Art. 14 Modificazione all'art. 31-bis della legge regionale n. 11/1998 1. Il comma 3 dell'art. 31-bis della legge regionale n. 11/1998 e' sostituito dal seguente: «3. Qualora la determinazione della destinazione urbanistica costituisca variante al PRG, questa si configura come variante non sostanziale e segue le procedure di cui all'art. 16. In tal caso, le osservazioni della struttura regionale competente in materia di urbanistica sono vincolanti ai fini dell'approvazione della variante medesima. La deliberazione del Comune di approvazione del piano di cui al comma 1 costituisce anche approvazione della variante non sostanziale.».