Art. 17 
 
                      Sostituzione dell'art. 52 
                  della legge regionale n. 11/1998 
 
  1. L'art. 52 della legge regionale n.  11/1998  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 52 (Disciplina applicabile nelle zone  territoriali  di  tipo
A). - 1. Nelle zone territoriali di  tipo  A,  l'attuazione  del  PRG
avviene nel rispetto dei criteri, rapporti e limiti  definiti  con  i
provvedimenti di cui all'art. 22, comma 2, e all'art. 23, comma 3: 
    a) mediante i PUD di cui agli articoli 48, 49, 50 e 52-ter; 
    b) mediante la normativa di attuazione del PRG  di  cui  all'art.
52-bis; 
    c) mediante i programmi integrati, le intese e  le  concertazioni
per la riqualificazione del territorio di cui all'art. 51. 
  2. In assenza di strumenti attuativi di cui al comma 1, nelle  zone
territoriali di tipo  A,  previo  parere  delle  strutture  regionali
competenti in materia di tutela dei beni culturali e  del  paesaggio,
nel caso  in  cui  l'immobile  sia  tutelato  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 42/2004, dell'art. 40 delle norme  di  attuazione  del
PTP e della legge regionale n. 56/1983, sono consentiti: 
    a) l'esecuzione di infrastrutture e servizi anche di  privati  al
di sotto del livello naturale del terreno delle aree libere; le  aree
libere sono comunque inedificabili e non possono conferire volumetria
in altre zone; 
    b) gli interventi di manutenzione straordinaria,  di  restauro  e
risanamento conservativo; 
    c) gli interventi di ristrutturazione edilizia;  tali  interventi
non possono riguardare edifici classificati monumento, documento o di
pregio  storico,  culturale,  architettonico   o   ambientale.   Tali
interventi,  inoltre,  devono  essere  tesi  al  mantenimento   degli
elementi  di  pregio,  all'eliminazione  di  quelli  in  contrasto  e
all'adeguamento dei caratteri tipologici del  fabbricato  con  quelli
del contesto storico; 
    d) gli interventi di  ricostruzione  di  fabbricati  classificati
rudere mediante un insieme sistematico di opere,  tra  cui  anche  la
demolizione  delle  parti  irrecuperabili,  che,  nel  rispetto   dei
relativi  elementi   tipologici,   formali,   volumetrici   originari
desumibili dallo  stato  attuale,  da  documentazione  fotografica  o
storica, ne consentano destinazioni d'uso con essi  compatibili.  Nei
casi in cui lo stato attuale di  detti  fabbricati  non  consenta  di
desumere  i  relativi  elementi  tipologici,   formali,   volumetrici
originari e non  esista,  in  merito,  documentazione  fotografica  o
storica, gli interventi di ripristino non sono ammessi  e  il  sedime
del fabbricato costituisce area libera ai sensi della lettera a); 
    e) gli  interventi  di  ripristino  sui  fabbricati  classificati
diroccati mediante un insieme sistematico di opere che  rispettino  i
relativi  elementi  volumetrici,  tipologici  e  formali   originari,
desumibili dallo stato attuale o da documentazione  fotografica.  Tra
gli interventi di ripristino dei fabbricati diroccati, previa perizia
statica   redatta   da   professionista   abilitato    che    attesti
l'impossibilita' del recupero strutturale,  e'  altresi'  ammessa  la
demolizione parziale con  sostituzione  delle  parti  irrecuperabili,
sempre nel rispetto degli elementi volumetrici, tipologici e  formali
originari; 
    f)  gli  interventi  di  demolizione  parziale  o   totale,   con
esclusione degli edifici classificati  monumento  o  documento  e  di
pregio   storico,    culturale,    architettonico    o    ambientale,
esclusivamente per dare esecuzione a opere dirette  a  migliorare  la
funzionalita' di infrastrutture pubbliche; 
    g) gli interventi di demolizione di bassi fabbricati in contrasto
con l'ambiente; 
    h) gli interventi di ampliamento e sopraelevazione degli  edifici
pubblici, a prescindere  dalla  classificazione,  giustificati  dalla
necessita'  di   razionalizzare   il   servizio   pubblico   presente
nell'edificio, o di adeguare l'edificio  alla  normativa  vigente  in
materia di sicurezza o  a  norme  igienico-sanitarie,  previo  parere
favorevole delle strutture regionali competenti in materia di  tutela
dei beni culturali e del paesaggio; 
    i)  la  realizzazione  di  strutture  pertinenziali  all'edificio
principale, secondo i criteri,  le  modalita'  e  le  caratteristiche
tipologiche   stabilite   dalla   Giunta   regionale,   con   propria
deliberazione; 
    j) gli interventi sulle aree libere  pertinenziali  agli  edifici
esistenti e relativi a: 
      1) accessi, pavimentazioni e arredi; 
      2) muri e recinzioni; 
      3) parcheggi a raso. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera i), prevalgono  sulle
norme dei PRG e le sostituiscono. I Comuni, attraverso  le  procedure
di cui all'art. 16, possono individuare le zone  o  le  sottozone  in
cui, per particolari motivi di ordine paesaggistico, non  e'  ammessa
la realizzazione delle strutture pertinenziali  di  cui  al  medesimo
comma 2, lettera i).».