Allegato Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia) (Omissis). Capo I Disposizioni generali Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 2 e 4-bis, della legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia ) e successive modifiche e integrazioni, di seguito chiamata legge, definisce i criteri e i requisiti minimi nonche' le modalita' procedurali per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale e stabilisce altresi', ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi previsti dalla legge nel settore ecomuseale. Capo II Riconoscimento degli Ecomusei di interesse regionale Art. 2. Requisiti minimi per il riconoscimento 1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale e' necessario il possesso, da parte delle iniziative ecomuseali esistenti nella regione, come definite dall'art. 1, comma 2, della legge, dei seguenti requisiti minimi di natura oggettiva e soggettiva: a) essere riferite ad un ambito territoriale dotato di: 1) caratteristiche di omogeneita' culturale, geografica e paesaggistica tali da renderlo configurabile come un'unita' spaziale con una propria peculiare identita', differenziata dagli altri contesti territoriali, limitrofi e lontani; 2) beni di comunita', ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici, culturali ed ambientali di riconosciuto valore, in primo luogo per la stessa comunita' locale che vi e' radicata; b) essere promosse o gestite da: 1) enti locali, in forma singola o associata; 2) Associazioni o fondazioni culturali e ambientaliste, senza scopo di lucro, appositamente costituite per la promozione e gestione dell'iniziativa ecomuseale o che abbiano come oggetto statutario le finalita' di cui all'art. 1, comma 3, della legge; c) essere di fatto gia' operative da almeno tre anni, ancorche' siano intervenuti cambiamenti dell'ente gestore dell'iniziativa, sul territorio di riferimento mediante lo sviluppo di un organico progetto culturale, coinvolgente in modo significativo diverse espressioni istituzionali, socioeconomiche e aggregative della comunita' locale nello stabile svolgimento di una pluralita' integrata di azioni coerenti con le finalita' di cui all'art. 1, comma 3 della legge; d) disporre di itinerari di visita e di almeno un luogo, aperto al pubblico, di interpretazione, documentazione e informazione. Art. 3. Criteri di valutazione 1. Al fine del riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale, alle iniziative ecomuseali che risultano in possesso dei requisiti minimi prescritti dall'art. 2 si provvede altresi' alla valutazione: a) del carattere marginale dell'area in cui e' situato il territorio di riferimento, in considerazione dei problemi strutturali e di riconversione economico-produttiva nonche' delle situazioni di disagio sociale in essa presenti, e tenuto conto della delimitazione delle zone svantaggiate del territorio regionale operata ai fini dell'accesso agli strumenti di finanziamento comunitario vigenti; b) dell'assenza sul medesimo territorio di altri Ecomusei, fatti salvi quelli di natura esclusivamente tematica. Art. 4. Domanda di riconoscimento 1. Gli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), gestori di un'iniziativa ecomuseale per la quale intendono ottenere la qualifica di Ecomuseo di interesse regionale, presentano domanda di riconoscimento al servizio regionale competente in materia di beni culturali, di seguito denominato servizio, nel periodo compreso tra il 1° e il 30 novembre, a pena di inammissibilita'. 2. La domanda, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del direttore centrale competente in materia di beni culturali, da pubblicare nel sito ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, e' sottoscritta a pena di inammissibilita' dal legale rappresentante dell'ente interessato ovvero da altro soggetto a cio' legittimato o delegato, ovvero, nel caso di piu' Enti locali associati, dal legale rappresentante dell'ente competente ovvero da altro soggetto di detto ente a cio' legittimato o delegato, ed e' corredata a pena di inammissibilita' della seguente documentazione, specificata nel modello medesimo: a) dichiarazione attestante la denominazione attuale e la decorrenza dell'operativita' effettiva della iniziativa ecomuseale interessata; b) relazione illustrativa dettagliata della realta' ecomuseale di cui trattasi, dalla quale risultino in particolare: la missione specifica e caratteristica; la delimitazione e le caratteristiche ambientali, naturalistiche, paesaggistiche, economiche e socio-culturali dell'area territoriale interessata; le modalita' del coinvolgimento della comunita' locale nel processo di attivazione del progetto di tutela e valorizzazione complessiva dell'area stessa; le attivita' e le specifiche iniziative svolte dall'inizio dell'operativita'; le eventuali, specifiche forme di collaborazione gia' avviate con Enti locali, singoli o associati, con le istituzioni scolastiche nonche' con altri enti pubblici e privati operanti sul territorio e con istituzioni universitarie e scientifiche; le condizioni, le modalita' e l'ampiezza della fruizione e della partecipazione da parte delle comunita' e le eventuali misure adottate per il relativo monitoraggio; la consistenza della dotazione strutturale; l'entita' delle risorse umane, finanziarie e organizzative disponibili; c) piano di sviluppo pluriennale, con estensione minima ai tre anni successivi a quello di presentazione della domanda, nel quale sono evidenziati gli obiettivi di tutela e valorizzazione da perseguire e le relative strategie organizzative e di azione, le attivita' e le specifiche iniziative da realizzare, nonche' le risorse a tal fine previste; d) descrizione e rappresentazione grafica del marchio gia' utilizzato ovvero del marchio proposto ai fini della sua assegnazione ufficiale in sede di riconoscimento. Art. 5. Istruttoria 1. L'istruttoria delle domande di riconoscimento comprende: a) l'accertamento dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 4; b) l'accertamento, sulla base della documentazione pervenuta, della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e d); c) l'accertamento della presenza, nella realta' ecomuseale di cui trattasi, dei connotati relativi al requisito indicato all'art. 2, comma 1, lettera c); a tal fine si considera la durata dell'effettiva operativita', prescindendo dalla data di formale costituzione dell'ente gestore; l'operativita' viene valutata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: 1) rilevanza, numero, durata e continuita' delle iniziative realizzate e in corso e natura, ampiezza e caratteristiche di quelle programmate; 2) grado di approfondimento dell'indagine per l'individuazione dei beni di comunita', nel cui ambito e' prioritariamente considerato lo stato di avanzamento, nell'ordine, della catalogazione, del censimento o della ricognizione dei beni stessi; 3) livello di intensita' del coinvolgimento della comunita' locale nel progetto ecomuseale, attestato dalle convenzioni o intese stipulate o previste con altri enti, pubblici o privati, operanti sul territorio di riferimento, e dallo sviluppo, tra l'ente gestore e la collettivita', di forme di collaborazione o di concertazione tra le quali sono prioritariamente considerate, nell'ordine, l'attivazione della metodologia di Agenda 21 e la costituzione di forum ovvero di tavoli di lavoro permanenti; 4) esistenza di rapporti di collaborazione e di scambio culturale gia' consolidati o in fase di avvio con altri Ecomusei gia' attivi anche in altre regioni italiane ed europee; 5) adeguatezza delle strutture e stabilita' dell'assetto organizzativo attuale e relative potenzialita' di sviluppo; d) le valutazioni in applicazione dei criteri di cui all'art. 3. 2. Al fine degli accertamenti e delle valutazioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il servizio si avvale dell'apporto specialistico del servizio competente in materia di catalogazione, formazione e ricerca dell'ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC, il quale redige una relazione sugli esiti degli accertamenti e sulle risultanze delle valutazioni effettuate. Art. 6. Parere del Comitato tecnico-scientifico per gli Ecomusei 1. A seguito dell'istruttoria di cui all'art. 5 e del procedimento di verifica sulla permanenza dei requisiti di cui all'art. 8, il servizio sottopone al parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 4 della legge, di seguito chiamato Comitato: a) la relazione redatta dall'ERPAC ai sensi dell'art. 5, comma 2 e quella redatta ai sensi dell'art. 8, comma 3; b) uno schema di programma annuale che: 1) illustra la situazione aggiornata del settore, con l'evidenza degli Ecomusei gia' riconosciuti e relativamente ai quali il procedimento di verifica sulla permanenza dei requisiti abbia avuto esito positivo e che indica sia le iniziative ecomuseali risultate in possesso di tutti i requisiti minimi di cui all'art. 2 e valutate positivamente ai fini del riconoscimento, con le denominazioni e i marchi di cui e' proposta l'assegnazione in via esclusiva, sia gli Ecomusei gia' riconosciuti e relativamente ai quali il procedimento di verifica sulla permanenza dei requisiti abbia avuto esito negativo sia le iniziative la cui domanda di riconoscimento non puo' venire accolta, sia quelle emergenti e ancora in fase di avvio, che si prevede possano conseguire detti requisiti in un successivo momento della loro evoluzione; 2) detta le linee di indirizzo per l'attuazione degli interventi promozionali e di sostegno di cui ai capi III e IV, individuando in tale ambito le specifiche iniziative rivolte alla formazione e all'aggiornamento culturale degli operatori del settore. Art. 7. Programma annuale e conclusione del procedimento di riconoscimento 1. Acquisito il parere del Comitato, lo schema di programma annuale di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) e' sottoposto all'approvazione della Giunta regionale. 2. Il procedimento di riconoscimento si conclude entro centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 4, comma 1, con l'approvazione, con delibera della Giunta regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, del programma annuale di cui al comma 1, recante in allegato l'elenco aggiornato di tutti gli Ecomusei detentori della qualifica di "Ecomuseo di interesse regionale». 3. A seguito dell'approvazione del Programma di cui al comma 2 il servizio provvede a comunicare agli enti interessati l'esito del procedimento di riconoscimento. Art. 8. Verifica sulla permanenza dei requisiti degli Ecomusei riconosciuti 1. Il servizio provvede periodicamente ad effettuare la verifica sulla permanenza dei requisiti degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 7, comma 2. 2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, si provvede agli accertamenti e alle valutazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), b), e d), all'accertamento della continuita', ai sensi del medesimo art. 5, comma 1, lettera c), della operativita' dell'iniziativa ecomuseale, nonche' alla verifica della continuita' e del grado di sviluppo delle attivita' di promozione socio-culturale e di tutela e valorizzazione del territorio svolte dagli Ecomusei stessi, acquisendo dagli enti gestori degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale, entro il 30 novembre del secondo anno successivo a quello del riconoscimento e, in seguito, entro il 30 novembre del secondo anno successivo a quello della precedente verifica, la documentazione di cui all'art. 4, comma 2 aggiornata. 3. Ai fini della verifica di cui al comma 1, il servizio si avvale dell'apporto specialistico del servizio competente in materia di catalogazione, formazione e ricerca dell'ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC, il quale redige una relazione sugli esiti degli accertamenti e sulle risultanze delle valutazioni e delle verifiche effettuate per le finalita' di cui al comma 2. 4. In caso di mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine ivi previsto, o qualora gli accertamenti e le valutazioni di cui al presente articolo abbiano esito negativo, viene disposta, previo parere del Comitato, l'esclusione dall'elenco degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale per l'anno successivo a quello della scadenza indicata al comma 2 e viene dichiarata l'inammissibilita' della domanda di contributo eventualmente presentata per l'anno medesimo. 5. Il procedimento di verifica si conclude entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 con la delibera della Giunta regionale di cui all'art. 7, comma 2 che conferma la qualifica di Ecomuseo di interesse regionale o dispone l'esclusione dall'elenco degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale; dei predetti esiti del procedimento di verifica viene data comunicazione agli enti gestori interessati. 6. Qualora la perdita dei requisiti minimi prescritti dall'art. 2 venga rilevata in circostanze diverse dalla verifica di cui al presente articolo, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Comitato, e' disposta l'esclusione dell'Ecomuseo interessato dall'elenco degli Ecomusei riconosciuti annesso all'ultimo programma approvato, e l'importo del contributo eventualmente concesso per l'anno in cui e' accertata la suddetta perdita viene rideterminato in proporzione alla parte dell'anno stesso anteriore alla data della delibera medesima. Capo III Contributi per la formazione degli operatori ecomuseali Art. 9. Oggetto e destinatari degli interventi 1. Gli interventi di cui all'art. 4-bis, comma 1, della legge sono attuati mediante la concessione di contributi, sulla base di apposite convenzioni, a sostegno dei progetti proposti da universita', istituti specializzati e altri enti di studio e ricerca senza fine di lucro, qualificati nel settore degli ecomusei, per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi e altre iniziative di formazione specialistica e di aggiornamento, da realizzarsi anche mediante la partecipazione e lo scambio culturale nei circuiti degli Ecomusei gia' attivi in Friuli Venezia Giulia e nelle altre regioni d'Europa, rivolte in primo luogo al personale operante negli Ecomusei compresi nel programma annuale di cui all'art. 7. Art. 10. Programmazione e modalita' di attuazione 1. Le singole iniziative previste dall'art. 9 sono individuate nell'ambito del Programma annuale di cui all'art. 7, che fissa il limite massimo dei rispettivi contributi. 2. La convenzione con il soggetto attuatore specifica i tempi e le modalita' di realizzazione dell'iniziativa, determina, sulla base della valutazione delle spese ammissibili previste, l'ammontare del contributo e definisce le relative modalita' di erogazione e di rendicontazione. 3. La convenzione contributiva di cui al comma 2 e' stipulata con l'osservanza delle disposizioni che disciplinano i contratti dell'Amministrazione regionale. 4. Alla concessione e alla liquidazione del contributo si provvede nei modi e nelle misure espressamente indicati nella convenzione stessa. 5. E' fatto comunque obbligo al beneficiario di presentare, entro il termine fissato dal decreto di concessione, la relazione illustrativa dell'iniziativa svolta. Capo IV Contributi a sostegno degli Ecomusei Art. 11. Intensita' e destinatari dei contributi 1. Gli interventi di cui all'art. 4-bis, comma 2, della legge sono attuati mediante la concessione di contributi fino alla misura del 90 per cento della spesa ammessa per la realizzazione dei programmi annuali di attivita' degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale ai sensi delle disposizioni di cui al capo II. Art. 12. Modalita' e termine di presentazione delle domande di contributo 1. Le domande di contributo, redatte in conformita' al modello approvato con decreto del direttore centrale competente in materia di beni culturali, da pubblicare nel sito web istituzionale della Regione, e sottoscritte, a pena di inammissibilita', dal legale rappresentante dell'ente gestore dell'Ecomuseo riconosciuto ovvero da altro soggetto a cio' legittimato o delegato ovvero, nel caso di piu' enti locali associati, dal legale rappresentante dell'ente competente ovvero da altro soggetto di detto ente a cio' legittimato o delegato, sono presentate al servizio, a pena di inammissibilita', nel periodo tra il 1° e il 30 novembre dell'anno antecedente a quello per il quale e' richiesto il contributo, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6 della legge regionale n. 7/2000. 2. Sono legittimati a presentare domanda di contributo gli enti gestori di Ecomusei riconosciuti. 3. Le domande di contributo sono corredate a pena di inammissibilita' della seguente documentazione: a) programma di attivita', recante l'illustrazione delle singole iniziative che si prevede di realizzare nell'anno per il quale viene richiesto il contributo; b) piano economico preventivo, che indichi i ricavi, i finanziamenti privati e gli altri contributi pubblici diversi dal contributo regionale di cui al presente Regolamento che verranno utilizzati per la realizzazione del programma annuale di attivita', e che specifichi i costi previsti per il medesimo scopo, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'art. 15, entro i limiti percentuali massimi ivi previsti, distinte fra spese di investimento e spese di parte corrente, nonche' l'eventuale deficit; c) relazione sull'attivita' svolta nell'esercizio precedente a quello per il quale e' richiesto il contributo, nel caso di domande presentate da enti gestori di Ecomusei gia' finanziate nell'esercizio medesimo; d) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sulla permanenza dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento della qualifica di «Ecomuseo di interesse regionale». Art. 13. Cause di inammissibilita' della domanda di contributo 1. Sono inammissibili le domande di contributo: a) presentate da soggetti diversi dai soggetti legittimati ai sensi dell'art. 12, comma 2; b) prive della firma del legale rappresentante dell'ente gestore dell'Ecomuseo riconosciuto ovvero di altro soggetto a cio' legittimato o delegato ai sensi dell'art. 12, comma 1; c) non inviate nell'arco temporale di cui all'art. 12, comma 1; d) non corredate della documentazione di cui all'art. 12, comma 3. 2. Le domande inammissibili ai sensi del comma 1 vengono archiviate; dell'archiviazione viene data comunicazione all'interessato. Art. 14. Istruttoria delle domande di contributo 1. L'istruttoria delle domande di contributo si articola nelle seguenti fasi: a) accertamento dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 3; b) verifica dell'ammissibilita' delle spese indicate nel piano economico di cui all'art. 12, comma 3, lettera b) e determinazione, per ciascuna delle domande in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), della spesa ammessa a contributo calcolata ai sensi dell'art. 15, comma 4; c) determinazione, in applicazione dei criteri dell'art. 16, dell'entita' del contributo concedibile e predisposizione dello schema di riparto delle risorse finanziarie disponibili; d) acquisizione del parere del Comitato sullo schema di riparto delle risorse finanziarie disponibili. 2. A conclusione dell'istruttoria, con decreto emanato dal direttore centrale competente in materia di cultura entro il termine massimo di centottanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande e pubblicato nel sito istituzionale della Regione, vengono approvati: a) l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dei punteggi rispettivamente attribuiti e del corrispondente importo del contributo regionale assegnato; b) l'elenco delle domande non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilita'. Art. 15 Spese ammissibili e spesa ammessa 1. Sono ammissibili le spese che risultano pertinenti allo svolgimento e allo sviluppo delle attivita' ecomuseali, che sono generate nel periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno per il quale viene presentata la domanda di contributo e risultano chiaramente riferibili a tale periodo, e che sono pagate dal beneficiario entro il termine di presentazione del rendiconto. 2. In particolare sono ritenute ammissibili le spese rientranti nelle seguenti categorie: a) spese per compensi a consulenti esterni, collaboratori esterni o fornitori di servizi, incluse le spese accessorie e i rimborsi di spese di viaggio, vitto e alloggio; b) spese promozionali, pubblicitarie, di stampa, per affissioni; c) spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni indispensabili e strumentali alla realizzazione delle attivita' ecomuseali; d) spese correnti per l'acquisto di beni e materiali di consumo; e) spese per il pagamento di utenze, canoni di locazione e per il personale interno all'ente gestore dell'Ecomuseo entro il limite massimo del 20 per cento dell'importo del preventivo di spesa; f) spese per l'acquisto di beni mobili e attrezzature durevoli entro il limite massimo del 20 per cento dell'importo del preventivo di spesa. 3. Sono in ogni caso inammissibili le seguenti tipologia di spesa: a) spese per il riscatto dei beni di cui al comma 2, lettera c); b) spese per oneri finanziari; c) spese per ammende, sanzioni penali, interessi; d) spese per controversie legali; e) tasse e imposte; f) liberalita', necrologi, doni e omaggi; g) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali; h) spese per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto richiedente il contributo. 4. La spesa ammessa a contributo e' pari alla differenza tra la somma delle spese ammissibili e la somma dei ricavi, dei finanziamenti privati e degli altri contributi pubblici diversi dal contributo regionale di cui al presente regolamento. Art. 16. Criteri per la valutazione delle domande e per la determinazione dell'entita' del contributo 1. L'entita' del contributo da assegnare agli enti gestori dei singoli Ecomusei le cui domande sono state ritenute ammissibili e' determinata: a) ripartendo una quota pari al 30 per cento delle risorse finanziarie disponibili in misura uguale fra tutti gli Ecomusei; b) ripartendo una quota pari al 30 per cento delle risorse finanziarie disponibili in proporzione all'entita' della spesa ammessa a contributo, determinata ai sensi dell'art. 15, comma 4; c) ripartendo una quota pari al 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili in proporzione al punteggio attribuito a ciascun Ecomuseo applicando i criteri di cui all'allegato A, che tengono conto: 1) del livello qualitativo delle attivita' previste, in relazione all'obiettivo della conservazione e valorizzazione unitaria dei molteplici valori del territorio da salvaguardare, globalmente considerato nei suoi diversi aspetti storico e culturale, naturalistico e paesaggistico, ambientale, linguistico e demoetnoantropologico (punteggio massimo attribuibile 30/110 punti); 2) del grado e della modalita' del coinvolgimento delle comunita' locali interessate nella programmazione per l'anno di riferimento (punteggio massimo attribuibile 40/110 punti); 3) della natura, delle dimensioni e dell'impatto delle attivita' gia' svolte nonche' del grado di sviluppo raggiunto, anche sul piano dell'assetto organizzativo e della dotazione strumentale (punteggio massimo attribuibile 40/110 punti). 2. L'entita' del contributo da assegnare all'ente gestore di ogni Ecomuseo non puo' essere superiore al 90 per cento della spesa ammessa a contributo ai sensi dell'art. 15, comma 4. 3. Nel caso in cui l'importo del contributo determinato in applicazione del comma 1 ecceda il limite massimo di cui al comma 2, il contributo viene conseguentemente ridotto al 90 per cento della spesa ammessa e la somma residua derivante da tale riduzione viene ripartita fra gli altri enti assegnatari, in proporzione al punteggio ad essi attribuito ai sensi del comma 1 lettera c). 4. La determinazione della quota di contributo da riservare rispettivamente alle spese di parte corrente e di investimento viene effettuata mantenendo la proporzione rispetto alla distinzione di cui all'art. 12, comma 3, lettera b). 5. Il contributo di cui al presente regolamento e' cumulabile con altri contributi pubblici e privati eventualmente ottenuti per le stesse finalita' fino alla concorrenza della spesa ammessa. Art. 17. Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi 1. La concessione del contributo e' subordinata alla sussistenza della qualifica di Ecomuseo riconosciuto di interesse regionale. 2. Il contributo e' concesso con decreto del direttore del servizio, da adottarsi nel termine di 180 giorni decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 14, comma 2. 3. Il contributo e' erogato contestualmente all'atto di concessione per un importo pari all'80% del suo ammontare; l'importo rimanente viene erogato a seguito dell'approvazione della documentazione prodotta a titolo di rendicontazione del contributo ottenuto. 4. Ai fini della rendicontazione del contributo, i beneficiari presentano, su modulistica approvata con decreto del direttore del servizio pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, entro il termine fissato con il decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa, come prevista dagli articoli 42 e 43, della legge regionale 7/2000, accompagnata da: a) una relazione illustrativa in ordine alle attivita' realizzate; b) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'entita' e la provenienza degli altri contributi pubblici o finanziamenti privati eventualmente ottenuti per le stesse finalita'; c) un prospetto economico riepilogativo che indichi i ricavi e le fonti di finanziamento, diverse dal contributo regionale di cui al presente regolamento, utilizzati per la realizzazione del programma annuale di attivita', e che evidenzi i costi sostenuti per il medesimo scopo. 5. Il termine di rendicontazione fissato con il decreto di concessione puo' essere prorogato su istanza del beneficiario da presentarsi, a pena di inammissibilita', prima della scadenza del termine medesimo. 6. Il servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva si renda necessaria per l'esame della rendicontazione di cui al comma 4; tale documentazione integrativa deve essere fornita entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della richiesta, decorso inutilmente il quale le spese non idoneamente giustificate non verranno considerate al fine della determinazione della spesa ammissibile a rendiconto. 7. Ai sensi dell'art. 18, della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonche' norme urgenti in materia di cultura) le spese sono rendicontate per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso. 8. Fatto salvo il rispetto della proporzione di cui all'art. 16, comma 4, sono ammissibili a rendiconto spese riconducibili alle sole categorie di cui all'art. 15, comma 2, indicate nel preventivo, ancorche' di importi diversi da quelli ivi indicati. 9. Qualora in sede di rendicontazione si accerti che: a) la spesa ammissibile effettivamente sostenuta risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia superiore rispetto all'ammontare del contributo concesso, l'ammontare del contributo rimane invariato; b) la spesa ammissibile effettivamente sostenuta risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore rispetto all'ammontare del contributo concesso, l'ammontare del contributo e' definitivamente determinato in misura equivalente alla spesa ammissibile effettivamente sostenuta e idoneamente rendicontata; c) il numero delle iniziative realizzate, che costituiscono gli indicatori di cui alla lettera a) dell'allegato A, sia inferiore a quello previsto nel programma di attivita' presentato a corredo della domanda, il contributo viene definitivamente determinato quantificando la quota di cui all'art. 16, comma 1, lettera c in proporzione al diverso punteggio derivante dall'applicazione dei criteri di cui all'allegato A; d) sono stati ottenuti contributi pubblici o privati ulteriori rispetto a quelli eventualmente indicati con la domanda di contributo, e la somma di questi con il contributo concesso ai sensi del presente regolamento superi la spesa ammessa, l'ammontare del contributo e' di conseguenza definitivamente determinato in misura pari alla differenza tra la spesa ammessa medesima e i predetti contributi ulteriori; e) la spesa ammissibile effettivamente sostenuta e idoneamente rendicontata e' inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare del contributo concesso, il beneficiario decade dal contributo. 10. Nell'ipotesi in cui il contributo rideterminato ai sensi del comma precedente sia inferiore rispetto all'anticipo erogato contestualmente alla concessione, il beneficiario e' tenuto alla restituzione della somma eccedente, eventualmente maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale n. 7/2000. Art. 18. Documentazione giustificativa della spesa e del pagamento 1. La documentazione giustificativa della spesa e' costituita da fattura o documento equivalente, corredati da un attestato dal quale si evinca l'effettuazione del pagamento da parte del soggetto beneficiario a favore del soggetto destinatario del pagamento stesso; ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non e' ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui e' consentito il pagamento in contanti ai sensi del comma 2. 2. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro i limiti di legge; in tali casi la fattura e' quietanzata e sottoscritta dal soggetto emittente e reca la data di pagamento, ovvero il soggetto emittente rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati. 3. La documentazione giustificativa della spesa e' intestata al soggetto beneficiario del contributo ed e' annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa e' stata sostenuta dal medesimo, anche solo parzialmente, con il contributo regionale, nonche' degli estremi del decreto di concessione. 4. Al fine di consentire i controlli di cui al titolo III, capo I della legge regionale n. 7/2000, in caso di fatture elettroniche, nella causale di pagamento delle stesse va indicata la seguente dicitura «Spese relative a iniziative assistite da contributo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia previsto dal regolamento attuativo della legge regionale 10/2006». Art. 19. Revoca del decreto di concessione del contributo 1. Il decreto di concessione e' revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo del beneficiario che si verifica, in particolare, nei seguenti casi: a) rinuncia del beneficiario; b) mancato riscontro, in sede di ispezioni e controlli successivi al provvedimento di concessione, dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2, dichiarati all'atto di presentazione della domanda di contributo; c) mancata presentazione del rendiconto nel termine fissato con il decreto di concessione ai sensi dell'art. 17, comma 4 o successivamente prorogato ai sensi del comma 5 dell'articolo medesimo; d) accertamento, in sede di rendicontazione, del verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 17, comma 9, lettera e). Capo V Disposizioni transitorie e finali Art. 20. Disposizione di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dai capi III e IV si applicano le norme della legge regionale n. 7/2000. Art. 21. Disposizioni transitorie 1. Per l'anno 2018, le domande di riconoscimento sono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Gli Ecomusei che risultano riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono tale qualifica, ferma restando l'applicazione dell'art. 8. 3. Per l'anno 2018, le domande per l'accesso ai contributi di cui al capo IV sono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 4. Sono legittimati a presentare le domande di cui al comma 3: a) gli Ecomusei che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano gia' riconosciuti; b) le iniziative ecomuseali per le quali viene contestualmente richiesto il riconoscimento ai sensi del comma 1. 5. Nel caso previsto al comma 4, lettera b), l'assegnazione del contributo e' subordinata al previo riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale. 6. Ai procedimenti di rendicontazione relativi a contributi gia' concessi alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il «Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia)» emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0267/Pres. Art. 22. Abrogazioni 1. Il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione n. 0267/Pres./2007 e' abrogato, salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 6. Art. 23. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis). Visto, il Vicepresidente: Bolzonello