Art. 12 
 
                      Modificazione all'art. 22 
                  della legge regionale n. 11/1998 
 
  1. La lettera e) del comma 2 dell'art. 22 della legge regionale  n.
11/1998 e' sostituita dalla seguente: 
  «e) individuare particolari condizioni per l'edificazione  e  l'uso
del  territorio  anche  in   relazione   alla   funzione   strategica
dell'agricoltura nella gestione, tutela e  salvaguardia  dei  terreni
agricoli  produttivi  e  del  paesaggio  agrario   tradizionale.   In
particolare, la Giunta regionale definisce gli standard costruttivi e
i parametri per il dimensionamento  dei  fabbricati  rurali  e  degli
annessi, nonche' dei  fabbricati  a  destinazione  agrituristica,  in
relazione alle esigenze aziendali, alle dimensioni dell'azienda e  al
suo  indirizzo  produttivo  prevalente  e   riparto   colturale.   La
valutazione dei progetti, relativamente agli standard cosi' definiti,
e' effettuata dalla struttura  regionale  competente  in  materia  di
agricoltura  attraverso  il  rilascio  di  un  parere  vincolante  di
razionalita'   dei   medesimi   in    merito    al    dimensionamento
plano-volumetrico e alla validita' temporale. Tale valutazione non e'
richiesta per: 
    1) la realizzazione delle seguenti strutture, per le  quali  puo'
essere stabilita specifica disciplina nell'ambito dei singoli PRG: 
      1.1)  locali  per  lo  stoccaggio,  la  trasformazione   e   la
commercializzazione   dei   prodotti    agricoli    di    provenienza
prevalentemente extraziendale; 
      1.2)  edifici  destinati  al  ricovero  e  all'allevamento  del
bestiame, nell'ambito di  aziende  zootecniche  di  fondovalle  senza
terra e di quelle per le quali il rapporto tra il carico animale e la
superficie foraggiera  aziendale  risulta  in  disequilibrio.  Si  ha
disequilibrio  in  caso  di  allevamenti  bovini  di  fondovalle  che
presentano  un  carico  UBA/ettaro  superiore  a  sei  o   di   altri
allevamenti di fondovalle che superano il rapporto di 40 quintali  di
peso vivo di animali per ettaro di terreno asservito  all'allevamento
per la produzione degli alimenti; 
      1.3) serre aventi  superficie  coperta  superiore  a  50  metri
quadrati; 
    2)  i  beni  strumentali  di  dimensioni  inferiori  a  20  metri
quadrati, limitatamente al primo intervento, per i  quali  la  Giunta
regionale definisce i criteri generali per la costruzione;».