Art. 13 
 
                    Inserimento dell'art. 25-bis 
                  nella legge regionale n. 12/2009 
 
  1. Dopo l'art. 25 della legge regionale n. 12/2009, e' inserito  il
seguente: 
  «Art. 25-bis (Rapporto tra provvedimento di VIA e  autorizzazione).
-  1.  L'autorizzazione  o  ogni  altro   titolo   abilitativo   alla
realizzazione  dei  progetti  sottoposti  a  VIA,  rilasciati   dalle
strutture regionali, dai comuni o loro forme associative o  da  altri
enti  competenti  per  materia,  comprendono   almeno   le   seguenti
informazioni: 
    a) il provvedimento di VIA; 
    b)  le  prescrizioni  contenute  nel  provvedimento  di  VIA  che
riguardino le eventuali condizioni ambientali e le  eventuali  misure
previste per evitare, prevenire o ridurre e, se possibile, compensare
gli impatti ambientali negativi e significativi, nonche' le misure di
monitoraggio da adottare.».