(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 18 del 10 aprile 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazioni all'art. 2 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) valutazione di impatto ambientale (VIA): il processo di valutazione ambientale di progetti che comprende l'eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilita', l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, la decisione, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio;»; b) la lettera c) e' soppressa; c) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) impatti ambientali: gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversita', con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtu' della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati, compresi quelli derivanti dalla vulnerabilita' del progetto al rischio di gravi incidenti o calamita' pertinenti il progetto medesimo;»; d) dopo la lettera m), e' inserita la seguente: «m-bis) provvedimento di verifica di assoggettabilita': il provvedimento che conclude i procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VAS e a VIA;»; e) dopo la lettera u), e' inserita la seguente: «u-bis) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione dei soggetti competenti in materia territoriale e ambientale, nonche' del pubblico, nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;».