Art. 14 
 
                      Sostituzione dell'art. 26 
                  della legge regionale n. 12/2009 
 
  1. L'art. 26 della legge regionale n.  12/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 26 (Monitoraggio). - 1. Il monitoraggio assicura il controllo
degli impatti significativi sull'ambiente  provocati  dalle  opere  o
dagli  interventi   approvati,   nonche'   la   corrispondenza   alle
prescrizioni espresse sulla compatibilita' ambientale  degli  stessi,
anche al fine di individuare  tempestivamente  gli  impatti  negativi
imprevisti e di consentire alla struttura competente  di  prescrivere
le opportune misure correttive. 
  2. Il provvedimento di VIA contiene ogni opportuna indicazione  per
la progettazione e lo svolgimento delle attivita' di controllo  e  di
monitoraggio degli impatti. Il tipo di parametri da monitorare  e  la
durata del monitoraggio sono proporzionati  a  natura,  ubicazione  e
dimensioni del progetto e  alla  significativita'  dei  suoi  effetti
sull'ambiente. 
  3. Il monitoraggio degli impatti e' effettuato dal proponente sulla
base del piano di monitoraggio  allegato  al  progetto  e  di  quanto
stabilito  nel  provvedimento  di  VIA.  Al  fine  di   evitare   una
duplicazione del monitoraggio, il provvedimento di VIA puo', inoltre,
stabilire la possibilita' di ricorrere, se del caso, a meccanismi  di
controllo esistenti derivanti  dalla  normativa  europea,  statale  e
regionale vigente. 
  4. Il proponente comunica alla struttura competente i risultati del
monitoraggio, e le eventuali misure  correttive  proposte,  anche  al
fine di consentire il controllo da parte dei soggetti  competenti  in
materia territoriale e ambientale che si sono  espressi  in  sede  di
procedura di VIA. 
  5. Delle modalita' di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e
delle eventuali misure correttive deve essere data notizia  sul  sito
web della regione.».