Art. 17 Sostituzione dell'art. 52 della legge regionale n. 11/1998 1. L'art. 52 della legge regionale n. 11/1998 e' sostituito dal seguente: «Art. 52 (Disciplina applicabile nelle zone territoriali di tipo A). - 1. Nelle zone territoriali di tipo A, l'attuazione del PRG avviene nel rispetto dei criteri, rapporti e limiti definiti con i provvedimenti di cui all'art. 22, comma 2, e all'art. 23, comma 3: a) mediante i PUD di cui agli articoli 48, 49, 50 e 52-ter; b) mediante la normativa di attuazione del PRG di cui all'art. 52-bis; c) mediante i programmi integrati, le intese e le concertazioni per la riqualificazione del territorio di cui all'art. 51. 2. In assenza di strumenti attuativi di cui al comma 1, nelle zone territoriali di tipo A, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, nel caso in cui l'immobile sia tutelato ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, dell'art. 40 delle norme di attuazione del PTP e della legge regionale n. 56/1983, sono consentiti: a) l'esecuzione di infrastrutture e servizi anche di privati al di sotto del livello naturale del terreno delle aree libere; le aree libere sono comunque inedificabili e non possono conferire volumetria in altre zone; b) gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia; tali interventi non possono riguardare edifici classificati monumento, documento o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale. Tali interventi, inoltre, devono essere tesi al mantenimento degli elementi di pregio, all'eliminazione di quelli in contrasto e all'adeguamento dei caratteri tipologici del fabbricato con quelli del contesto storico; d) gli interventi di ricostruzione di fabbricati classificati rudere mediante un insieme sistematico di opere, tra cui anche la demolizione delle parti irrecuperabili, che, nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali, volumetrici originari desumibili dallo stato attuale, da documentazione fotografica o storica, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Nei casi in cui lo stato attuale di detti fabbricati non consenta di desumere i relativi elementi tipologici, formali, volumetrici originari e non esista, in merito, documentazione fotografica o storica, gli interventi di ripristino non sono ammessi e il sedime del fabbricato costituisce area libera ai sensi della lettera a); e) gli interventi di ripristino sui fabbricati classificati diroccati mediante un insieme sistematico di opere che rispettino i relativi elementi volumetrici, tipologici e formali originari, desumibili dallo stato attuale o da documentazione fotografica. Tra gli interventi di ripristino dei fabbricati diroccati, previa perizia statica redatta da professionista abilitato che attesti l'impossibilita' del recupero strutturale, e' altresi' ammessa la demolizione parziale con sostituzione delle parti irrecuperabili, sempre nel rispetto degli elementi volumetrici, tipologici e formali originari; f) gli interventi di demolizione parziale o totale, con esclusione degli edifici classificati monumento o documento e di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale, esclusivamente per dare esecuzione a opere dirette a migliorare la funzionalita' di infrastrutture pubbliche; g) gli interventi di demolizione di bassi fabbricati in contrasto con l'ambiente; h) gli interventi di ampliamento e sopraelevazione degli edifici pubblici, a prescindere dalla classificazione, giustificati dalla necessita' di razionalizzare il servizio pubblico presente nell'edificio, o di adeguare l'edificio alla normativa vigente in materia di sicurezza o a norme igienico-sanitarie, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio; i) la realizzazione di strutture pertinenziali all'edificio principale, secondo i criteri, le modalita' e le caratteristiche tipologiche stabilite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione; j) gli interventi sulle aree libere pertinenziali agli edifici esistenti e relativi a: 1) accessi, pavimentazioni e arredi; 2) muri e recinzioni; 3) parcheggi a raso. 3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera i), prevalgono sulle norme dei PRG e le sostituiscono. I Comuni, attraverso le procedure di cui all'art. 16, possono individuare le zone o le sottozone in cui, per particolari motivi di ordine paesaggistico, non e' ammessa la realizzazione delle strutture pertinenziali di cui al medesimo comma 2, lettera i).».