Allegato 
 
Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 13, indennita'  a
  favore di agricoltori delle zone montane, del Programma di sviluppo
  rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia  Giulia,  ai
  sensi dell'art. 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
  europeo e del Consiglio del 17 dicembre  2013,  sul  sostegno  allo
  sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo
  rurale (FEASR). 
 
(Omissis) 
 
 
                               Art. 1. 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 31 del regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  17
dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte  del  Fondo
europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) e  dell'art.  30  della  legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia  di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso),  disciplina  le
modalita' di attuazione, degli interventi previsti dal  programma  di
sviluppo rurale 2014-2020 (PSR), per la misura 13 indennita' a favore
di agricoltori delle zone montane. 
 
 
                               Art. 2. 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
      a)  zona  svantaggiata  ammissibile:  l'area   del   territorio
regionale delimitata  ai  sensi  della  direttiva  CEE  273/75,  come
individuata nell'allegato A; 
      b)  superficie  agricola  utilizzata   (SAU):   la   superficie
investita ed effettivamente utilizzata in  coltivazioni  propriamente
agricole,  ovvero  l'insieme  dei  terreni  investiti  a  seminativi,
coltivazioni legnose agrarie,  orti  familiari,  prati  permanenti  e
pascoli, castagneti da frutto; 
      c) organismo  pagatore  (OP):  agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura (AGEA) istituita ai  sensi  del  decreto  legislativo  27
maggio  1999,  n.   165   (soppressione   dell'AIMA   e   istituzione
dell'agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura  (AGEA),  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59); 
      d)  sistema  informativo  agricolo  nazionale  (SIAN):  portale
informatico (www.sian.it)  attraverso  il  quale  sono  assicurati  i
servizi necessari alla gestione  degli  adempimenti  derivanti  dalla
politica agricola comune e sono gestite in modo univoco e certificato
tutte  le  informazioni  descrittive  delle  aziende   del   comparto
agricolo, forestale  e  della  pesca  secondo  la  specifica  valenza
amministrativa dei diversi dati; 
      e)  fascicolo  aziendale:  modello   riepilogativo   dei   dati
dell'azienda agricola, di cui all'art. 9 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (regolamento recante  norme
per l'istituzione della carta  dell'agricoltore  e  del  pescatore  e
dell'anagrafe delle aziende agricole,  in  attuazione  dell'art.  14,
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173); 
      f) unita' bovine adulte (UBA): unita' di  misura  convenzionale
basata  sulla  conversione  di  alcune  categorie   di   animali   in
equivalenti capi bovini adulti,  attraverso  l'impiego  di  opportuni
coefficienti basati sul consumo alimentare medio delle varie specie e
categorie; 
      g) superficie foraggera: la SAU investita a prati permanenti  e
pascoli e la SAU destinata alla  coltivazione  di  prodotti  agricoli
destinati esclusivamente all'alimentazione zootecnica. 
 
 
                               Art. 3. 
                         Aree di intervento 
 
    1. Le indennita' previste dalla misura 13 sono  concesse  per  le
superfici ricadenti in zona svantaggiata ammissibile  del  territorio
regionale. 
 
 
                               Art. 4. 
                        Strutture competenti 
 
    1. Ai fini del presente regolamento, sono individuate le seguenti
strutture competenti: 
      a) Autorita' di gestione (AdG):  organismo  responsabile  della
gestione e attuazione  del  PSR  nel  rispetto  di  quanto  stabilito
dall'art. 125  del  regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 
      b) struttura responsabile: l'unita' organizzativa  responsabile
dell'informazione, gestione e coordinamento della misura; 
      c) ufficio attuatore: l'unita' organizzativa,  territorialmente
competente,   responsabile   degli   adempimenti   finalizzati   alla
elaborazione dell'elenco di cui all'art. 13, comma 4. 
    2. L'AdG e' individuata nel servizio  competente  in  materia  di
politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della direzione
centrale competente in  materia  di  risorse  agricole,  forestali  e
ittiche. 
    3. La struttura responsabile e' il Servizio competente in materia
di politiche  rurali  e  sistemi  informativi  in  agricoltura  della
direzione centrale di cui al comma 2. 
    4. L'ufficio attuatore e' il servizio competente  in  materia  di
sviluppo comparto agricolo della direzione centrale di cui  al  comma
2. 
 
 
                               Art. 5. 
             Requisiti di ammissibilita' dei beneficiari 
 
    1. I  beneficiari  sono  gli  agricoltori  in  attivita'  di  cui
all'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013 sui pagamenti diretti e al capo I,
sezione III  del  regolamento  delegato  (UE)  della  Commissione  n.
639/2014 del 11  marzo  2014  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.
1307/2013  e  che  conducono  SAU  ricadente  in  zona   svantaggiata
ammissibile. 
 
 
                               Art. 6. 
       Requisito di ammissibilita' per le superfici a pascolo 
 
    1.  Alla  data  di  presentazione  della  domanda  di  aiuto,  le
superfici a pascolo sono ammesse all'aiuto solo nel caso  in  cui  il
beneficiario detenga un numero minimo di UBA per ettaro di superficie
foraggera pari a 0,20. 
 
 
                               Art. 7. 
                Definizione e calcolo dell'indennita' 
 
    1. L'indennita' e' un aiuto concesso per la SAU che ricade  nella
zona svantaggiata ammissibile e che e' condotta in modo  continuativo
dal beneficiario dal  15  maggio  dell'anno  di  presentazione  della
domanda fino al 15 maggio dell'anno successivo. 
    2. Alla SAU di cui al comma 1, si applicano i seguenti  parametri
di correzione: 
      a) fattore di degressione di cui all'art. 8, commi 1, 2 e 3; 
      b) coefficiente di svantaggio naturale (CSN) di cui all'art. 8,
comma 4. 
    3. Alla superficie risultante dall'applicazione dei parametri  di
cui al comma 2 e' assegnato un importo ad ettaro in base  ai  sistemi
agricoli di cui all'art. 9. 
 
 
                               Art. 8. 
                   Parametri correttivi della SAU 
 
    1. Il fattore di degressione e' applicato in conformita' all'art.
31, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013. 
    2. La SAU ricadente in zona svantaggiata ammissibile e' suddivisa
in classi di superficie. Ad ogni classe sono applicati i coefficienti
di riduzione di cui all'allegato B. 
    3. Il fattore di degressione e' il risultato del rapporto tra  la
somma delle SAU ridotte in base alla classe di appartenenza e la  SAU
complessiva aziendale ricadente in zona svantaggiata ammissibile. 
    4. Il CSN e' calcolato secondo la metodologia di cui all'allegato
C. 
 
 
                               Art. 9. 
                     Sistemi agricoli aziendali 
 
    1.  Ai  fini  del  calcolo  dell'indennita'  sono  individuati  i
seguenti sistemi agricoli aziendali: 
      a) aziende orto-floro-frutticole; 
      b) aziende zootecniche; 
      c) altre aziende. 
    2. Nel sistema agricolo di  cui  al  comma  1,  lettera  a)  sono
comprese le aziende in cui la superficie investita a vigneto  non  e'
superiore al 30% della superficie agricola aziendale e che  coltivano
una  o  piu'  colture   orto-floro-frutticole   su   una   superficie
complessiva superiore al 15% della superficie agricola aziendale; 
    3. Nel sistema agricolo di  cui  al  comma  1,  lettera  b)  sono
comprese le aziende che non rientrano nel precedente sistema agricolo
e che rispettano i seguenti requisiti per  l'intero  periodo  di  cui
all'art. 7, comma 1: 
      a) detengono UBA; 
      b) mantengono in zona svantaggiata ammissibile le UBA detenute; 
      c) coltivano  una  superficie  minima  pari  a  due  ettari  di
superficie foraggera; 
      d) il rapporto medio UBA/ha di superficie foraggera e' compreso
tra 0,20 e 2. 
    4. Nel sistema agricolo di  cui  al  comma  1,  lettera  c)  sono
comprese  le  aziende  che  non  rientrano  nei  precedenti   sistemi
agricoli. 
    5. Il rapporto UBA/ha di cui al comma 3 lettera  d)  e'  ricavato
dal numero di UBA che risultano detenute dal  beneficiario  in  banca
dati nazionale (BDN)  e  dalle  superfici  foraggere  risultanti  dal
fascicolo aziendale del medesimo. 
 
 
                              Art. 10. 
                     Intensita' dell'indennita' 
 
    1. L'indennita' e' pari a: 
      a) euro 240 per il sistema agricolo di cui all'art. 9, comma  1
lettera a); 
      b) euro 180 per il sistema agricolo di cui all'art. 9, comma  1
lettera b); 
      c) euro 75 per il sistema agricolo di cui all'art. 9,  comma  1
lettera c). 
    2. L'indennita' per ettaro di SAU non puo' superare l'importo  di
euro 450. 
    3. L'indennita' per ettaro  di  SAU  non  puo'  essere  inferiore
all'importo di euro 25. 
 
 
                              Art. 11. 
                Presentazione della domanda di aiuto 
 
    1. Il beneficiario compila, sottoscrive e rilascia la domanda  di
aiuto, a pena di inammissibilita', in forma  telematica,  utilizzando
le funzionalita' on-line messe a disposizione dall'OP sul SIAN  entro
il 15 maggio di ogni anno, salvo  eventuali  proroghe  stabilite  dai
regolamenti europei. 
    2. Non  sono  accettate  e  quindi  ritenute  valide  le  domande
rilasciate oltre la data di cui al comma  1,  salvo  quanto  previsto
dall'art. 12. 
    3. La data di presentazione della domanda di cui al  comma  1  e'
attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda  stessa
tramite  portale  SIAN,  trascritta  nella   ricevuta   di   avvenuta
presentazione. 
    4. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di cui al comma 1
avvengono esclusivamente via PEC. 
    5. Anteriormente alla presentazione della domanda di cui al comma
1, il beneficiario costituisce o  aggiorna  il  fascicolo  aziendale,
compilando il piano di  coltivazione  e  indicando  obbligatoriamente
l'indirizzo PEC. 
 
 
                              Art. 12. 
           Presentazione tardiva e modifica delle domande 
 
    1. A norma dell'art. 13  del  regolamento  (UE)  n.  640/2014  la
presentazione di una domanda di aiuto, successiva al termine  di  cui
all'art. 11, comma 1 comporta una riduzione, pari all'1 per cento per
ogni  giorno  lavorativo  di  ritardo   dell'indennita'   ammessa   a
contributo. Se il  ritardo  e'  superiore  a  venticinque  giorni  di
calendario, la domanda e' considerata irricevibile. 
    2. Le riduzioni di cui al comma 1 non si  applicano  ai  casi  di
forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 17. 
    3. Dopo il termine di cui all'art. 11, comma 1 il beneficiario e'
autorizzato a presentare la domanda di modifica ai sensi dell'art. 15
del regolamento (UE) n. 809/2014  della  Commissione  del  17  luglio
2014. 
 
 
                              Art. 13. 
                  Attivita' dell'Ufficio attuatore 
 
    1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 4, l'ufficio
attuatore si avvale delle procedure informatiche predisposte  dall'OP
sul portale SIAN. 
    2. L'ufficio attuatore, attraverso le procedure  informatiche  di
cui al comma 1, effettua: 
      a) la verifica del rispetto delle  modalita'  di  presentazione
delle domande ai sensi degli articoli 11 e 12; 
      b) la richiesta via PEC di eventuali integrazioni; 
      c) la verifica dei requisiti dell'ammissibilita' all'aiuto; 
      d)  per  le  domande  che  dal  sistema  SIAN   risultano   non
ammissibili a contributo, le comunicazioni via PEC delle  motivazioni
ostative all'accoglimento delle domande medesime, ai sensi  dell'art.
16-bis della legge regionale n. 7/2000. 
    3. L'ufficio attuatore, entro centocinquanta giorni dalla data di
apertura  delle  procedure  informatiche  da  parte  dell'OP,  redige
l'elenco dei beneficiari che risultano in possesso dei requisiti  per
l'ammissibilita' alla misura, comunica via PEC a ciascun beneficiario
l'esito dell'attivita' svolta e trasmette l'elenco medesimo all'AdG. 
    4. Entro trenta giorni dal  ricevimento  dell'elenco  di  cui  al
comma 3, l'AdG lo trasmette all'OP. 
 
 
                              Art. 14. 
                        Ritiro delle domande 
 
    1.  Ai  sensi  dell'art.  3,  paragrafo  1,  del  regolamento  di
esecuzione (UE)  n.  809/2014,  una  domanda  di  aiuto  puo'  essere
ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento. 
    2. Il beneficiario presenta la  domanda  di  ritiro,  in  formato
elettronico sul SIAN. 
    3.  Ai  sensi  dell'art.  3,  paragrafo  2,  del  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 809/2014, non e' ammesso il ritiro  della  domanda
aiuto se il beneficiario e' gia' stato informato: 
      a) che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di cui
al comma 1; 
      b) che e' soggetto a controllo in loco; 
      c) che dal controllo  in  loco  effettuato  sono  emerse  delle
inadempienze imputabili al beneficiario. 
    4.  Ai  sensi  dell'art.  3,  paragrafo  3,  del  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 809/2014, il ritiro della domanda di cui al  comma
1 riporta il beneficiario nella situazione in cui  si  trovava  prima
della presentazione della domanda ritirata. 
 
 
                              Art. 15. 
                            Errori palesi 
 
    1. Le domande di aiuti e gli eventuali  documenti  giustificativi
possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento  dopo  essere
stati  presentati  in  caso  di  errori  palesi,  riconosciuti   tali
dall'ufficio attuatore, sulla base di una valutazione complessiva del
caso particolare e purche' il beneficiario abbia agito in buona fede. 
    2. Sono errori palesi quelli che: 
      a) attengono al mero errore  materiale  di  compilazione  delle
domande o dei suoi allegati, la cui  evidenza  scaturisce  dall'esame
della documentazione presentata; 
      b) possono essere individuati agevolmente durante un  controllo
amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui  alla
lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o  altra  documentazione
in possesso dell'ufficio attuatore o dell'organismo pagatore. 
    3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con  atto
dell'ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito
di indicazione dell'ufficio stesso. 
 
 
                              Art. 16. 
                    Casi di esclusione dall'aiuto 
 
    1. L'aiuto e' escluso nei seguenti casi: 
      a) mancato mantenimento dei requisiti di cui all'art. 5 in modo
continuativo fino alla data del  15  maggio  dell'anno  successivo  a
quello di presentazione della domanda; 
      b) mancata conduzione delle particelle presenti  nella  domanda
di aiuto in modo continuativo fino alla data del 15 maggio  dell'anno
successivo  a  quello  di  presentazione  della   domanda   medesima,
limitatamente alle singole particelle per le quali non  e'  mantenuta
la conduzione. 
 
 
                              Art. 17. 
          Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali 
 
    1.  Ai  sensi  dell'art.  2  paragrafo  2  del  regolamento  (UE)
1306/2013, il beneficiario puo' essere esonerato  dalla  restituzione
degli aiuti nei seguenti casi: 
      a) decesso del beneficiario; 
      b) incapacita' professionale di lunga durata del beneficiario; 
      c) calamita' naturale grave che colpisce seriamente l'azienda; 
      d)  distruzione  fortuita  dei  fabbricati  aziendali   adibiti
all'allevamento; 
      e) epizoozia o fitopatia che  colpiscono  la  totalita'  o  una
parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del
beneficiario; 
      f)  esproprio  della  totalita'  o  di  una  parte  consistente
dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto  alla  data
di presentazione della domanda. 
    2. Il beneficiario, gli eredi o il  tutore  legale  del  medesimo
comunicano via PEC all'ufficio attuatore i casi di forza  maggiore  e
le circostanze eccezionali,  allegando  la  relativa  documentazione,
entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui sono in condizioni
di farlo. 
 
 
                              Art. 18. 
                             Abrogazione 
 
    1. Sono abrogati i seguenti regolamenti: 
      a) il decreto del Presidente della Regione 14 aprile  2016,  n.
71  (Regolamento  di  attuazione  per  l'accesso  alla   misura   13,
indennita' a favore di agricoltori delle zone montane, del  programma
di sviluppo rurale 2014-2020 della  Regione  Autonoma  Friuli-Venezia
Giulia, ai sensi dell'art. 31 del regolamento (UE) n.  1305/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte  del  fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale (FEASR); 
      b) il decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2017, n.
286  (Regolamento  di  modifica  al  regolamento  di  attuazione  per
l'accesso alla misura 13, indennita' a favore  di  agricoltori  delle
zone montane,  del  Programma  di  sviluppo  rurale  2014-2020  della
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai  sensi  dell'art.  31  del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte  del
fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale  (FEASR)  emanato  con
decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2016, n. 71). 
 
 
                              Art. 19. 
                          Norma transitoria 
 
    1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i regolamenti  di  cui
all'art. 18 continuano ad applicarsi ai procedimenti avviati ai sensi
dei medesimi regolamenti. 
    2. Per le domande di aiuto  presentate  nell'annualita'  2017  ai
sensi dei regolamenti di cui all'art. 18, si applicano le  intensita'
di aiuto di cui all'art. 10 del presente regolamento. 
    3. Le domande di  aiuto  riferite  alle  superfici  condotte  nel
Comune di Sappada sono ammissibili subordinatamente alla  conclusione
con esito positivo delle  procedure  di  modifica  del  Programma  di
sviluppo rurale 2014-2020. 
 
 
                              Art. 20. 
                       Disposizione di rinvio 
 
    1. Per  quanto  non  previsto  dalle  disposizioni  del  presente
regolamento si applica la normativa europea in  materia  di  sostegno
allo  sviluppo  rurale,  in  particolare,  i  regolamenti   (UE)   n.
1303/2013,  n.  1305/2013,  1306/2013,  1307/2013   ed   i   relativi
regolamenti comunitari delegati  e  di  esecuzione,  nonche'  il  PSR
2014-2020 e la legge regionale n. 7/2000. 
 
 
                              Art. 21. 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Il trattamento dei dati  personali  avviene  nel  rispetto  di
quanto previsto all'art. 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013. 
 
 
                              Art. 22. 
                           Rinvio dinamico 
 
    1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi  e  ai  regolamenti
contenuto nel presente regolamento si  intende  effettuato  al  testo
vigente dei medesimi,  comprensivo  delle  modifiche  e  integrazioni
intervenute successivamente alla loro emanazione. 
 
 
                              Art. 23. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 
(Omissis)