Art. 12 Modificazione all'art. 22 della legge regionale n. 11/1998 1. La lettera e) del comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 11/1998 e' sostituita dalla seguente: «e) individuare particolari condizioni per l'edificazione e l'uso del territorio anche in relazione alla funzione strategica dell'agricoltura nella gestione, tutela e salvaguardia dei terreni agricoli produttivi e del paesaggio agrario tradizionale. In particolare, la Giunta regionale definisce gli standard costruttivi e i parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi, nonche' dei fabbricati a destinazione agrituristica, in relazione alle esigenze aziendali, alle dimensioni dell'azienda e al suo indirizzo produttivo prevalente e riparto colturale. La valutazione dei progetti, relativamente agli standard cosi' definiti, e' effettuata dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura attraverso il rilascio di un parere vincolante di razionalita' dei medesimi in merito al dimensionamento plano-volumetrico e alla validita' temporale. Tale valutazione non e' richiesta per: 1) la realizzazione delle seguenti strutture, per le quali puo' essere stabilita specifica disciplina nell'ambito dei singoli PRG: 1.1) locali per lo stoccaggio, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli di provenienza prevalentemente extraziendale; 1.2) edifici destinati al ricovero e all'allevamento del bestiame, nell'ambito di aziende zootecniche di fondovalle senza terra e di quelle per le quali il rapporto tra il carico animale e la superficie foraggiera aziendale risulta in disequilibrio. Si ha disequilibrio in caso di allevamenti bovini di fondovalle che presentano un carico UBA/ettaro superiore a sei o di altri allevamenti di fondovalle che superano il rapporto di 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno asservito all'allevamento per la produzione degli alimenti; 1.3) serre aventi superficie coperta superiore a 50 metri quadrati; 2) i beni strumentali di dimensioni inferiori a 20 metri quadrati, limitatamente al primo intervento, per i quali la Giunta regionale definisce i criteri generali per la costruzione;».