Allegato 
 
Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi
  per il riconoscimento della  qualifica  di  Ecomuseo  di  interesse
  regionale ed i criteri  e  le  modalita'  per  la  concessione  dei
  contributi previsti dalla legge regionale 20  giugno  2006,  n.  10
  (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia) 
 
(Omissis). 
 
                               Capo I 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1. Il presente regolamento, in  attuazione  degli  articoli  2  e
4-bis, della legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli
Ecomusei del  Friuli  Venezia  Giulia  )  e  successive  modifiche  e
integrazioni, di seguito chiamata legge,  definisce  i  criteri  e  i
requisiti  minimi   nonche'   le   modalita'   procedurali   per   il
riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse  regionale  e
stabilisce altresi', ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n.
7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento  amministrativo
e diritto di accesso), i criteri e le modalita'  per  la  concessione
dei contributi previsti dalla legge nel settore ecomuseale. 
 
                               Capo II 
 
 
        Riconoscimento degli Ecomusei di interesse regionale 
 
 
                               Art. 2. 
 
 
               Requisiti minimi per il riconoscimento 
 
    1. Ai fini del riconoscimento  della  qualifica  di  Ecomuseo  di
interesse  regionale  e'  necessario  il  possesso,  da  parte  delle
iniziative  ecomuseali  esistenti  nella   regione,   come   definite
dall'art. 1, comma 2, della legge, dei seguenti requisiti  minimi  di
natura oggettiva e soggettiva: 
    a) essere riferite ad un ambito territoriale dotato di: 
      1)  caratteristiche  di  omogeneita'  culturale,  geografica  e
paesaggistica tali da renderlo configurabile come un'unita'  spaziale
con  una  propria  peculiare  identita',  differenziata  dagli  altri
contesti territoriali, limitrofi e lontani; 
      2)  beni  di  comunita',  ovvero  di   elementi   patrimoniali,
materiali e immateriali, naturalistici, culturali  ed  ambientali  di
riconosciuto valore, in primo luogo per la  stessa  comunita'  locale
che vi e' radicata; 
    b) essere promosse o gestite da: 
      1) enti locali, in forma singola o associata; 
      2) Associazioni o fondazioni culturali e  ambientaliste,  senza
scopo di lucro, appositamente costituite per la promozione e gestione
dell'iniziativa ecomuseale o che abbiano come oggetto  statutario  le
finalita' di cui all'art. 1, comma 3, della legge; 
    c) essere di fatto gia' operative da almeno tre  anni,  ancorche'
siano intervenuti cambiamenti dell'ente gestore dell'iniziativa,  sul
territorio  di  riferimento  mediante  lo  sviluppo  di  un  organico
progetto  culturale,  coinvolgente  in  modo  significativo   diverse
espressioni  istituzionali,  socioeconomiche  e   aggregative   della
comunita'  locale  nello  stabile  svolgimento  di   una   pluralita'
integrata di azioni coerenti con le  finalita'  di  cui  all'art.  1,
comma 3 della legge; 
    d) disporre di itinerari di visita e di almeno un  luogo,  aperto
al pubblico, di interpretazione, documentazione e informazione. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                       Criteri di valutazione 
 
    1. Al fine del riconoscimento  della  qualifica  di  Ecomuseo  di
interesse regionale, alle  iniziative  ecomuseali  che  risultano  in
possesso dei requisiti minimi  prescritti  dall'art.  2  si  provvede
altresi' alla valutazione: 
    a) del  carattere  marginale  dell'area  in  cui  e'  situato  il
territorio di riferimento, in considerazione dei problemi strutturali
e di riconversione economico-produttiva nonche' delle  situazioni  di
disagio sociale in essa presenti, e tenuto conto della  delimitazione
delle zone svantaggiate del  territorio  regionale  operata  ai  fini
dell'accesso agli strumenti di finanziamento comunitario vigenti; 
    b) dell'assenza sul medesimo territorio di altri Ecomusei,  fatti
salvi quelli di natura esclusivamente tematica. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                      Domanda di riconoscimento 
 
    1. Gli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera  b),  gestori  di
un'iniziativa ecomuseale per la quale intendono ottenere la qualifica
di  Ecomuseo  di   interesse   regionale,   presentano   domanda   di
riconoscimento al servizio regionale competente in  materia  di  beni
culturali, di seguito denominato servizio, nel periodo  compreso  tra
il 1° e il 30 novembre, a pena di inammissibilita'. 
    2. La domanda, redatta in conformita' al  modello  approvato  con
decreto  del  direttore  centrale  competente  in  materia  di   beni
culturali, da pubblicare nel sito ufficiale  della  Regione  autonoma
Friuli Venezia Giulia, e' sottoscritta a pena di inammissibilita' dal
legale rappresentante dell'ente interessato ovvero da altro  soggetto
a cio' legittimato o delegato, ovvero, nel caso di piu'  Enti  locali
associati, dal legale rappresentante dell'ente competente  ovvero  da
altro soggetto di detto ente a cio' legittimato  o  delegato,  ed  e'
corredata a pena di inammissibilita' della  seguente  documentazione,
specificata nel modello medesimo: 
    a)  dichiarazione  attestante  la  denominazione  attuale  e   la
decorrenza dell'operativita' effettiva  della  iniziativa  ecomuseale
interessata; 
    b) relazione illustrativa dettagliata della realta' ecomuseale di
cui trattasi, dalla  quale  risultino  in  particolare:  la  missione
specifica e caratteristica; la  delimitazione  e  le  caratteristiche
ambientali,    naturalistiche,    paesaggistiche,    economiche     e
socio-culturali dell'area territoriale interessata; le modalita'  del
coinvolgimento della comunita' locale nel processo di attivazione del
progetto di tutela e valorizzazione complessiva dell'area stessa;  le
attivita'   e   le   specifiche   iniziative    svolte    dall'inizio
dell'operativita'; le eventuali, specifiche forme  di  collaborazione
gia' avviate con Enti locali, singoli o associati, con le istituzioni
scolastiche nonche' con altri enti pubblici e  privati  operanti  sul
territorio  e  con  istituzioni  universitarie  e  scientifiche;   le
condizioni,  le  modalita'  e  l'ampiezza  della  fruizione  e  della
partecipazione  da  parte  delle  comunita'  e  le  eventuali  misure
adottate per il relativo monitoraggio; la consistenza della dotazione
strutturale;   l'entita'   delle   risorse   umane,   finanziarie   e
organizzative disponibili; 
    c) piano di sviluppo pluriennale, con estensione  minima  ai  tre
anni successivi a quello di presentazione della  domanda,  nel  quale
sono  evidenziati  gli  obiettivi  di  tutela  e  valorizzazione   da
perseguire e le relative strategie  organizzative  e  di  azione,  le
attivita' e  le  specifiche  iniziative  da  realizzare,  nonche'  le
risorse a tal fine previste; 
    d)  descrizione  e  rappresentazione  grafica  del  marchio  gia'
utilizzato ovvero del marchio proposto ai fini della sua assegnazione
ufficiale in sede di riconoscimento. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                             Istruttoria 
 
    1. L'istruttoria delle domande di riconoscimento comprende: 
    a) l'accertamento dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art.
4; 
    b) l'accertamento, sulla  base  della  documentazione  pervenuta,
della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma  1,  lettere
a) e d); 
    c) l'accertamento della presenza, nella realta' ecomuseale di cui
trattasi, dei connotati relativi al requisito  indicato  all'art.  2,
comma 1, lettera c); a tal fine si considera la durata dell'effettiva
operativita',  prescindendo  dalla  data  di   formale   costituzione
dell'ente gestore; l'operativita' viene valutata  tenendo  conto,  in
particolare, dei seguenti elementi: 
      1) rilevanza, numero, durata  e  continuita'  delle  iniziative
realizzate e in corso e natura, ampiezza e caratteristiche di  quelle
programmate; 
      2) grado di approfondimento dell'indagine per  l'individuazione
dei beni di comunita', nel cui ambito e' prioritariamente considerato
lo  stato  di  avanzamento,  nell'ordine,  della  catalogazione,  del
censimento o della ricognizione dei beni stessi; 
      3) livello di intensita'  del  coinvolgimento  della  comunita'
locale nel progetto ecomuseale, attestato dalle convenzioni o  intese
stipulate o previste con altri enti, pubblici o privati, operanti sul
territorio di riferimento, e dallo sviluppo, tra l'ente gestore e  la
collettivita', di forme di collaborazione o di concertazione  tra  le
quali sono prioritariamente considerate,  nell'ordine,  l'attivazione
della metodologia di Agenda 21 e la costituzione di forum  ovvero  di
tavoli di lavoro permanenti; 
      4)  esistenza  di  rapporti  di  collaborazione  e  di  scambio
culturale gia' consolidati o in fase di avvio con altri Ecomusei gia'
attivi anche in altre regioni italiane ed europee; 
      5)  adeguatezza  delle  strutture  e  stabilita'   dell'assetto
organizzativo attuale e relative potenzialita' di sviluppo; 
    d) le valutazioni in applicazione dei criteri di cui all'art. 3. 
    2. Al fine degli accertamenti e delle  valutazioni  di  cui  alle
lettere b), c) e d) del comma 1, il servizio si  avvale  dell'apporto
specialistico del servizio competente in  materia  di  catalogazione,
formazione e ricerca dell'ente regionale per il patrimonio  culturale
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC, il quale redige
una relazione sugli esiti degli accertamenti e sulle risultanze delle
valutazioni effettuate. 
 
                               Art. 6. 
 
 
               Parere del Comitato tecnico-scientifico 
                          per gli Ecomusei 
 
    1.  A  seguito  dell'istruttoria  di  cui  all'art.   5   e   del
procedimento di  verifica  sulla  permanenza  dei  requisiti  di  cui
all'art.  8,  il  servizio   sottopone   al   parere   del   Comitato
tecnico-scientifico  di  cui  all'art.  4  della  legge,  di  seguito
chiamato Comitato: 
    a) la relazione redatta dall'ERPAC ai sensi dell'art. 5, comma  2
e quella redatta ai sensi dell'art. 8, comma 3; 
    b) uno schema di programma annuale che: 
      1)  illustra  la  situazione  aggiornata   del   settore,   con
l'evidenza degli Ecomusei gia' riconosciuti e relativamente ai  quali
il procedimento di verifica  sulla  permanenza  dei  requisiti  abbia
avuto esito positivo  e  che  indica  sia  le  iniziative  ecomuseali
risultate in possesso di tutti i requisiti minimi di cui all'art. 2 e
valutate  positivamente  ai   fini   del   riconoscimento,   con   le
denominazioni e i marchi di cui e'  proposta  l'assegnazione  in  via
esclusiva, sia gli Ecomusei  gia'  riconosciuti  e  relativamente  ai
quali il procedimento di  verifica  sulla  permanenza  dei  requisiti
abbia avuto esito negativo  sia  le  iniziative  la  cui  domanda  di
riconoscimento non puo' venire accolta, sia quelle emergenti e ancora
in fase di avvio, che si prevede possano conseguire  detti  requisiti
in un successivo momento della loro evoluzione; 
      2)  detta  le  linee  di  indirizzo  per   l'attuazione   degli
interventi promozionali e di sostegno  di  cui  ai  capi  III  e  IV,
individuando in tale ambito le  specifiche  iniziative  rivolte  alla
formazione e all'aggiornamento culturale degli operatori del settore. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                   Programma annuale e conclusione 
                 del procedimento di riconoscimento 
 
    1. Acquisito il parere  del  Comitato,  lo  schema  di  programma
annuale di  cui  all'art.  6,  comma  1,  lettera  b)  e'  sottoposto
all'approvazione della Giunta regionale. 
    2.  Il  procedimento  di   riconoscimento   si   conclude   entro
centottanta giorni dalla scadenza del termine  per  la  presentazione
delle domande di cui all'art. 4, comma  1,  con  l'approvazione,  con
delibera della Giunta regionale pubblicata sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione, del programma annuale di cui al comma  1,  recante  in
allegato l'elenco aggiornato di tutti gli  Ecomusei  detentori  della
qualifica di "Ecomuseo di interesse regionale». 
    3. A seguito dell'approvazione del Programma di cui al comma 2 il
servizio provvede a comunicare  agli  enti  interessati  l'esito  del
procedimento di riconoscimento. 
 
                               Art. 8. 
 
 
               Verifica sulla permanenza dei requisiti 
                     degli Ecomusei riconosciuti 
 
    1. Il servizio provvede periodicamente ad effettuare la  verifica
sulla  permanenza  dei  requisiti  degli  Ecomusei  riconosciuti   di
interesse regionale e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art.  7,
comma 2. 
    2. Ai fini della verifica di cui al comma  1,  si  provvede  agli
accertamenti e alle valutazioni di cui all'art. 5, comma  1,  lettera
a), b), e  d),  all'accertamento  della  continuita',  ai  sensi  del
medesimo  art.  5,  comma   1,   lettera   c),   della   operativita'
dell'iniziativa ecomuseale, nonche' alla verifica della continuita' e
del grado di sviluppo delle attivita' di promozione socio-culturale e
di tutela e  valorizzazione  del  territorio  svolte  dagli  Ecomusei
stessi, acquisendo dagli enti gestori degli Ecomusei riconosciuti  di
interesse regionale, entro il 30 novembre del secondo anno successivo
a quello del riconoscimento e, in seguito, entro il 30  novembre  del
secondo anno  successivo  a  quello  della  precedente  verifica,  la
documentazione di cui all'art. 4, comma 2 aggiornata. 
    3. Ai fini della verifica di cui  al  comma  1,  il  servizio  si
avvale dell'apporto specialistico del servizio competente in  materia
di catalogazione, formazione e ricerca  dell'ente  regionale  per  il
patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia  Giulia  -
ERPAC, il quale redige una relazione sugli esiti degli accertamenti e
sulle risultanze delle valutazioni e delle verifiche  effettuate  per
le finalita' di cui al comma 2. 
    4. In caso di mancata trasmissione della documentazione di cui al
comma 2 entro il termine ivi previsto, o qualora gli  accertamenti  e
le valutazioni di cui al presente articolo  abbiano  esito  negativo,
viene disposta, previo parere del Comitato, l'esclusione  dall'elenco
degli  Ecomusei  riconosciuti  di  interesse  regionale  per   l'anno
successivo a quello della  scadenza  indicata  al  comma  2  e  viene
dichiarata   l'inammissibilita'   della   domanda    di    contributo
eventualmente presentata per l'anno medesimo. 
    5. Il procedimento di  verifica  si  conclude  entro  centottanta
giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 con  la  delibera
della Giunta regionale di cui all'art. 7, comma  2  che  conferma  la
qualifica di Ecomuseo di interesse regionale o  dispone  l'esclusione
dall'elenco degli Ecomusei riconosciuti di interesse  regionale;  dei
predetti esiti del procedimento di verifica viene data  comunicazione
agli enti gestori interessati. 
    6. Qualora la perdita dei requisiti minimi prescritti dall'art. 2
venga rilevata in  circostanze  diverse  dalla  verifica  di  cui  al
presente articolo, con deliberazione della Giunta  regionale,  previo
parere  del  Comitato,   e'   disposta   l'esclusione   dell'Ecomuseo
interessato   dall'elenco   degli   Ecomusei   riconosciuti   annesso
all'ultimo  programma   approvato,   e   l'importo   del   contributo
eventualmente concesso per l'anno in cui  e'  accertata  la  suddetta
perdita viene  rideterminato  in  proporzione  alla  parte  dell'anno
stesso anteriore alla data della delibera medesima. 
 
                              Capo III 
 
 
                    Contributi per la formazione 
                     degli operatori ecomuseali 
 
 
                               Art. 9. 
 
 
               Oggetto e destinatari degli interventi 
 
    1. Gli interventi di cui all'art. 4-bis,  comma  1,  della  legge
sono attuati mediante la concessione di  contributi,  sulla  base  di
apposite  convenzioni,  a   sostegno   dei   progetti   proposti   da
universita', istituti specializzati e altri enti di studio e  ricerca
senza fine di lucro, qualificati  nel  settore  degli  ecomusei,  per
l'organizzazione e lo svolgimento di  corsi  e  altre  iniziative  di
formazione specialistica e di  aggiornamento,  da  realizzarsi  anche
mediante la partecipazione e lo scambio culturale nei circuiti  degli
Ecomusei gia' attivi in Friuli Venezia Giulia e nelle  altre  regioni
d'Europa, rivolte in primo luogo al personale operante negli Ecomusei
compresi nel programma annuale di cui all'art. 7. 
 
                              Art. 10. 
 
 
              Programmazione e modalita' di attuazione 
 
    1. Le singole iniziative previste dall'art.  9  sono  individuate
nell'ambito del Programma annuale di cui all'art.  7,  che  fissa  il
limite massimo dei rispettivi contributi. 
    2. La convenzione con il soggetto attuatore specifica i  tempi  e
le modalita' di realizzazione dell'iniziativa, determina, sulla  base
della valutazione delle spese ammissibili previste,  l'ammontare  del
contributo e definisce le  relative  modalita'  di  erogazione  e  di
rendicontazione. 
    3. La convenzione contributiva di cui al comma 2 e' stipulata con
l'osservanza  delle  disposizioni  che   disciplinano   i   contratti
dell'Amministrazione regionale. 
    4.  Alla  concessione  e  alla  liquidazione  del  contributo  si
provvede  nei  modi  e  nelle  misure  espressamente  indicati  nella
convenzione stessa. 
    5. E' fatto comunque obbligo al beneficiario di presentare, entro
il  termine  fissato  dal  decreto  di  concessione,   la   relazione
illustrativa dell'iniziativa svolta. 
 
                               Capo IV 
 
 
                Contributi a sostegno degli Ecomusei 
 
 
                              Art. 11. 
 
 
               Intensita' e destinatari dei contributi 
 
    1. Gli interventi di cui all'art. 4-bis,  comma  2,  della  legge
sono attuati mediante la concessione di contributi fino  alla  misura
del 90 per  cento  della  spesa  ammessa  per  la  realizzazione  dei
programmi  annuali  di  attivita'  degli  Ecomusei  riconosciuti   di
interesse regionale ai sensi delle disposizioni di cui al capo II. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                Modalita' e termine di presentazione 
                     delle domande di contributo 
 
    1. Le domande di contributo, redatte in  conformita'  al  modello
approvato con decreto del direttore centrale competente in materia di
beni culturali,  da  pubblicare  nel  sito  web  istituzionale  della
Regione, e sottoscritte,  a  pena  di  inammissibilita',  dal  legale
rappresentante dell'ente gestore dell'Ecomuseo riconosciuto ovvero da
altro soggetto a cio' legittimato o delegato ovvero, nel caso di piu'
enti locali associati, dal legale rappresentante dell'ente competente
ovvero da altro soggetto di detto ente a cio' legittimato o delegato,
sono presentate al servizio, a pena di inammissibilita', nel  periodo
tra il 1° e il 30 novembre dell'anno  antecedente  a  quello  per  il
quale e'  richiesto  il  contributo,  fatto  salvo  quanto  stabilito
dall'art. 6 della legge regionale n. 7/2000. 
    2. Sono legittimati a presentare domanda di contributo  gli  enti
gestori di Ecomusei riconosciuti. 
    3.  Le  domande  di  contributo  sono   corredate   a   pena   di
inammissibilita' della seguente documentazione: 
    a) programma di attivita', recante l'illustrazione delle  singole
iniziative che si prevede di realizzare nell'anno per il quale  viene
richiesto il contributo; 
    b)  piano  economico  preventivo,  che  indichi   i   ricavi,   i
finanziamenti privati e gli altri  contributi  pubblici  diversi  dal
contributo regionale di cui  al  presente  Regolamento  che  verranno
utilizzati per la realizzazione del programma annuale di attivita', e
che specifichi i costi previsti per il medesimo scopo, consistenti in
spese ammissibili ai sensi dell'art. 15, entro i  limiti  percentuali
massimi ivi previsti, distinte fra spese di investimento e  spese  di
parte corrente, nonche' l'eventuale deficit; 
    c) relazione sull'attivita' svolta  nell'esercizio  precedente  a
quello per il quale e' richiesto il contributo, nel caso  di  domande
presentate da enti gestori di Ecomusei gia' finanziate nell'esercizio
medesimo; 
    d) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000  sulla
permanenza dei requisiti richiesti ai fini del  riconoscimento  della
qualifica di «Ecomuseo di interesse regionale». 
 
                              Art. 13. 
 
 
        Cause di inammissibilita' della domanda di contributo 
 
    1. Sono inammissibili le domande di contributo: 
    a) presentate da soggetti diversi  dai  soggetti  legittimati  ai
sensi dell'art. 12, comma 2; 
    b) prive della firma del legale rappresentante dell'ente  gestore
dell'Ecomuseo  riconosciuto  ovvero  di   altro   soggetto   a   cio'
legittimato o delegato ai sensi dell'art. 12, comma 1; 
    c) non inviate nell'arco temporale di cui all'art. 12, comma 1; 
    d) non corredate della documentazione di cui all'art.  12,  comma
3. 
    2.  Le  domande  inammissibili  ai  sensi  del  comma  1  vengono
archiviate;    dell'archiviazione    viene     data     comunicazione
all'interessato. 
 
                              Art. 14. 
 
 
               Istruttoria delle domande di contributo 
 
    1. L'istruttoria delle domande di contributo  si  articola  nelle
seguenti fasi: 
    a) accertamento dei requisiti di ammissibilita' di  cui  all'art.
12, commi 1, 2 e 3; 
    b) verifica dell'ammissibilita' delle spese  indicate  nel  piano
economico di cui all'art. 12, comma 3, lettera b)  e  determinazione,
per ciascuna delle domande in possesso  dei  requisiti  di  cui  alla
lettera a), della spesa  ammessa  a  contributo  calcolata  ai  sensi
dell'art. 15, comma 4; 
    c) determinazione, in  applicazione  dei  criteri  dell'art.  16,
dell'entita'  del  contributo  concedibile  e  predisposizione  dello
schema di riparto delle risorse finanziarie disponibili; 
    d) acquisizione del parere del Comitato sullo schema  di  riparto
delle risorse finanziarie disponibili. 
    2.  A  conclusione  dell'istruttoria,  con  decreto  emanato  dal
direttore centrale competente in materia di cultura entro il  termine
massimo  di  centottanta  giorni  dalla  scadenza  del   termine   di
presentazione delle domande e pubblicato nel sito istituzionale della
Regione, vengono approvati: 
    a)  l'elenco  delle  domande   ammesse   a   finanziamento,   con
l'indicazione  dei  punteggi   rispettivamente   attribuiti   e   del
corrispondente importo del contributo regionale assegnato; 
    b) l'elenco delle domande non ammissibili a finanziamento, con la
sintesi delle motivazioni di non ammissibilita'. 
 
                               Art. 15 
 
 
                  Spese ammissibili e spesa ammessa 
 
    1. Sono  ammissibili  le  spese  che  risultano  pertinenti  allo
svolgimento e allo sviluppo  delle  attivita'  ecomuseali,  che  sono
generate nel periodo di  dodici  mesi  a  decorrere  dal  1°  gennaio
dell'anno per il quale viene presentata la domanda  di  contributo  e
risultano chiaramente riferibili a tale periodo, e  che  sono  pagate
dal beneficiario entro il termine di presentazione del rendiconto. 
    2. In particolare sono ritenute ammissibili le  spese  rientranti
nelle seguenti categorie: 
    a) spese per compensi a consulenti esterni, collaboratori esterni
o fornitori di servizi, incluse le spese accessorie e i  rimborsi  di
spese di viaggio, vitto e alloggio; 
    b) spese promozionali, pubblicitarie, di stampa, per affissioni; 
    c) spese per il noleggio o per la locazione finanziaria  di  beni
indispensabili  e  strumentali  alla  realizzazione  delle  attivita'
ecomuseali; 
    d) spese correnti per l'acquisto di beni e materiali di consumo; 
    e) spese per il pagamento di utenze, canoni di locazione e per il
personale interno all'ente  gestore  dell'Ecomuseo  entro  il  limite
massimo del 20 per cento dell'importo del preventivo di spesa; 
    f) spese per l'acquisto di beni mobili  e  attrezzature  durevoli
entro il limite massimo del 20 per cento dell'importo del  preventivo
di spesa. 
    3. Sono in ogni  caso  inammissibili  le  seguenti  tipologia  di
spesa: 
    a) spese per il riscatto dei beni di cui al comma 2, lettera c); 
    b) spese per oneri finanziari; 
    c) spese per ammende, sanzioni penali, interessi; 
    d) spese per controversie legali; 
    e) tasse e imposte; 
    f) liberalita', necrologi, doni e omaggi; 
    g) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo,  quote
di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e
regionali; 
    h) spese per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA),
salvo che costituisca un costo a carico del soggetto  richiedente  il
contributo. 
    4. La spesa ammessa a contributo e' pari alla differenza  tra  la
somma  delle  spese  ammissibili  e  la   somma   dei   ricavi,   dei
finanziamenti privati e degli altri contributi pubblici  diversi  dal
contributo regionale di cui al presente regolamento. 
 
                              Art. 16. 
 
 
              Criteri per la valutazione delle domande 
         e per la determinazione dell'entita' del contributo 
 
    1. L'entita' del contributo da assegnare agli  enti  gestori  dei
singoli Ecomusei le cui domande sono state  ritenute  ammissibili  e'
determinata: 
    a) ripartendo una quota  pari  al  30  per  cento  delle  risorse
finanziarie disponibili in misura uguale fra tutti gli Ecomusei; 
    b) ripartendo una quota  pari  al  30  per  cento  delle  risorse
finanziarie  disponibili  in  proporzione  all'entita'  della   spesa
ammessa a contributo, determinata ai sensi dell'art. 15, comma 4; 
    c) ripartendo una quota  pari  al  40  per  cento  delle  risorse
finanziarie disponibili in  proporzione  al  punteggio  attribuito  a
ciascun Ecomuseo applicando i criteri  di  cui  all'allegato  A,  che
tengono conto: 
      1)  del  livello  qualitativo  delle  attivita'  previste,   in
relazione all'obiettivo della conservazione e valorizzazione unitaria
dei molteplici valori del territorio  da  salvaguardare,  globalmente
considerato  nei  suoi   diversi   aspetti   storico   e   culturale,
naturalistico   e   paesaggistico,    ambientale,    linguistico    e
demoetnoantropologico (punteggio massimo attribuibile 30/110 punti); 
      2)  del  grado  e  della  modalita'  del  coinvolgimento  delle
comunita' locali  interessate  nella  programmazione  per  l'anno  di
riferimento (punteggio massimo attribuibile 40/110 punti); 
      3)  della  natura,  delle  dimensioni  e   dell'impatto   delle
attivita' gia' svolte nonche' del grado di sviluppo raggiunto,  anche
sul piano dell'assetto organizzativo e  della  dotazione  strumentale
(punteggio massimo attribuibile 40/110 punti). 
    2. L'entita' del contributo da assegnare all'ente gestore di ogni
Ecomuseo non puo' essere  superiore  al  90  per  cento  della  spesa
ammessa a contributo ai sensi dell'art. 15, comma 4. 
    3. Nel caso  in  cui  l'importo  del  contributo  determinato  in
applicazione del comma 1 ecceda il limite massimo di cui al comma  2,
il contributo viene conseguentemente ridotto al 90  per  cento  della
spesa ammessa e la somma residua derivante da  tale  riduzione  viene
ripartita fra gli altri enti assegnatari, in proporzione al punteggio
ad essi attribuito ai sensi del comma 1 lettera c). 
    4. La determinazione  della  quota  di  contributo  da  riservare
rispettivamente alle spese di parte corrente e di investimento  viene
effettuata mantenendo la proporzione rispetto alla distinzione di cui
all'art. 12, comma 3, lettera b). 
    5. Il contributo di cui al presente regolamento e' cumulabile con
altri contributi pubblici e privati  eventualmente  ottenuti  per  le
stesse finalita' fino alla concorrenza della spesa ammessa. 
 
                              Art. 17. 
 
 
                       Concessione, erogazione 
                  e rendicontazione dei contributi 
 
    1. La concessione del contributo e' subordinata alla  sussistenza
della qualifica di Ecomuseo riconosciuto di interesse regionale. 
    2. Il contributo  e'  concesso  con  decreto  del  direttore  del
servizio, da adottarsi nel termine di  180  giorni  decorrenti  dalla
data di emanazione del decreto di cui all'art. 14, comma 2. 
    3.  Il  contributo  e'  erogato   contestualmente   all'atto   di
concessione per un importo pari all'80% del suo ammontare;  l'importo
rimanente   viene   erogato   a   seguito   dell'approvazione   della
documentazione prodotta a titolo di  rendicontazione  del  contributo
ottenuto. 
    4. Ai fini della rendicontazione del  contributo,  i  beneficiari
presentano, su modulistica approvata con decreto  del  direttore  del
servizio pubblicato sul sito web istituzionale della  Regione,  entro
il termine fissato con il decreto di concessione,  la  documentazione
giustificativa della spesa, come prevista dagli  articoli  42  e  43,
della legge regionale 7/2000, accompagnata da: 
    a)  una  relazione  illustrativa   in   ordine   alle   attivita'
realizzate; 
    b) una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  attestante
l'entita'  e  la  provenienza  degli  altri  contributi  pubblici   o
finanziamenti privati eventualmente ottenuti per le stesse finalita'; 
    c) un prospetto economico riepilogativo che indichi i ricavi e le
fonti di finanziamento, diverse dal contributo regionale  di  cui  al
presente regolamento, utilizzati per la realizzazione  del  programma
annuale di attivita',  e  che  evidenzi  i  costi  sostenuti  per  il
medesimo scopo. 
    5. Il termine  di  rendicontazione  fissato  con  il  decreto  di
concessione puo' essere prorogato  su  istanza  del  beneficiario  da
presentarsi, a pena di inammissibilita',  prima  della  scadenza  del
termine medesimo. 
    6. Il servizio  si  riserva  di  richiedere  qualsiasi  ulteriore
documentazione integrativa o  sostitutiva  si  renda  necessaria  per
l'esame della rendicontazione di cui al comma 4; tale  documentazione
integrativa deve essere fornita entro il termine perentorio di  venti
giorni dal ricevimento della richiesta, decorso inutilmente il  quale
le spese non idoneamente giustificate  non  verranno  considerate  al
fine della determinazione della spesa ammissibile a rendiconto. 
    7. Ai sensi dell'art. 18, della legge regionale 4  ottobre  2013,
n. 11 (Valorizzazione del patrimonio  storico-culturale  della  Prima
guerra mondiale e interventi per la promozione  delle  commemorazioni
del centenario dell'inizio del conflitto, nonche'  norme  urgenti  in
materia di cultura) le spese sono rendicontate  per  un  importo  non
inferiore all'ammontare del contributo concesso. 
    8. Fatto salvo il rispetto della proporzione di cui all'art.  16,
comma 4, sono ammissibili a rendiconto spese riconducibili alle  sole
categorie di cui all'art.  15,  comma  2,  indicate  nel  preventivo,
ancorche' di importi diversi da quelli ivi indicati. 
    9. Qualora in sede di rendicontazione si accerti che: 
    a) la spesa ammissibile effettivamente sostenuta risultante dalla
documentazione giustificativa  della  spesa  sia  superiore  rispetto
all'ammontare del contributo  concesso,  l'ammontare  del  contributo
rimane invariato; 
    b) la spesa ammissibile effettivamente sostenuta risultante dalla
documentazione giustificativa  della  spesa  sia  inferiore  rispetto
all'ammontare del contributo concesso, l'ammontare del contributo  e'
definitivamente  determinato  in  misura   equivalente   alla   spesa
ammissibile effettivamente sostenuta e idoneamente rendicontata; 
    c) il numero delle iniziative realizzate, che  costituiscono  gli
indicatori di cui alla lettera a) dell'allegato A,  sia  inferiore  a
quello previsto nel programma di attivita' presentato a corredo della
domanda,   il   contributo    viene    definitivamente    determinato
quantificando la quota di cui all'art. 16,  comma  1,  lettera  c  in
proporzione al  diverso  punteggio  derivante  dall'applicazione  dei
criteri di cui all'allegato A; 
    d) sono stati ottenuti contributi pubblici  o  privati  ulteriori
rispetto  a  quelli  eventualmente  indicati  con   la   domanda   di
contributo, e la somma di questi con il contributo concesso ai  sensi
del presente regolamento superi la  spesa  ammessa,  l'ammontare  del
contributo e' di conseguenza definitivamente  determinato  in  misura
pari alla differenza tra la  spesa  ammessa  medesima  e  i  predetti
contributi ulteriori; 
    e) la spesa ammissibile effettivamente  sostenuta  e  idoneamente
rendicontata e' inferiore al cinquanta per cento  dell'ammontare  del
contributo concesso, il beneficiario decade dal contributo. 
    10. Nell'ipotesi in cui il contributo rideterminato ai sensi  del
comma  precedente  sia  inferiore   rispetto   all'anticipo   erogato
contestualmente alla concessione,  il  beneficiario  e'  tenuto  alla
restituzione della somma eccedente,  eventualmente  maggiorata  degli
interessi ai sensi della legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 18. 
 
 
                    Documentazione giustificativa 
                     della spesa e del pagamento 
 
    1. La documentazione giustificativa della spesa e' costituita  da
fattura o documento equivalente, corredati da un attestato dal  quale
si  evinca  l'effettuazione  del  pagamento  da  parte  del  soggetto
beneficiario a favore del soggetto destinatario del pagamento stesso;
ai fini della  prova  dell'avvenuto  pagamento,  non  e'  ammessa  la
dichiarazione di quietanza del soggetto che ha  emesso  il  documento
fiscale, salvo i casi in cui e' consentito il pagamento  in  contanti
ai sensi del comma 2. 
    2. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro i limiti di
legge; in tali casi la fattura  e'  quietanzata  e  sottoscritta  dal
soggetto emittente e reca la data di pagamento,  ovvero  il  soggetto
emittente rilascia dichiarazione liberatoria che riporta  i  medesimi
dati. 
    3. La documentazione giustificativa della spesa e'  intestata  al
soggetto beneficiario del contributo ed  e'  annullata  in  originale
dallo stesso, con l'indicazione che la spesa e' stata  sostenuta  dal
medesimo, anche  solo  parzialmente,  con  il  contributo  regionale,
nonche' degli estremi del decreto di concessione. 
    4. Al fine di consentire i controlli di cui al titolo III, capo I
della legge regionale n. 7/2000, in  caso  di  fatture  elettroniche,
nella causale di pagamento  delle  stesse  va  indicata  la  seguente
dicitura «Spese relative a iniziative assistite da  contributo  della
Regione autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  previsto  dal  regolamento
attuativo della legge regionale 10/2006». 
 
                              Art. 19. 
 
 
          Revoca del decreto di concessione del contributo 
 
    1.  Il  decreto  di  concessione  e'  revocato  a  seguito  della
decadenza dal diritto al contributo del beneficiario che si verifica,
in particolare, nei seguenti casi: 
    a) rinuncia del beneficiario; 
    b) mancato riscontro, in sede di ispezioni e controlli successivi
al provvedimento di concessione,  dei  requisiti  soggettivi  di  cui
all'art. 2, dichiarati all'atto di  presentazione  della  domanda  di
contributo; 
    c) mancata presentazione del rendiconto nel termine  fissato  con
il  decreto  di  concessione  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  4   o
successivamente  prorogato  ai  sensi  del  comma   5   dell'articolo
medesimo; 
    d) accertamento, in  sede  di  rendicontazione,  del  verificarsi
delle ipotesi di cui all'art. 17, comma 9, lettera e). 
 
                               Capo V 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
 
                              Art. 20. 
 
 
                       Disposizione di rinvio 
 
    1. Per quanto non espressamente previsto dai capi  III  e  IV  si
applicano le norme della legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 21. 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. Per l'anno 2018, le domande di riconoscimento sono  presentate
entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento. 
    2. Gli Ecomusei che risultano riconosciuti alla data  di  entrata
in vigore del presente regolamento mantengono tale  qualifica,  ferma
restando l'applicazione dell'art. 8. 
    3. Per l'anno 2018, le domande per l'accesso ai contributi di cui
al capo IV sono presentate entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore del presente regolamento. 
    4. Sono legittimati a presentare le domande di cui al comma 3: 
    a) gli Ecomusei che, alla data di entrata in vigore del  presente
regolamento, risultano gia' riconosciuti; 
    b) le iniziative ecomuseali per le  quali  viene  contestualmente
richiesto il riconoscimento ai sensi del comma 1. 
    5. Nel caso previsto al comma 4, lettera b),  l'assegnazione  del
contributo e' subordinata al previo riconoscimento della qualifica di
Ecomuseo di interesse regionale. 
    6. Ai procedimenti di rendicontazione relativi a contributi  gia'
concessi alla data di entrata  in  vigore  del  presente  regolamento
continua ad applicarsi il «Regolamento  recante  la  definizione  dei
criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della  qualifica
di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalita' per la
concessione dei contributi previsti dalla legge regionale  20  giugno
2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli  Venezia  Giulia)»
emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto  2007,  n.
0267/Pres. 
 
                              Art. 22. 
 
 
                             Abrogazioni 
 
    1. Il regolamento emanato con il  decreto  del  Presidente  della
Regione  n.  0267/Pres./2007  e'  abrogato,  salvo  quanto   previsto
dall'art. 21, comma 6. 
 
                              Art. 23. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
(Omissis). 
 
                                 Visto, il Vicepresidente: Bolzonello