Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'art. 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque). (Omissis). Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), il presente regolamento disciplina, sotto gli aspetti idrologici e idraulici, le conseguenze delle nuove trasformazioni del territorio regionale a seguito delle previsioni della pianificazione comunale ed infraregionale, degli interventi di trasformazione fondiaria nonche' degli interventi di tipo edilizio e mira a contenere il potenziale incremento dei deflussi nella rete idrografica e/o nella rete di drenaggio a seguito di precipitazioni meteoriche. 2. Il presente regolamento e' corredato dal documento tecnico, denominato Allegato 1 «Metodi e criteri per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica nella Regione Friuli-Venezia Giulia», di seguito Allegato 1, che contiene i criteri e le modalita' da utilizzare ai fini della corretta applicazione del principio di invarianza idraulica nonche' al fine di attuare le politiche di contenimento di consumo di suolo. Art. 2. Ambito di applicazione 1. Sono soggetti al presente regolamento le seguenti tipologie di trasformazione del territorio regionale che incidono sul regime idrologico e idraulico: a) gli strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti, qualora comportino trasformazioni urbanistico-territoriali e necessitino del parere geologico di cui alla legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), le cui disposizioni continuano ad applicarsi fino all'adozione dei provvedimenti attuativi indicati all'art. 3, commi 2, 3 e 4 e all'art. 17 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio); b) i piani territoriali infraregionali inclusi i piani regolatori portuali i piani regolatori particolareggiati comunali ovvero i piani attuativi comunali, qualora comportino trasformazioni urbanistico-territoriali; c) i progetti degli interventi edilizi soggetti al rilascio di titolo abilitativo nonche' quelli subordinati a segnalazione certificata di inizio attivita' - SCIA di cui all'art. 17 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia) in alternativa al permesso di costruire di cui all'art. 18 della medesima legge regionale n. 19/2009; d) i progetti degli interventi edilizi consistenti nella realizzazione sul territorio regionale delle opere pubbliche di competenza statale, regionale o comunale di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale n. 19/2009; e) i progetti degli interventi di trasformazione fondiaria. 2. Non sono soggetti al presente regolamento gli interventi: a) subordinati a SCIA, purche' la superficie di riferimento «S» sia inferiore od uguale alla superficie di riferimento minima «SMIN », di cui, rispettivamente, alle lettere s) e t) del comma 1 dell'art. 3; b) soggetti a comunicazione di conformita' urbanistica con o senza comunicazione di inizio lavori, purche' la superficie di riferimento «S» sia inferiore od uguale alla superficie di riferimento minima «SMIN »; c) in attivita' edilizia libera di cui all'art. 16 della legge regionale n. 19/2009, indipendentemente dalla superficie di riferimento «S» interessata. Art. 3. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) acque meteoriche superficiali: la parte delle acque di una precipitazione meteorica che, non assorbita o evaporata, scorre in superficie; b) asseverazione di «non significativita'»: attestazione con la quale si dichiara che la trasformazione non e' significativa ai fini dell'invarianza idraulica, in quanto l'impatto della trasformazione e' trascurabile. Essa puo' essere sottoscritta dal progettista e non obbligatoriamente da un tecnico laureato dotato di adeguata competenza nel calcolo idrologico ed idraulico; c) buone pratiche costruttive: le tipologie costruttive e i manufatti ad esse associati (ad es. cunette filtranti, tetti e pareti verdi, pavimentazioni porose, cisterne) che, anche attraverso il riuso dei volumi idrici, mitigano «alla sorgente» la risposta idrologica impulsiva della superficie trasformata; d) buone pratiche agricole: le misure tecniche operative ed agronomiche, implementate ai fini della prevenzione e mitigazione, in particolare, del rischio di ruscellamento e della laminazione dei volumi di piena provenienti dai terreni agricoli a seguito di una trasformazione fondiaria; e) coefficiente di afflusso PSI: il rapporto tra il volume totale delle acque meteoriche superficiali defluite alla sezione di chiusura di un dato bacino scolante e il volume totale degli afflussi meteorici, i cui valori di riferimento sono indicati nell'Allegato 1; f) coefficiente di afflusso medio ponderale PSImedio : il coefficiente di afflusso complessivo per un dato lotto di trasformazione all'interno di un determinato bacino drenato. PSImedio e' uno dei parametri di riferimento per la determinazione del livello di significativita' della trasformazione; g) coefficiente udometrico massimo ammissibile uMAX : la portata massima specifica che, in una situazione post operam, puo' essere scaricata dalla superficie trasformata, nel sistema di drenaggio di valle (rete di drenaggio e rete idrografica); e' generalmente espressa in litri al secondo per ettaro (l/s·ha); h) dispositivi di compensazione o volumi di invaso: le misure compensative (ad es. vasche volano, supertubi), finalizzate a mantenere costante il coefficiente udometrico o a rispettare un certo vincolo di portata allo scarico per un assegnato tempo di ritorno; i) dispositivi idraulici: i manufatti (quali ad es. trincee drenanti, bacini d'infiltrazione, pozzi drenanti) impiegati al fine di garantire un drenaggio sostenibile e di facilitare l'infiltrazione dei volumi idrici nel terreno; j) ente gestore: la Regione, i Consorzi di bonifica, i gestori del servizio idrico integrato o gli enti locali in forma singola od associata, che gestiscono la rete idraulica ricettrice di cui alle lettere o) e p), che riceve le portate scaricate dalla superficie oggetto della trasformazione. L'ente gestore e' indicato nello studio di compatibilita' idraulica. L'ente gestore competente: 1. e' individuato sulla base della classificazione dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 11/2015 con riferimento alla competenza al rilascio dell'autorizzazione idraulica di cui all'art. 17 della succitata legge regionale, qualora la proposta trasformazione preveda il recapito diretto in corpo idrico superficiale; 2. e' quello che gestisce il sistema di drenaggio, nel caso di recapito indiretto in corpo idrico superficiale; 3. e' quello che tra gli enti gestori del corpo idrico superficiale e del sistema di drenaggio afferente a quest'ultimo, impone i vincoli piu' restrittivi allo scarico. L'ente gestore: 1. puo' definire il coefficiente udometrico massimo ammissibile uMAX di cui alla lettera g), in funzione dei differenti effetti dell'apporto di nuove acque meteoriche nei sistemi di drenaggio esistenti; 2. esprime i pareri sullo studio di invarianza idraulica previsti dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10; k) impatto «significativo ai fini dell'invarianza idraulica»: potenziale trasformazione di suolo (post operam) peggiorativa, rispetto alla situazione iniziale (ante operam), in termini di risposta idrologica; l) interventi edilizi: qualunque opera che modifichi un edificio esistente o che comporti la realizzazione di una nuova costruzione o una sua modifica ai sensi all'art. 4 della legge regionale n. 19/2009; m) invarianza idraulica: principio secondo il quale la trasformazione di un'area avviene senza provocare aggravio della portata di piena del corpo idrico o della rete di drenaggio ricevente i deflussi originati dall'area stessa; l'invarianza idraulica non costituisce misura per il risanamento e la messa in sicurezza delle aree soggette a pericolosita' idraulica, bensi' rappresenta un criterio elementare di sviluppo sostenibile che consente di pianificare le trasformazioni in modo da non aggravare le situazioni esistenti; n) RainMap FVG: l'applicativo regionale che contiene la regionalizzazione delle piogge e che, assegnato il tempo di ritorno, fornisce le Linee segnalatrici di possibilita' pluviometrica (LSPP) ed i coefficienti pluviometrici a, n, n' (dove n'= 4/3·n) in caso di scrosci; o) rete di drenaggio: il sistema di canalizzazioni artificiali e non, che raccolgono e allontanano da insediamenti civili, produttivi e commerciali, incluse le aree rurali, le acque meteoriche superficiali; p) rete idrografica o reticolo idrografico: l'insieme dei corsi d'acqua che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico; q) rischio idraulico: il rischio di allagamento da parte di acque provenienti da corsi d'acqua naturali o artificiali, ovvero il prodotto di due fattori: la pericolosita' (la probabilita' di accadimento di un evento calamitoso di una certa intensita') e il danno atteso (inteso come perdita di vite umane o danni a beni economici pubblici e privati); r) studio di compatibilita' idraulica ai fini dell'invarianza idraulica: studio di carattere idrologico-idraulico teso a dimostrare, per una data trasformazione, il rispetto, anche mediante l'adozione di misure compensative, del principio di invarianza idraulica per un assegnato tempo di ritorno; s) superficie di riferimento S: superficie complessiva (ad es. un lotto) sulla quale, a seguito di una trasformazione che interessa anche solo una parte di essa, e' possibile si produca un'alterazione del valore del coefficiente di afflusso medio ponderale sull'intera superficie. S e' uno dei parametri di riferimento per la determinazione del livello di significativita' della trasformazione; t) superficie di riferimento minima SMIN : superficie di riferimento S minima (500 mq) al di sotto della quale la trasformazione urbanistico-territoriale si definisce «non significativa» ai fini dell'invarianza idraulica, in quanto produce un impatto trascurabile dal punto di vista idrologico e idraulico. Nel caso di trasformazione fondiaria tale superficie ha un'estensione pari a 1.0 ha; u) tempo di ritorno di riferimento: il tempo di ritorno (Tr = 50 anni) che concerne l'evento meteorico di riferimento; v) tabella riassuntiva di compatibilita' idraulica ai fini dell'invarianza idraulica: contiene le informazioni riassuntive e i dati principali della trasformazione e dell'intervento di mitigazione, ai fini dell'invarianza idraulica a seguito della trasformazione; w) trasformazioni fondiarie: le trasformazioni agricole che implicano una modifica della morfologia dei terreni con conseguenti variazioni dell'assetto idraulico ed interventi di sistemazioni idraulico-agrarie che comprendono un insieme di opere, superficiali (ad es. fossi e scoline) o sotterranee (ad es. fognature o dreni), eseguite allo scopo di ottenere il controllo delle acque piovane su tutta la superficie del terreno coltivato. Tali trasformazioni non necessitano generalmente della modifica degli strumenti urbanistici comunali; x) trasformazioni urbanistico-territoriali: le trasformazione del territorio di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) c) e d), che prevedono nuove o differenti previsioni insediative o infrastrutturali; y) vasche di prima pioggia: dispositivi che mirano all'accumulo temporaneo della prima parte del volume di piena causato dalle acque meteoriche superficiali che necessitano di trattamento. Art. 4. Studio di compatibilita' idraulica 1. Nei casi di cui all'art. 1, i progetti aventi un livello di approfondimento analogo a quello di un progetto definitivo e i piani che prevedono nuove trasformazioni urbanistico-territoriali, o fondiarie, che comportano un'alterazione del regime idrologico-idraulico sono corredati di un elaborato tecnico denominato «Studio di compatibilita' idraulica ai fini dell'invarianza idraulica». 2. Lo studio di compatibilita' idraulica, che non sostituisce studi o atti previsti dalla normativa statale e regionale nell'ambito di altri procedimenti, e' un documento tecnico redatto da tecnici laureati dotati di adeguata competenza nel calcolo idraulico e idrologico, nel rispetto della normativa di settore. 3. I contenuti essenziali dello studio di compatibilita' idraulica, i metodi da utilizzare per il dimensionamento dei volumi di invaso e dei dispositivi idraulici, nonche' i principali criteri progettuali e costruttivi dei manufatti, sono contenuti nell'Allegato 1. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di trasformazioni urbanistico-territoriali o fondiarie, ricadenti nei casi di cui all'art. 5 comma 3, per le quali lo studio di compatibilita' idraulica ai fini dell'invarianza idraulica e' sostituito da asseverazione attestante che la trasformazione non e' significativa ai fini dell'invarianza idraulica. 5. Lo studio di compatibilita' idraulica: a) dimostra che l'esistente livello di pericolosita' idraulica non viene aggravato per effetto delle nuove previsioni di trasformazione; b) dimostra che l'eventuale riduzione dell'esistente livello di pericolosita' idraulica non risulterebbe pregiudicata da nuove previsioni di trasformazione; c) dimostra la coerenza dello studio stesso con le condizioni idrauliche del territorio, nonche' con i pareri di compatibilita' idraulica di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10; d) prevede dispositivi di compensazione o volumi d'invaso, che consentano la laminazione delle piene e, ai quali, laddove possibile, possano essere associati adeguati dispositivi idraulici finalizzati a favorire l'infiltrazione dell'acqua nel sottosuolo, nel rispetto della normativa in materia di tutela dell'ambiente; e) analizza la coerenza delle soluzioni prospettate ai fini del rispetto del principio di invarianza idraulica rispetto alle condizioni di pericolosita' definite dai Piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) di cui all'art. 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel caso di trasformazioni che ricadano all'interno di zone classificate pericolose dal punto di vista idraulico secondo i vigenti PAI; f) contiene la «Tabella riassuntiva di compatibilita' idraulica» di cui all'art. 3 comma 1 lettera v) i cui contenuti sono indicati nell'Allegato 1; g) presenta un grado di approfondimento commisurato al livello di dettaglio della trasformazione urbanistico-territoriale o fondiaria di cui all'art. 2, comma 1, nonche' adeguato al livello di significativita' di cui all'art. 5; h) indica l'ente gestore di cui all'art. 3, comma 1, lettera j); i) indica gli eventuali vincoli di portata relativi agli scarichi in termini di massimo valore ammissibile di coefficiente udometrico di cui all'art. 3, comma 1, lettera g). 6. Lo studio di compatibilita' idraulica e' corredato di analisi pluviometrica eseguita con l'applicativo regionale RainMap FVG, il quale indica: a) le coordinate geografiche baricentriche della superficie drenante di riferimento rispetto alle quali sono state ottenute le curve di pioggia; b) le Linee segnalatrici di possibilita' pluviometrica (LSPP); c) i coefficienti della curva di possibilita' pluviometrica a, n ed n' in funzione del tempo di ritorno di riferimento. Art. 5. Livelli di significativita' delle trasformazioni 1. Le trasformazioni del territorio regionale di cui all'art. 2, comma 1 sono suddivise nei seguenti livelli di significativita', come da tabella esposta nell'Allegato 1: a) contenuto, moderato, medio, elevato o molto elevato, nel caso di trasformazioni urbanistico-territoriali. L'attribuzione di uno dei citati livelli dipende dall'estensione della superficie di riferimento S e, nel caso di livello elevato o molto elevato, anche dal valore del coefficiente di afflusso medio ponderale post operam; b) moderato, medio o elevato, nel caso di trasformazioni fondiarie. L'attribuzione di uno dei citati livelli dipende dall'estensione della superficie di riferimento S. 2. I metodi di dimensionamento dei dispositivi di compensazione o invasi e dei dispositivi idraulici di cui all'art. 3, comma 1, lettere h) e i), sono indicati nell'Allegato 1 e sono definiti in funzione dei livelli di significativita' della trasformazione, con le seguenti modalita': a) nel caso di trasformazione urbanistico-territoriale, i volumi d'invaso sono calcolati utilizzando almeno due tra i metodi indicati nell'Allegato 1 adottando, in ogni caso, i risultati piu' cautelativi. Nel caso in cui il livello di significativita' sia molto elevato e' richiesta l'applicazione della modellazione matematica. Nel caso in cui il livello di significativita' sia contenuto, non e' richiesto il calcolo dei volumi; b) nel caso di trasformazione fondiaria, il metodo di dimensionamento dei volumi e' indicato nell'Allegato 1. 3. La trasformazione e' considerata non significativa, nei casi in cui: a) la superficie di riferimento S e' inferiore od uguale alla superficie di riferimento SMIN ovvero S≤SMIN ; b) S e' maggiore di SMIN e il coefficiente di afflusso medio ponderale rimane costante oppure si riduce a seguito della trasformazione; c) lo scarico delle acque meteoriche provenienti dalla superficie trasformata e' recapitato direttamente a mare o in laguna o in altro corpo idrico recettore (laghi e bacini idrici che non svolgono funzione anti piena), il cui livello idrico non risulta influenzato in modo apprezzabile dagli apporti meteorici. 4. Nel caso di trasformazioni urbanistico-territoriali aventi livello di significativita' contenuto, moderato, medio, elevato e molto elevato e' obbligatorio l'uso delle buone pratiche costruttive di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), compatibilmente con le condizioni ambientali dei luoghi. 5. Nel caso di trasformazioni fondiarie aventi livello di significativita' moderato, medio ed elevato e' obbligatorio l'uso delle buone pratiche agricole di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), compatibilmente con le condizioni ambientali dei luoghi. 6. Nei casi non previsti dai commi 4 e 5 e', in ogni caso, raccomandato l'uso delle buone pratiche costruttive e agricole di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d). Art. 6. Parere di compatibilita' idraulica 1. Il parere di compatibilita' idraulica ai fini dell'invarianza idraulica o il motivato diniego dello stesso sono emessi dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo o dall'ente gestore, entro sessanta giorni dalla presentazione dei piani o dei progetti ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10. Tale termine puo' essere interrotto per una volta ai fini della richiesta di eventuali integrazioni, i chiarimenti o pareri collaborativi, che devono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'ente competente di cui al comma 1. 2. Nel caso in cui la proposta trasformazione sia di competenza comunale ai sensi dell'art. 9, comma 1, il rispetto dell'invarianza idraulica e' dichiarato dal tecnico progettista e il Comune verifica che nell'elaborato progettuale siano presenti tale dichiarazione e la tabella riassuntiva di compatibilita' idraulica. 3. Nei casi di cui all'art. 5, comma 3, il parere di compatibilita' idraulica e' sostituito dall'asseverazione di non significativita' di cui all'art. 3, comma 1, lettera b). Art. 7. Strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti 1. Nel caso di strumenti urbanistici comunali generali o loro varianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), il parere di compatibilita' idraulica di cui all'art. 6, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, e' vincolante ed e' allegato al parere geologico. 2. Ai fini dell'emissione del parere di compatibilita' idraulica, la struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, puo' chiedere un parere collaborativo all'Ente gestore di cui all'art. 3, comma 1, lettera j). Art. 8. Piani territoriali infraregionali, piani regolatori portuali e piani attuativi comunali 1. Nel caso di piani territoriali infraregionali, piani regolatori portuali e piani regolatori particolareggiati comunali, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il parere di compatibilita' idraulica di cui all'art. 6 rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, e' vincolante ed e' propedeutico all'adozione del piano. 2. Ai fini dell'emissione del parere di compatibilita' idraulica, la struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, puo' chiedere un parere collaborativo all'ente gestore di cui all'art. 3, comma 1, lettera j). Art. 9. Interventi edilizi 1. Nel caso di progetti di interventi edilizi di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), lo studio di compatibilita' idraulica e' propedeutico l'approvazione dei progetti e il rilascio del titolo abilitativo edilizio e' subordinata alla presentazione dello studio di compatibilita' idraulica di cui all'art. 4. 2. Nel caso in cui il livello di significativita' della trasformazione causata dall'intervento edilizio sia moderato o medio, ai fini della verifica della compatibilita' idraulica il comune puo' chiedere un parere collaborativo all'ente gestore di cui all'art. 3 comma 1 lettera j). 3. Nel caso in cui il livello di significativita' della trasformazione causata dall'intervento edilizio sia elevato o molto elevato, il Comune trasmette lo studio di compatibilita' idraulica all'ente gestore ai fini dell'emissione del parere di compatibilita' idraulica di cui all'art. 6 che sara' recepito nel titolo abilitativo. Art. 10. Trasformazioni fondiarie 1. Nel caso di progetti di interventi di trasformazione fondiaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), il parere di compatibilita' idraulica di cui all'art. 6, rilasciato dall'ente gestore e' vincolante ed e' propedeutico all'approvazione del progetto. 2. Nel caso in cui il livello di significativita' della trasformazione causata dall'intervento di trasformazione fondiaria sia elevato, l'ente gestore trasmette lo studio di compatibilita' idraulica e il parere di compatibilita' idraulica alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo ai fini della pianificazione di bacino. Art. 11. Piano di manutenzione 1. I dispositivi di compensazione, gli eventuali dispositivi idraulici inclusi i manufatti accessori per il loro corretto funzionamento, gli interventi realizzati secondo le buone pratiche costruttive e agricole, finalizzati al rispetto del principio dell'invarianza idraulica, contribuiscono alla messa in sicurezza del territorio sotto il profilo idrologico e idraulico rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 5, comma 2 del «Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 "Codice regionale dell'edilizia"» emanato con il decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 018/Pres.. 2. La previsione di realizzazione dei dispositivi e degli interventi di cui al comma 1 e' condizione necessaria ai fini del rilascio del titolo edilizio ed e' contestuale all'attuazione delle trasformazioni. 3. I dispositivi e gli interventi di cui al comma 1 sono corredati di un piano di manutenzione finalizzato al mantenimento dell'efficienza e dell'efficacia e della medesima condizione di sicurezza idraulica sul territorio, che contiene la descrizione e la periodicita' delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, da eseguire sulle strutture che compongono il sistema di drenaggio. 4. Il piano di manutenzione di cui al comma 3 e' attuato a cura e spese dei proprietari delle aree interessate dalle trasformazioni. Al fine di facilitare le operazioni di manutenzione i proprietari delle aree interessate possono stipulare convenzioni con gli enti gestori. 5. Ai fini del rispetto del principio di invarianza idraulica, i comuni e gli enti pianificatori possono introdurre, negli strumenti di pianificazione di competenza, ulteriori prescrizioni di dettaglio coerenti con le peculiarita' dei rispettivi territori e delle problematiche ad essi connesse nonche' imporre vincoli piu' restrittivi, rispetto a quanto disposto dal presente regolamento. Art. 12. Regime transitorio 1. Il presente regolamento: a) si applica ai procedimenti edilizi instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso, con esclusione dei casi in cui, alla medesima data, sia stata gia' presentata la domanda per il rilascio del permesso di costruire, o sia stata depositata la segnalazione certificata di inizio attivita' - SCIA di cui all'art. 17 della legge regionale n. 19/2009 in alternativa al permesso di costruire di cui all'art. 18 della medesima legge regionale n. 19/2009 o sia stata depositata la comunicazione di cui all'art. 16-bis della medesima legge regionale n. 19/2009, nonche' degli interventi di cui all'art. 17, comma 9 della legge regionale n. 11/2015; b) non si applica agli strumenti urbanistici comunali e ai piani di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 1 all'art. 2, qualora adottati anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso; c) non si applica ai progetti di trasformazione fondiaria, qualora presentati anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Art. 13. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis). Visto, Il Vicepresidente: Bolzonello