Art. 11 Sostituzione dell'art. 23 della legge regionale n. 12/2009 1. L'art. 23 della legge regionale n. 12/2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 23 (Valutazione). - 1. La fase di valutazione si conclude con l'adozione del provvedimento di VIA entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 21, comma 1. 2. Entro i primi trenta giorni della fase di valutazione, la struttura competente puo' richiedere al proponente, sulla base delle risultanze della consultazione di cui all'art. 21 e dell'acquisizione dei pareri di cui all'art. 22, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione gia' presentata. 3. Entro i primi trenta giorni della fase di valutazione, il proponente, sulla base delle risultanze della consultazione di cui all'art. 21 e dell'acquisizione dei pareri di cui all'art. 22, puo' richiedere alla struttura competente: a) un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio e' acquisito e valutato ai fini del provvedimento di VIA; b) di modificare o integrare i documenti gia' presentati. 4. Per l'effettuazione delle modificazioni o integrazioni di cui ai commi 2 e 3, la struttura competente concede un termine che non puo' superare i sessanta giorni, prorogabili, su motivata istanza del proponente, previa valutazione da parte della medesima struttura competente. Decorso tale termine senza che siano state presentate le modificazioni o integrazioni richieste, l'istanza si intende ritirata. 5. La struttura competente, ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle modificazioni o integrazioni di cui ai commi 2 e 3, da' pubblico avviso dell'avvenuto deposito con le modalita' di cui all'art. 20, comma 5, lettera a), e dispone che il proponente ne depositi copia presso i comuni nel cui territorio e' realizzata l'opera o l'intervento. In tal caso, chiunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso puo' presentare osservazioni. 6. La presentazione di modificazioni o integrazioni sospende i termini per l'adozione del provvedimento di VIA, che riprendono a decorrere dalla data del deposito delle medesime ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma 5. 7. Nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessita', la struttura competente proroga il termine del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, dandone comunicazione al proponente.».