Art. 12 
 
                      Sostituzione dell'art. 24 
                  della legge regionale n. 12/2009 
 
  1. L'art. 24 della legge regionale n.  12/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 24 (Decisione). - 1.  La  struttura  competente  rilascia  il
provvedimento di VIA entro il termine di cui all'art.  23,  comma  1,
fatte  salve   eventuali   sospensioni   o   proroghe   dei   termini
procedimentali disposte ai sensi del medesimo art. 23. 
  2.  Il  provvedimento  di  VIA  contiene  le  eventuali  condizioni
ambientali per la realizzazione, per l'esercizio e per la dismissione
dei progetti. 
  3. Salvi i casi previsti dall'art. 15,  comma  3,  non  puo'  farsi
luogo  all'inizio  dei  lavori  senza  che  sia  stato  adottato   il
provvedimento  di  VIA.  I  lavori  di  realizzazione  dei   progetti
sottoposti alla VIA devono essere iniziati entro  cinque  anni  dalla
pubblicazione  del  provvedimento  di   VIA.   Tenuto   conto   delle
caratteristiche del progetto,  il  provvedimento  puo'  stabilire  un
periodo piu' lungo. Trascorso detto periodo, salvo  proroga  concessa
dalla struttura competente su istanza  motivata  del  proponente,  la
procedura di VIA deve essere reiterata. 
  4. Il dirigente della struttura competente adotta il  provvedimento
di  proroga  o  di  diniego  della  stessa  entro   sessanta   giorni
dall'istanza presentata dal proponente ai sensi del comma 3,  sentiti
i  soggetti  competenti  in   materia   territoriale   e   ambientale
potenzialmente interessati al progetto.».