di  spesa,  la
Direzione regionale competente provvede all'erogazione del contributo
entro il termine  di  sessanta  giorni  dalla  scadenza  del  termine
previsto. 
 
                               Capo IV 
 
              Disposizioni finali ed entrata in vigore 
 
                              Art. 14. 
 
                       Disposizione di rinvio 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano
le disposizioni di cui alla legge regionale n.  7/2000  e  successive
modifiche e integrazioni. 
 
                              Art. 15. 
 
            Disposizioni transitorie ed entrata in vigore 
 
    1 In sede di prima  applicazione  del  presente  regolamento,  la
domanda di contributo prevista all'articolo 9, comma 1, e' presentata
entro il termine del 31 luglio. 
    2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo  a
quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia. 
Visto: Il vicepresidente: Bolzonello