Regolamento recante disposizioni  per  l'applicazione  del  principio
  dell'invarianza idraulica di cui all'art. 14, comma 1,  lettera  k)
  della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in
  materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque). 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Ai sensi  dell'art.  14,  comma  1,  lettera  k)  della  legge
regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica  in  materia  di
difesa del  suolo  e  di  utilizzazione  delle  acque),  il  presente
regolamento disciplina, sotto gli aspetti idrologici e idraulici,  le
conseguenze delle nuove trasformazioni  del  territorio  regionale  a
seguito   delle   previsioni   della   pianificazione   comunale   ed
infraregionale, degli interventi di trasformazione fondiaria  nonche'
degli interventi di tipo edilizio e mira a  contenere  il  potenziale
incremento dei deflussi nella rete  idrografica  e/o  nella  rete  di
drenaggio a seguito di precipitazioni meteoriche. 
    2. Il presente regolamento e' corredato  dal  documento  tecnico,
denominato Allegato  1  «Metodi  e  criteri  per  l'applicazione  del
principio  dell'invarianza  idraulica  nella  Regione  Friuli-Venezia
Giulia», di seguito Allegato 1, che contiene i criteri e le modalita'
da utilizzare ai fini della corretta applicazione  del  principio  di
invarianza idraulica nonche' al  fine  di  attuare  le  politiche  di
contenimento di consumo di suolo. 
 
                               Art. 2. 
                       Ambito di applicazione 
 
    1. Sono soggetti al presente regolamento le seguenti tipologie di
trasformazione del  territorio  regionale  che  incidono  sul  regime
idrologico e idraulico: 
      a) gli strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti,
qualora   comportino   trasformazioni   urbanistico-territoriali    e
necessitino del parere geologico di cui alla legge regionale 9 maggio
1988, n. 27 (Norme sull'osservanza  delle  disposizioni  sismiche  ed
attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), le cui
disposizioni  continuano  ad   applicarsi   fino   all'adozione   dei
provvedimenti attuativi indicati  all'art.  3,  commi  2,  3  e  4  e
all'art. 17 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la
costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio); 
      b)  i  piani  territoriali  infraregionali  inclusi   i   piani
regolatori portuali i  piani  regolatori  particolareggiati  comunali
ovvero i piani attuativi comunali, qualora comportino  trasformazioni
urbanistico-territoriali; 
      c) i progetti degli interventi edilizi soggetti al rilascio  di
titolo  abilitativo  nonche'  quelli   subordinati   a   segnalazione
certificata di inizio attivita' - SCIA di cui all'art. 17 della legge
regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia) in
alternativa al  permesso  di  costruire  di  cui  all'art.  18  della
medesima legge regionale n. 19/2009; 
      d)  i  progetti  degli  interventi  edilizi  consistenti  nella
realizzazione sul  territorio  regionale  delle  opere  pubbliche  di
competenza statale, regionale o comunale di cui agli articoli 10 e 11
della legge regionale n. 19/2009; 
      e) i progetti degli interventi di trasformazione fondiaria. 
    2. Non sono soggetti al presente regolamento gli interventi: 
      a) subordinati a SCIA, purche' la superficie di riferimento «S»
sia inferiore od uguale alla superficie di riferimento  minima  «SMIN
», di cui,  rispettivamente,  alle  lettere  s)  e  t)  del  comma  1
dell'art. 3; 
      b) soggetti a comunicazione di conformita'  urbanistica  con  o
senza comunicazione  di  inizio  lavori,  purche'  la  superficie  di
riferimento  «S»  sia  inferiore  od  uguale   alla   superficie   di
riferimento minima «SMIN »; 
      c) in attivita' edilizia libera di cui all'art. 16 della  legge
regionale  n.  19/2009,   indipendentemente   dalla   superficie   di
riferimento «S» interessata. 
 
                               Art. 3. 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
      a) acque meteoriche superficiali: la parte delle acque  di  una
precipitazione meteorica che, non assorbita o  evaporata,  scorre  in
superficie; 
      b) asseverazione di «non significativita'»: attestazione con la
quale si dichiara che la trasformazione non e' significativa ai  fini
dell'invarianza idraulica, in quanto l'impatto  della  trasformazione
e' trascurabile. Essa puo' essere sottoscritta dal progettista e  non
obbligatoriamente  da  un  tecnico  laureato   dotato   di   adeguata
competenza nel calcolo idrologico ed idraulico; 
      c) buone pratiche costruttive: le  tipologie  costruttive  e  i
manufatti ad esse associati (ad es. cunette filtranti, tetti e pareti
verdi, pavimentazioni porose,  cisterne)  che,  anche  attraverso  il
riuso  dei  volumi  idrici,  mitigano  «alla  sorgente»  la  risposta
idrologica impulsiva della superficie trasformata; 
      d) buone pratiche agricole: le  misure  tecniche  operative  ed
agronomiche, implementate ai fini della prevenzione e mitigazione, in
particolare, del rischio di ruscellamento  e  della  laminazione  dei
volumi di piena provenienti dai terreni agricoli  a  seguito  di  una
trasformazione fondiaria; 
      e) coefficiente di afflusso PSI:  il  rapporto  tra  il  volume
totale delle acque meteoriche superficiali defluite alla  sezione  di
chiusura di un dato bacino scolante e il volume totale degli afflussi
meteorici, i cui valori di riferimento sono indicati nell'Allegato 1; 
      f) coefficiente di  afflusso  medio  ponderale  PSImedio  :  il
coefficiente  di  afflusso  complessivo  per   un   dato   lotto   di
trasformazione all'interno di un determinato bacino drenato. PSImedio
e' uno dei parametri di riferimento per la determinazione del livello
di significativita' della trasformazione; 
      g)  coefficiente  udometrico  massimo  ammissibile  uMAX  :  la
portata massima specifica che, in una situazione  post  operam,  puo'
essere  scaricata  dalla  superficie  trasformata,  nel  sistema   di
drenaggio di  valle  (rete  di  drenaggio  e  rete  idrografica);  e'
generalmente espressa in litri al secondo per ettaro (l/s·ha); 
      h) dispositivi di compensazione o volumi di invaso:  le  misure
compensative  (ad  es.  vasche  volano,  supertubi),  finalizzate   a
mantenere costante il coefficiente udometrico o a rispettare un certo
vincolo di portata allo scarico per un assegnato tempo di ritorno; 
      i) dispositivi idraulici: i manufatti  (quali  ad  es.  trincee
drenanti, bacini d'infiltrazione, pozzi drenanti) impiegati  al  fine
di garantire un drenaggio sostenibile e di facilitare l'infiltrazione
dei volumi idrici nel terreno; 
      j) ente gestore: la Regione, i Consorzi di bonifica, i  gestori
del servizio idrico integrato o gli enti locali in forma  singola  od
associata, che gestiscono la rete idraulica ricettrice  di  cui  alle
lettere o) e p), che riceve le  portate  scaricate  dalla  superficie
oggetto della trasformazione. 
      L'ente gestore  e'  indicato  nello  studio  di  compatibilita'
idraulica. 
      L'ente gestore competente: 
        1. e' individuato sulla base della classificazione dei  corsi
d'acqua ai sensi dell'art. 4 della legge  regionale  n.  11/2015  con
riferimento alla competenza al rilascio dell'autorizzazione idraulica
di cui all'art.  17  della  succitata  legge  regionale,  qualora  la
proposta trasformazione preveda il recapito diretto in  corpo  idrico
superficiale; 
        2. e' quello che gestisce il sistema di drenaggio,  nel  caso
di recapito indiretto in corpo idrico superficiale; 
        3. e' quello che  tra  gli  enti  gestori  del  corpo  idrico
superficiale e del sistema di  drenaggio  afferente  a  quest'ultimo,
impone i vincoli piu' restrittivi allo scarico. 
      L'ente gestore: 
        1.  puo'  definire   il   coefficiente   udometrico   massimo
ammissibile uMAX di cui alla lettera g), in funzione  dei  differenti
effetti  dell'apporto  di  nuove  acque  meteoriche  nei  sistemi  di
drenaggio esistenti; 
        2. esprime i pareri  sullo  studio  di  invarianza  idraulica
previsti dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10; 
      k) impatto «significativo ai fini  dell'invarianza  idraulica»:
potenziale  trasformazione  di  suolo  (post  operam)   peggiorativa,
rispetto alla  situazione  iniziale  (ante  operam),  in  termini  di
risposta idrologica; 
      l)  interventi  edilizi:  qualunque  opera  che  modifichi   un
edificio esistente o che  comporti  la  realizzazione  di  una  nuova
costruzione o una sua  modifica  ai  sensi  all'art.  4  della  legge
regionale n. 19/2009; 
      m)  invarianza  idraulica:  principio  secondo  il   quale   la
trasformazione di un'area  avviene  senza  provocare  aggravio  della
portata di piena del corpo idrico o della rete di drenaggio ricevente
i deflussi originati dall'area  stessa;  l'invarianza  idraulica  non
costituisce misura per il risanamento e la messa in  sicurezza  delle
aree  soggette  a  pericolosita'  idraulica,  bensi'  rappresenta  un
criterio  elementare  di  sviluppo  sostenibile   che   consente   di
pianificare le trasformazioni in modo da non aggravare le  situazioni
esistenti; 
      n)  RainMap  FVG:  l'applicativo  regionale  che  contiene   la
regionalizzazione delle piogge e che, assegnato il tempo di  ritorno,
fornisce le Linee segnalatrici di possibilita'  pluviometrica  (LSPP)
ed i coefficienti pluviometrici a, n, n' (dove n'= 4/3·n) in caso  di
scrosci; 
      o) rete di drenaggio: il sistema di canalizzazioni  artificiali
e  non,  che  raccolgono  e  allontanano  da   insediamenti   civili,
produttivi e commerciali, incluse le aree rurali, le acque meteoriche
superficiali; 
      p) rete idrografica o reticolo idrografico: l'insieme dei corsi
d'acqua che costituiscono il  sistema  drenante  alveato  del  bacino
idrografico; 
      q) rischio idraulico: il rischio di  allagamento  da  parte  di
acque provenienti da corsi d'acqua naturali o artificiali, ovvero  il
prodotto  di  due  fattori:  la  pericolosita'  (la  probabilita'  di
accadimento di un evento calamitoso di una  certa  intensita')  e  il
danno atteso (inteso come perdita  di  vite  umane  o  danni  a  beni
economici pubblici e privati); 
      r) studio di compatibilita' idraulica ai  fini  dell'invarianza
idraulica:  studio   di   carattere   idrologico-idraulico   teso   a
dimostrare, per una data trasformazione, il rispetto, anche  mediante
l'adozione  di  misure  compensative,  del  principio  di  invarianza
idraulica per un assegnato tempo di ritorno; 
      s) superficie di riferimento S: superficie complessiva (ad  es.
un lotto) sulla quale, a seguito di una trasformazione che  interessa
anche solo una parte di essa, e' possibile si produca  un'alterazione
del valore del coefficiente di afflusso medio  ponderale  sull'intera
superficie.  S  e'  uno  dei  parametri   di   riferimento   per   la
determinazione del livello di significativita' della trasformazione; 
      t) superficie  di  riferimento  minima  SMIN  :  superficie  di
riferimento  S  minima  (500  mq)  al  di  sotto   della   quale   la
trasformazione    urbanistico-territoriale    si    definisce    «non
significativa» ai fini dell'invarianza idraulica, in  quanto  produce
un impatto trascurabile dal punto di vista  idrologico  e  idraulico.
Nel caso di trasformazione fondiaria tale superficie ha un'estensione
pari a 1.0 ha; 
      u) tempo di ritorno di riferimento: il tempo di ritorno  (Tr  =
50 anni) che concerne l'evento meteorico di riferimento; 
      v) tabella riassuntiva  di  compatibilita'  idraulica  ai  fini
dell'invarianza idraulica: contiene le informazioni riassuntive  e  i
dati   principali   della   trasformazione   e   dell'intervento   di
mitigazione,  ai  fini  dell'invarianza  idraulica  a  seguito  della
trasformazione; 
      w) trasformazioni fondiarie:  le  trasformazioni  agricole  che
implicano una modifica della morfologia dei terreni  con  conseguenti
variazioni  dell'assetto  idraulico  ed  interventi  di  sistemazioni
idraulico-agrarie che comprendono un insieme di  opere,  superficiali
(ad es. fossi e scoline) o sotterranee (ad es.  fognature  o  dreni),
eseguite allo scopo di ottenere il controllo delle acque  piovane  su
tutta la superficie del terreno coltivato.  Tali  trasformazioni  non
necessitano generalmente della modifica degli  strumenti  urbanistici
comunali; 
      x) trasformazioni urbanistico-territoriali:  le  trasformazione
del territorio di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b)  c)  e  d),
che  prevedono  nuove   o   differenti   previsioni   insediative   o
infrastrutturali; 
      y) vasche di prima pioggia: dispositivi che mirano all'accumulo
temporaneo della prima parte del volume di piena causato dalle  acque
meteoriche superficiali che necessitano di trattamento. 
 
                               Art. 4. 
                 Studio di compatibilita' idraulica 
 
    1. Nei casi di cui all'art. 1, i progetti aventi  un  livello  di
approfondimento analogo a quello di un progetto definitivo e i  piani
che  prevedono  nuove  trasformazioni   urbanistico-territoriali,   o
fondiarie,    che    comportano     un'alterazione     del     regime
idrologico-idraulico  sono  corredati   di   un   elaborato   tecnico
denominato   «Studio   di   compatibilita'    idraulica    ai    fini
dell'invarianza idraulica». 
    2. Lo studio di compatibilita'  idraulica,  che  non  sostituisce
studi o atti previsti dalla normativa statale e regionale nell'ambito
di altri procedimenti, e' un documento  tecnico  redatto  da  tecnici
laureati dotati  di  adeguata  competenza  nel  calcolo  idraulico  e
idrologico, nel rispetto della normativa di settore. 
    3.  I  contenuti  essenziali  dello  studio   di   compatibilita'
idraulica, i metodi da utilizzare per il dimensionamento  dei  volumi
di invaso e dei dispositivi idraulici, nonche' i  principali  criteri
progettuali e costruttivi dei manufatti, sono contenuti nell'Allegato
1. 
    4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di
trasformazioni urbanistico-territoriali o  fondiarie,  ricadenti  nei
casi  di  cui  all'art.  5  comma  3,  per  le  quali  lo  studio  di
compatibilita'  idraulica  ai  fini  dell'invarianza   idraulica   e'
sostituito da asseverazione attestante che la trasformazione  non  e'
significativa ai fini dell'invarianza idraulica. 
    5. Lo studio di compatibilita' idraulica: 
      a) dimostra che l'esistente livello di pericolosita'  idraulica
non  viene  aggravato  per  effetto   delle   nuove   previsioni   di
trasformazione; 
      b) dimostra che l'eventuale riduzione dell'esistente livello di
pericolosita'  idraulica  non  risulterebbe  pregiudicata  da   nuove
previsioni di trasformazione; 
      c) dimostra la coerenza dello studio stesso con  le  condizioni
idrauliche del territorio, nonche' con  i  pareri  di  compatibilita'
idraulica di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10; 
      d) prevede dispositivi di compensazione o volumi d'invaso,  che
consentano la laminazione delle piene e, ai quali, laddove possibile,
possano essere associati adeguati dispositivi idraulici finalizzati a
favorire l'infiltrazione  dell'acqua  nel  sottosuolo,  nel  rispetto
della normativa in materia di tutela dell'ambiente; 
      e) analizza la coerenza delle soluzioni prospettate ai fini del
rispetto  del  principio  di  invarianza  idraulica   rispetto   alle
condizioni di pericolosita' definite dai Piani stralcio di  distretto
per l'assetto idrogeologico (PAI) di  cui  all'art.  67  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),  nel
caso di trasformazioni che ricadano all'interno di zone  classificate
pericolose dal punto di vista idraulico secondo i vigenti PAI; 
      f)  contiene  la   «Tabella   riassuntiva   di   compatibilita'
idraulica» di cui all'art. 3 comma 1 lettera v) i cui contenuti  sono
indicati nell'Allegato 1; 
      g) presenta un grado di approfondimento commisurato al  livello
di  dettaglio   della   trasformazione   urbanistico-territoriale   o
fondiaria di cui all'art. 2, comma 1, nonche' adeguato al livello  di
significativita' di cui all'art. 5; 
      h) indica l'ente gestore di cui all'art. 3,  comma  1,  lettera
j); 
      i) indica  gli  eventuali  vincoli  di  portata  relativi  agli
scarichi in termini di massimo  valore  ammissibile  di  coefficiente
udometrico di cui all'art. 3, comma 1, lettera g). 
    6. Lo studio di compatibilita' idraulica e' corredato di  analisi
pluviometrica eseguita con l'applicativo regionale  RainMap  FVG,  il
quale indica: 
      a) le coordinate  geografiche  baricentriche  della  superficie
drenante di riferimento rispetto alle quali sono  state  ottenute  le
curve di pioggia; 
      b) le Linee segnalatrici di possibilita' pluviometrica (LSPP); 
      c) i coefficienti della curva di possibilita' pluviometrica  a,
n ed n' in funzione del tempo di ritorno di riferimento.  
 
                               Art. 5. 
          Livelli di significativita' delle trasformazioni 
 
    1. Le trasformazioni del territorio regionale di cui all'art.  2,
comma 1 sono suddivise nei seguenti livelli di significativita', come
da tabella esposta nell'Allegato 1: 
      a) contenuto, moderato, medio, elevato  o  molto  elevato,  nel
caso di trasformazioni  urbanistico-territoriali.  L'attribuzione  di
uno dei citati livelli dipende dall'estensione  della  superficie  di
riferimento S e, nel caso di livello elevato o molto  elevato,  anche
dal valore del coefficiente di afflusso medio ponderale post operam; 
      b) moderato,  medio  o  elevato,  nel  caso  di  trasformazioni
fondiarie.  L'attribuzione  di  uno  dei   citati   livelli   dipende
dall'estensione della superficie di riferimento S. 
    2. I metodi di dimensionamento dei dispositivi di compensazione o
invasi e dei dispositivi  idraulici  di  cui  all'art.  3,  comma  1,
lettere h) e i), sono indicati nell'Allegato 1  e  sono  definiti  in
funzione dei livelli di significativita' della trasformazione, con le
seguenti modalita': 
      a)  nel  caso  di  trasformazione  urbanistico-territoriale,  i
volumi d'invaso sono calcolati utilizzando almeno due  tra  i  metodi
indicati nell'Allegato 1 adottando, in ogni caso,  i  risultati  piu'
cautelativi. Nel caso in cui il livello di significativita' sia molto
elevato e' richiesta l'applicazione  della  modellazione  matematica.
Nel caso in cui il livello di significativita' sia contenuto, non  e'
richiesto il calcolo dei volumi; 
      b)  nel  caso  di  trasformazione  fondiaria,  il   metodo   di
dimensionamento dei volumi e' indicato nell'Allegato 1. 
    3. La trasformazione e' considerata non significativa,  nei  casi
in cui: 
      a) la superficie di riferimento S e' inferiore od  uguale  alla
superficie di riferimento SMIN ovvero S≤SMIN ; 
      b) S e' maggiore di SMIN e il coefficiente  di  afflusso  medio
ponderale  rimane  costante  oppure  si  riduce   a   seguito   della
trasformazione; 
      c)  lo  scarico  delle  acque  meteoriche   provenienti   dalla
superficie trasformata e' recapitato direttamente a mare o in  laguna
o in altro corpo idrico recettore (laghi  e  bacini  idrici  che  non
svolgono funzione anti piena), il  cui  livello  idrico  non  risulta
influenzato in modo apprezzabile dagli apporti meteorici. 
    4. Nel caso  di  trasformazioni  urbanistico-territoriali  aventi
livello di significativita' contenuto,  moderato,  medio,  elevato  e
molto elevato e' obbligatorio l'uso delle buone pratiche  costruttive
di cui all'art. 3,  comma  1,  lettera  c),  compatibilmente  con  le
condizioni ambientali dei luoghi. 
    5.  Nel  caso  di  trasformazioni  fondiarie  aventi  livello  di
significativita' moderato, medio ed  elevato  e'  obbligatorio  l'uso
delle buone pratiche agricole di cui all'art. 3, comma 1, lettera d),
compatibilmente con le condizioni ambientali dei luoghi. 
    6. Nei casi non previsti dai commi  4  e  5  e',  in  ogni  caso,
raccomandato l'uso delle buone pratiche costruttive e agricole di cui
all'art. 3, comma 1, lettere c) e d). 
 
                               Art. 6. 
                 Parere di compatibilita' idraulica 
 
    1. Il parere di compatibilita' idraulica ai fini  dell'invarianza
idraulica o il  motivato  diniego  dello  stesso  sono  emessi  dalla
struttura regionale competente in  materia  di  difesa  del  suolo  o
dall'ente gestore, entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione  dei
piani o dei progetti ai sensi degli articoli  7,  8,  9  e  10.  Tale
termine puo' essere interrotto per una volta ai fini della  richiesta
di eventuali integrazioni, i chiarimenti o pareri collaborativi,  che
devono essere resi entro  trenta  giorni  dalla  richiesta  da  parte
dell'ente competente di cui al comma 1. 
    2. Nel caso in cui la proposta trasformazione sia  di  competenza
comunale ai sensi dell'art. 9, comma 1, il  rispetto  dell'invarianza
idraulica e' dichiarato dal tecnico progettista e il Comune  verifica
che nell'elaborato progettuale siano presenti tale dichiarazione e la
tabella riassuntiva di compatibilita' idraulica. 
    3.  Nei  casi  di  cui  all'art.  5,  comma  3,  il   parere   di
compatibilita' idraulica  e'  sostituito  dall'asseverazione  di  non
significativita' di cui all'art. 3, comma 1, lettera b).  
 
                               Art. 7. 
       Strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti 
 
    1. Nel caso di strumenti urbanistici  comunali  generali  o  loro
varianti di cui all'art.  2,  comma  1,  lettera  a),  il  parere  di
compatibilita'  idraulica  di  cui  all'art.  6,   rilasciato   dalla
struttura regionale competente in materia di  difesa  del  suolo,  e'
vincolante ed e' allegato al parere geologico. 
    2. Ai fini dell'emissione del parere di compatibilita' idraulica,
la struttura regionale competente in materia  di  difesa  del  suolo,
puo'  chiedere  un  parere  collaborativo  all'Ente  gestore  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera j). 
 
                               Art. 8. 
Piani territoriali infraregionali, piani regolatori portuali e  piani
                         attuativi comunali 
 
    1.  Nel  caso  di  piani   territoriali   infraregionali,   piani
regolatori portuali e piani regolatori particolareggiati comunali, di
cui all'art. 2, comma 1, lettera  b),  il  parere  di  compatibilita'
idraulica di cui all'art.  6  rilasciato  dalla  struttura  regionale
competente in materia di  difesa  del  suolo,  e'  vincolante  ed  e'
propedeutico all'adozione del piano. 
    2. Ai fini dell'emissione del parere di compatibilita' idraulica,
la struttura regionale competente in materia  di  difesa  del  suolo,
puo'  chiedere  un  parere  collaborativo  all'ente  gestore  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera j). 
 
                               Art. 9. 
                         Interventi edilizi 
 
    1. Nel caso di progetti di interventi edilizi di cui all'art.  2,
comma 1, lettere c) e d), lo studio di  compatibilita'  idraulica  e'
propedeutico l'approvazione dei progetti e  il  rilascio  del  titolo
abilitativo edilizio e' subordinata alla presentazione  dello  studio
di compatibilita' idraulica di cui all'art. 4. 
    2.  Nel  caso  in  cui  il  livello  di  significativita'   della
trasformazione causata dall'intervento edilizio sia moderato o medio,
ai fini della verifica della compatibilita' idraulica il comune  puo'
chiedere un parere collaborativo all'ente gestore di cui  all'art.  3
comma 1 lettera j). 
    3.  Nel  caso  in  cui  il  livello  di  significativita'   della
trasformazione causata dall'intervento edilizio sia elevato  o  molto
elevato, il Comune trasmette lo studio  di  compatibilita'  idraulica
all'ente gestore ai fini dell'emissione del parere di  compatibilita'
idraulica  di  cui  all'art.  6  che  sara'   recepito   nel   titolo
abilitativo.  
 
                              Art. 10. 
                      Trasformazioni fondiarie 
 
    1. Nel caso di progetti di interventi di trasformazione fondiaria
di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), il parere  di  compatibilita'
idraulica  di  cui  all'art.  6,  rilasciato  dall'ente  gestore   e'
vincolante ed e' propedeutico all'approvazione del progetto. 
    2.  Nel  caso  in  cui  il  livello  di  significativita'   della
trasformazione causata dall'intervento  di  trasformazione  fondiaria
sia elevato, l'ente gestore trasmette  lo  studio  di  compatibilita'
idraulica e il parere  di  compatibilita'  idraulica  alla  struttura
regionale competente in materia di difesa del  suolo  ai  fini  della
pianificazione di bacino.  
 
                              Art. 11. 
                        Piano di manutenzione 
 
    1. I dispositivi  di  compensazione,  gli  eventuali  dispositivi
idraulici  inclusi  i  manufatti  accessori  per  il  loro   corretto
funzionamento, gli interventi realizzati secondo  le  buone  pratiche
costruttive  e  agricole,  finalizzati  al  rispetto  del   principio
dell'invarianza idraulica, contribuiscono alla messa in sicurezza del
territorio sotto il profilo idrologico e idraulico rientrano  tra  le
opere di urbanizzazione primaria di  cui  all'art.  5,  comma  2  del
«Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009, n.
19 "Codice regionale  dell'edilizia"»  emanato  con  il  decreto  del
Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 018/Pres.. 
    2.  La  previsione  di  realizzazione  dei  dispositivi  e  degli
interventi di cui al comma 1 e' condizione  necessaria  ai  fini  del
rilascio del titolo edilizio ed e' contestuale  all'attuazione  delle
trasformazioni. 
    3. I dispositivi  e  gli  interventi  di  cui  al  comma  1  sono
corredati di un piano di  manutenzione  finalizzato  al  mantenimento
dell'efficienza e  dell'efficacia  e  della  medesima  condizione  di
sicurezza idraulica sul territorio, che contiene la descrizione e  la
periodicita'   delle   operazioni   di   manutenzione   ordinaria   e
straordinaria, da eseguire sulle strutture che compongono il  sistema
di drenaggio. 
    4. Il piano di manutenzione di cui al comma 3 e' attuato a cura e
spese dei proprietari delle aree interessate dalle trasformazioni. Al
fine di facilitare le operazioni di manutenzione i proprietari  delle
aree interessate possono stipulare convenzioni con gli enti gestori. 
    5. Ai fini del rispetto del principio di invarianza idraulica,  i
comuni e gli enti pianificatori possono introdurre,  negli  strumenti
di pianificazione di competenza, ulteriori prescrizioni di  dettaglio
coerenti  con  le  peculiarita'  dei  rispettivi  territori  e  delle
problematiche  ad  essi  connesse  nonche'   imporre   vincoli   piu'
restrittivi, rispetto a quanto disposto dal presente regolamento. 
 
                              Art. 12. 
                         Regime transitorio 
 
    1. Il presente regolamento: 
      a)   si   applica   ai    procedimenti    edilizi    instaurati
successivamente alla data di entrata  in  vigore  dello  stesso,  con
esclusione dei casi in  cui,  alla  medesima  data,  sia  stata  gia'
presentata la domanda per il rilascio del permesso  di  costruire,  o
sia stata depositata la segnalazione certificata di inizio  attivita'
- SCIA di cui  all'art.  17  della  legge  regionale  n.  19/2009  in
alternativa al  permesso  di  costruire  di  cui  all'art.  18  della
medesima legge  regionale  n.  19/2009  o  sia  stata  depositata  la
comunicazione di cui all'art. 16-bis della medesima  legge  regionale
n. 19/2009, nonche' degli interventi di  cui  all'art.  17,  comma  9
della legge regionale n. 11/2015; 
      b) non si applica agli  strumenti  urbanistici  comunali  e  ai
piani di cui, rispettivamente, alle lettere  a)  e  b)  del  comma  1
all'art. 2, qualora adottati anteriormente alla data  di  entrata  in
vigore del regolamento stesso; 
      c) non si applica  ai  progetti  di  trasformazione  fondiaria,
qualora presentati anteriormente alla data di entrata in  vigore  del
regolamento stesso. 
 
                              Art. 13. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
(Omissis). 
Visto, Il Vicepresidente: Bolzonello