Art. 10 Sostituzione dell'art. 22 della legge regionale n. 12/2009 1. L'art. 22 della legge regionale n. 12/2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 22 (Acquisizione dei pareri dei soggetti competenti in materia territoriale e ambientale). - 1. I soggetti competenti in materia territoriale e ambientale esprimono il parere di competenza entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione prevista dall'art. 20, comma 5, lettera a), o nell'ambito della conferenza di servizi indetta dalla struttura competente, nei termini e con le modalita' ivi previsti.».