Art. 14 
 
                    Modificazione all'art. 31-bis 
                  della legge regionale n. 11/1998 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 31-bis della legge regionale n. 11/1998  e'
sostituito dal seguente: 
  «3.  Qualora  la  determinazione  della  destinazione   urbanistica
costituisca variante al PRG, questa si configura  come  variante  non
sostanziale e segue le procedure di cui all'art. 16. In tal caso,  le
osservazioni della  struttura  regionale  competente  in  materia  di
urbanistica sono vincolanti ai fini dell'approvazione della  variante
medesima. La deliberazione del Comune di approvazione  del  piano  di
cui al comma 1 costituisce  anche  approvazione  della  variante  non
sostanziale.».