Allegato Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 13, indennita' a favore di agricoltori delle zone montane, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). (Omissis) Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), disciplina le modalita' di attuazione, degli interventi previsti dal programma di sviluppo rurale 2014-2020 (PSR), per la misura 13 indennita' a favore di agricoltori delle zone montane. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) zona svantaggiata ammissibile: l'area del territorio regionale delimitata ai sensi della direttiva CEE 273/75, come individuata nell'allegato A; b) superficie agricola utilizzata (SAU): la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole, ovvero l'insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli, castagneti da frutto; c) organismo pagatore (OP): agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (soppressione dell'AIMA e istituzione dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59); d) sistema informativo agricolo nazionale (SIAN): portale informatico (www.sian.it) attraverso il quale sono assicurati i servizi necessari alla gestione degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune e sono gestite in modo univoco e certificato tutte le informazioni descrittive delle aziende del comparto agricolo, forestale e della pesca secondo la specifica valenza amministrativa dei diversi dati; e) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173); f) unita' bovine adulte (UBA): unita' di misura convenzionale basata sulla conversione di alcune categorie di animali in equivalenti capi bovini adulti, attraverso l'impiego di opportuni coefficienti basati sul consumo alimentare medio delle varie specie e categorie; g) superficie foraggera: la SAU investita a prati permanenti e pascoli e la SAU destinata alla coltivazione di prodotti agricoli destinati esclusivamente all'alimentazione zootecnica. Art. 3. Aree di intervento 1. Le indennita' previste dalla misura 13 sono concesse per le superfici ricadenti in zona svantaggiata ammissibile del territorio regionale. Art. 4. Strutture competenti 1. Ai fini del presente regolamento, sono individuate le seguenti strutture competenti: a) Autorita' di gestione (AdG): organismo responsabile della gestione e attuazione del PSR nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; b) struttura responsabile: l'unita' organizzativa responsabile dell'informazione, gestione e coordinamento della misura; c) ufficio attuatore: l'unita' organizzativa, territorialmente competente, responsabile degli adempimenti finalizzati alla elaborazione dell'elenco di cui all'art. 13, comma 4. 2. L'AdG e' individuata nel servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della direzione centrale competente in materia di risorse agricole, forestali e ittiche. 3. La struttura responsabile e' il Servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della direzione centrale di cui al comma 2. 4. L'ufficio attuatore e' il servizio competente in materia di sviluppo comparto agricolo della direzione centrale di cui al comma 2. Art. 5. Requisiti di ammissibilita' dei beneficiari 1. I beneficiari sono gli agricoltori in attivita' di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sui pagamenti diretti e al capo I, sezione III del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 639/2014 del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 e che conducono SAU ricadente in zona svantaggiata ammissibile. Art. 6. Requisito di ammissibilita' per le superfici a pascolo 1. Alla data di presentazione della domanda di aiuto, le superfici a pascolo sono ammesse all'aiuto solo nel caso in cui il beneficiario detenga un numero minimo di UBA per ettaro di superficie foraggera pari a 0,20. Art. 7. Definizione e calcolo dell'indennita' 1. L'indennita' e' un aiuto concesso per la SAU che ricade nella zona svantaggiata ammissibile e che e' condotta in modo continuativo dal beneficiario dal 15 maggio dell'anno di presentazione della domanda fino al 15 maggio dell'anno successivo. 2. Alla SAU di cui al comma 1, si applicano i seguenti parametri di correzione: a) fattore di degressione di cui all'art. 8, commi 1, 2 e 3; b) coefficiente di svantaggio naturale (CSN) di cui all'art. 8, comma 4. 3. Alla superficie risultante dall'applicazione dei parametri di cui al comma 2 e' assegnato un importo ad ettaro in base ai sistemi agricoli di cui all'art. 9. Art. 8. Parametri correttivi della SAU 1. Il fattore di degressione e' applicato in conformita' all'art. 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013. 2. La SAU ricadente in zona svantaggiata ammissibile e' suddivisa in classi di superficie. Ad ogni classe sono applicati i coefficienti di riduzione di cui all'allegato B. 3. Il fattore di degressione e' il risultato del rapporto tra la somma delle SAU ridotte in base alla classe di appartenenza e la SAU complessiva aziendale ricadente in zona svantaggiata ammissibile. 4. Il CSN e' calcolato secondo la metodologia di cui all'allegato C. Art. 9. Sistemi agricoli aziendali 1. Ai fini del calcolo dell'indennita' sono individuati i seguenti sistemi agricoli aziendali: a) aziende orto-floro-frutticole; b) aziende zootecniche; c) altre aziende. 2. Nel sistema agricolo di cui al comma 1, lettera a) sono comprese le aziende in cui la superficie investita a vigneto non e' superiore al 30% della superficie agricola aziendale e che coltivano una o piu' colture orto-floro-frutticole su una superficie complessiva superiore al 15% della superficie agricola aziendale; 3. Nel sistema agricolo di cui al comma 1, lettera b) sono comprese le aziende che non rientrano nel precedente sistema agricolo e che rispettano i seguenti requisiti per l'intero periodo di cui all'art. 7, comma 1: a) detengono UBA; b) mantengono in zona svantaggiata ammissibile le UBA detenute; c) coltivano una superficie minima pari a due ettari di superficie foraggera; d) il rapporto medio UBA/ha di superficie foraggera e' compreso tra 0,20 e 2. 4. Nel sistema agricolo di cui al comma 1, lettera c) sono comprese le aziende che non rientrano nei precedenti sistemi agricoli. 5. Il rapporto UBA/ha di cui al comma 3 lettera d) e' ricavato dal numero di UBA che risultano detenute dal beneficiario in banca dati nazionale (BDN) e dalle superfici foraggere risultanti dal fascicolo aziendale del medesimo. Art. 10. Intensita' dell'indennita' 1. L'indennita' e' pari a: a) euro 240 per il sistema agricolo di cui all'art. 9, comma 1 lettera a); b) euro 180 per il sistema agricolo di cui all'art. 9, comma 1 lettera b); c) euro 75 per il sistema agricolo di cui all'art. 9, comma 1 lettera c). 2. L'indennita' per ettaro di SAU non puo' superare l'importo di euro 450. 3. L'indennita' per ettaro di SAU non puo' essere inferiore all'importo di euro 25. Art. 11. Presentazione della domanda di aiuto 1. Il beneficiario compila, sottoscrive e rilascia la domanda di aiuto, a pena di inammissibilita', in forma telematica, utilizzando le funzionalita' on-line messe a disposizione dall'OP sul SIAN entro il 15 maggio di ogni anno, salvo eventuali proroghe stabilite dai regolamenti europei. 2. Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande rilasciate oltre la data di cui al comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 12. 3. La data di presentazione della domanda di cui al comma 1 e' attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione. 4. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di cui al comma 1 avvengono esclusivamente via PEC. 5. Anteriormente alla presentazione della domanda di cui al comma 1, il beneficiario costituisce o aggiorna il fascicolo aziendale, compilando il piano di coltivazione e indicando obbligatoriamente l'indirizzo PEC. Art. 12. Presentazione tardiva e modifica delle domande 1. A norma dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014 la presentazione di una domanda di aiuto, successiva al termine di cui all'art. 11, comma 1 comporta una riduzione, pari all'1 per cento per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'indennita' ammessa a contributo. Se il ritardo e' superiore a venticinque giorni di calendario, la domanda e' considerata irricevibile. 2. Le riduzioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 17. 3. Dopo il termine di cui all'art. 11, comma 1 il beneficiario e' autorizzato a presentare la domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014. Art. 13. Attivita' dell'Ufficio attuatore 1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 4, l'ufficio attuatore si avvale delle procedure informatiche predisposte dall'OP sul portale SIAN. 2. L'ufficio attuatore, attraverso le procedure informatiche di cui al comma 1, effettua: a) la verifica del rispetto delle modalita' di presentazione delle domande ai sensi degli articoli 11 e 12; b) la richiesta via PEC di eventuali integrazioni; c) la verifica dei requisiti dell'ammissibilita' all'aiuto; d) per le domande che dal sistema SIAN risultano non ammissibili a contributo, le comunicazioni via PEC delle motivazioni ostative all'accoglimento delle domande medesime, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000. 3. L'ufficio attuatore, entro centocinquanta giorni dalla data di apertura delle procedure informatiche da parte dell'OP, redige l'elenco dei beneficiari che risultano in possesso dei requisiti per l'ammissibilita' alla misura, comunica via PEC a ciascun beneficiario l'esito dell'attivita' svolta e trasmette l'elenco medesimo all'AdG. 4. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al comma 3, l'AdG lo trasmette all'OP. Art. 14. Ritiro delle domande 1. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, una domanda di aiuto puo' essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento. 2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, in formato elettronico sul SIAN. 3. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, non e' ammesso il ritiro della domanda aiuto se il beneficiario e' gia' stato informato: a) che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di cui al comma 1; b) che e' soggetto a controllo in loco; c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario. 4. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, il ritiro della domanda di cui al comma 1 riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata. Art. 15. Errori palesi 1. Le domande di aiuti e gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dall'ufficio attuatore, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purche' il beneficiario abbia agito in buona fede. 2. Sono errori palesi quelli che: a) attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata; b) possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'ufficio attuatore o dell'organismo pagatore. 3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'ufficio stesso. Art. 16. Casi di esclusione dall'aiuto 1. L'aiuto e' escluso nei seguenti casi: a) mancato mantenimento dei requisiti di cui all'art. 5 in modo continuativo fino alla data del 15 maggio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda; b) mancata conduzione delle particelle presenti nella domanda di aiuto in modo continuativo fino alla data del 15 maggio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda medesima, limitatamente alle singole particelle per le quali non e' mantenuta la conduzione. Art. 17. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali 1. Ai sensi dell'art. 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013, il beneficiario puo' essere esonerato dalla restituzione degli aiuti nei seguenti casi: a) decesso del beneficiario; b) incapacita' professionale di lunga durata del beneficiario; c) calamita' naturale grave che colpisce seriamente l'azienda; d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento; e) epizoozia o fitopatia che colpiscono la totalita' o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario; f) esproprio della totalita' o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda. 2. Il beneficiario, gli eredi o il tutore legale del medesimo comunicano via PEC all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui sono in condizioni di farlo. Art. 18. Abrogazione 1. Sono abrogati i seguenti regolamenti: a) il decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2016, n. 71 (Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 13, indennita' a favore di agricoltori delle zone montane, del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); b) il decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2017, n. 286 (Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 13, indennita' a favore di agricoltori delle zone montane, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2016, n. 71). Art. 19. Norma transitoria 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i regolamenti di cui all'art. 18 continuano ad applicarsi ai procedimenti avviati ai sensi dei medesimi regolamenti. 2. Per le domande di aiuto presentate nell'annualita' 2017 ai sensi dei regolamenti di cui all'art. 18, si applicano le intensita' di aiuto di cui all'art. 10 del presente regolamento. 3. Le domande di aiuto riferite alle superfici condotte nel Comune di Sappada sono ammissibili subordinatamente alla conclusione con esito positivo delle procedure di modifica del Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Art. 20. Disposizione di rinvio 1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applica la normativa europea in materia di sostegno allo sviluppo rurale, in particolare, i regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013 ed i relativi regolamenti comunitari delegati e di esecuzione, nonche' il PSR 2014-2020 e la legge regionale n. 7/2000. Art. 21. Trattamento dei dati personali 1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'art. 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Art. 22. Rinvio dinamico 1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 23. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis)