Art. 10 
 
                      Sostituzione dell'art. 22 
                  della legge regionale n. 12/2009 
 
  1. L'art. 22 della legge regionale n.  12/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 22  (Acquisizione  dei  pareri  dei  soggetti  competenti  in
materia territoriale e ambientale). - 1.  I  soggetti  competenti  in
materia territoriale e ambientale esprimono il parere  di  competenza
entro sessanta giorni dalla pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale
della  regione  prevista  dall'art.  20,  comma  5,  lettera  a),   o
nell'ambito della  conferenza  di  servizi  indetta  dalla  struttura
competente, nei termini e con le modalita' ivi previsti.».