Art. 12 Sostituzione dell'art. 24 della legge regionale n. 12/2009 1. L'art. 24 della legge regionale n. 12/2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 24 (Decisione). - 1. La struttura competente rilascia il provvedimento di VIA entro il termine di cui all'art. 23, comma 1, fatte salve eventuali sospensioni o proroghe dei termini procedimentali disposte ai sensi del medesimo art. 23. 2. Il provvedimento di VIA contiene le eventuali condizioni ambientali per la realizzazione, per l'esercizio e per la dismissione dei progetti. 3. Salvi i casi previsti dall'art. 15, comma 3, non puo' farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia stato adottato il provvedimento di VIA. I lavori di realizzazione dei progetti sottoposti alla VIA devono essere iniziati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento puo' stabilire un periodo piu' lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa dalla struttura competente su istanza motivata del proponente, la procedura di VIA deve essere reiterata. 4. Il dirigente della struttura competente adotta il provvedimento di proroga o di diniego della stessa entro sessanta giorni dall'istanza presentata dal proponente ai sensi del comma 3, sentiti i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale potenzialmente interessati al progetto.».