Art. 11 
 
                      Sostituzione dell'art. 23 
                  della legge regionale n. 12/2009 
 
  1. L'art. 23 della legge regionale n.  12/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 23 (Valutazione). - 1. La fase di valutazione si conclude con
l'adozione del  provvedimento  di  VIA  entro  novanta  giorni  dalla
scadenza del termine di cui all'art. 21, comma 1. 
  2. Entro i primi  trenta  giorni  della  fase  di  valutazione,  la
struttura competente puo' richiedere al proponente, sulla base  delle
risultanze della consultazione di cui all'art. 21 e dell'acquisizione
dei pareri di cui all'art. 22, in  un'unica  soluzione,  integrazioni
alla documentazione gia' presentata. 
  3. Entro i primi  trenta  giorni  della  fase  di  valutazione,  il
proponente, sulla base delle risultanze della  consultazione  di  cui
all'art. 21 e dell'acquisizione dei pareri di cui all'art.  22,  puo'
richiedere alla struttura competente: 
    a)  un  sintetico  contraddittorio  con  i  soggetti  che   hanno
presentato pareri o osservazioni. Il verbale del  contraddittorio  e'
acquisito e valutato ai fini del provvedimento di VIA; 
    b) di modificare o integrare i documenti gia' presentati. 
  4. Per l'effettuazione delle modificazioni o integrazioni di cui ai
commi 2 e 3, la struttura competente concede un termine che non  puo'
superare i sessanta giorni,  prorogabili,  su  motivata  istanza  del
proponente, previa valutazione  da  parte  della  medesima  struttura
competente. Decorso tale termine senza che siano state presentate  le
modificazioni  o  integrazioni  richieste,   l'istanza   si   intende
ritirata. 
  5. La struttura competente, ove ritenga rilevante per  il  pubblico
la conoscenza dei contenuti delle modificazioni o integrazioni di cui
ai commi 2 e 3, da' pubblico avviso  dell'avvenuto  deposito  con  le
modalita' di cui all'art. 20, comma 5, lettera a), e dispone  che  il
proponente ne depositi copia presso i comuni nel  cui  territorio  e'
realizzata l'opera  o  l'intervento.  In  tal  caso,  chiunque  entro
sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  dell'avviso  puo'  presentare
osservazioni. 
  6. La presentazione di  modificazioni  o  integrazioni  sospende  i
termini per l'adozione del provvedimento di  VIA,  che  riprendono  a
decorrere  dalla  data  del  deposito  delle  medesime  ovvero  dalla
scadenza del termine di cui al comma 5. 
  7. Nei casi in cui  sia  necessario  procedere  ad  accertamenti  e
indagini di particolare complessita', la struttura competente proroga
il termine del procedimento di valutazione  sino  ad  un  massimo  di
ulteriori sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al  comma
1, dandone comunicazione al proponente.».