Art. 13 Inserimento dell'art. 25-bis nella legge regionale n. 12/2009 1. Dopo l'art. 25 della legge regionale n. 12/2009, e' inserito il seguente: «Art. 25-bis (Rapporto tra provvedimento di VIA e autorizzazione). - 1. L'autorizzazione o ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, rilasciati dalle strutture regionali, dai comuni o loro forme associative o da altri enti competenti per materia, comprendono almeno le seguenti informazioni: a) il provvedimento di VIA; b) le prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA che riguardino le eventuali condizioni ambientali e le eventuali misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali negativi e significativi, nonche' le misure di monitoraggio da adottare.».