Art. 14 Sostituzione dell'art. 26 della legge regionale n. 12/2009 1. L'art. 26 della legge regionale n. 12/2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 26 (Monitoraggio). - 1. Il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente provocati dalle opere o dagli interventi approvati, nonche' la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilita' ambientale degli stessi, anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire alla struttura competente di prescrivere le opportune misure correttive. 2. Il provvedimento di VIA contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attivita' di controllo e di monitoraggio degli impatti. Il tipo di parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati a natura, ubicazione e dimensioni del progetto e alla significativita' dei suoi effetti sull'ambiente. 3. Il monitoraggio degli impatti e' effettuato dal proponente sulla base del piano di monitoraggio allegato al progetto e di quanto stabilito nel provvedimento di VIA. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, il provvedimento di VIA puo', inoltre, stabilire la possibilita' di ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dalla normativa europea, statale e regionale vigente. 4. Il proponente comunica alla struttura competente i risultati del monitoraggio, e le eventuali misure correttive proposte, anche al fine di consentire il controllo da parte dei soggetti competenti in materia territoriale e ambientale che si sono espressi in sede di procedura di VIA. 5. Delle modalita' di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive deve essere data notizia sul sito web della regione.».