(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Autonoma  Valle
                  d'Aosta n. 18 del 10 aprile 2018) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                   Modificazioni all'art. 2 della 
                legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 26 maggio 2009,  n.
12   (Legge   comunitaria   2009),   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) valutazione di  impatto  ambientale  (VIA):  il  processo  di
valutazione  ambientale  di  progetti   che   comprende   l'eventuale
svolgimento di una verifica di assoggettabilita', l'elaborazione e la
presentazione  dello  studio  d'impatto  ambientale  da   parte   del
proponente, lo  svolgimento  di  consultazioni,  la  valutazione  del
progetto,  dello  studio  e  degli  esiti  delle  consultazioni,   la
decisione, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio;»; 
    b) la lettera c) e' soppressa; 
    c) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
      «d) impatti ambientali: gli effetti  significativi,  diretti  e
indiretti, di un piano,  di  un  programma  o  di  un  progetto,  sui
seguenti fattori: popolazione  e  salute  umana;  biodiversita',  con
particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in  virtu'
della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa
alla conservazione degli habitat naturali  e  semi-naturali  e  della
flora e della fauna selvatiche, e  della  direttiva  2009/147/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente
la conservazione degli uccelli selvatici; territorio,  suolo,  acqua,
aria  e  clima;  beni  materiali,  patrimonio  culturale,  paesaggio;
interazione tra i fattori sopra elencati, compresi  quelli  derivanti
dalla vulnerabilita' del progetto al rischio  di  gravi  incidenti  o
calamita' pertinenti il progetto medesimo;»; 
    d) dopo la lettera m), e' inserita la seguente: 
      «m-bis) provvedimento  di  verifica  di  assoggettabilita':  il
provvedimento  che   conclude   i   procedimenti   di   verifica   di
assoggettabilita' a VAS e a VIA;»; 
    e) dopo la lettera u), e' inserita la seguente: 
      «u-bis) consultazione: l'insieme delle forme di informazione  e
partecipazione dei soggetti  competenti  in  materia  territoriale  e
ambientale, nonche' del pubblico, nella raccolta  dei  dati  e  nella
valutazione dei piani, programmi e progetti;».