Art. 18 (Inserimento dell'art. 52-bis nella legge regionale n. 11/1998 1. Dopo l'art. 52 della legge regionale n. 11/1998, come sostituito dall'art. 17, e' inserito il seguente: «Art. 52-bis (Normativa di attuazione). - 1. La normativa di attuazione e' uno strumento attuativo del PRG di iniziativa pubblica che indirizza la riqualificazione e il recupero organico dei nuclei storici, ricadenti in qualsiasi zona del piano regolatore, con particolare riferimento ai fabbricati esistenti nonche' alle relative aree di interrelazione. La normativa di attuazione contiene uno studio approfondito del tessuto storico-urbanistico relativo alle specifiche tipologie urbanistiche e architettoniche, particolari o ricorrenti. Sulla base di tali conoscenze, la normativa di attuazione definisce gli interventi urbanistici e edilizi ammessi. 2. La normativa di attuazione e' costituita dall'insieme organico di determinazioni conoscitive, normative e cartografiche riguardanti aspetti storici, urbanistici ed edilizi, composto da: a) relazione descrittiva; b) elaborati cartografici; c) schedatura motivazionale dei singoli fabbricati, delle aree e dei percorsi; d) schedatura prescrittiva dei singoli fabbricati, delle aree e dei percorsi; e) norme tecniche attuative. 3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i contenuti della normativa di attuazione di cui ai commi 1 e 2. 4. La normativa di attuazione e' estesa all'intero nucleo storico per i centri minori, quali hameaux e villages, mentre per i bourgs e le villes puo' essere suddivisa in due comparti di estensione non inferiore al 40 per cento della superficie della sottozona. 5. Il comune elabora e adotta la normativa di attuazione, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio. La medesima normativa e' pubblicata nell'albo pretorio on-line e nel sito web del comune interessato e contestualmente depositata in pubblica visione presso il medesimo comune per quarantacinque giorni consecutivi. Chiunque puo' formulare osservazioni, fino allo scadere del termine predetto. Entro i successivi trenta giorni, il comune decide in ordine alle osservazioni formulate e, se coerenti con i contenuti del parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, approva la normativa di attuazione; in caso contrario si rende necessario acquisire un nuovo parere. La normativa di attuazione acquista efficacia con l'esecutivita' della deliberazione del comune che l'ha approvata. 6. Il comune trasmette alle strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di tutela dei beni culturali e del paesaggio, entro sessanta giorni dalla data di esecutivita' della deliberazione di cui al comma 5, copia della normativa di attuazione approvata, su supporto informatico firmato digitalmente, nonche' su copia cartacea conforme all'originale. 7. La normativa di attuazione puo' comportare variante non sostanziale al PRG o modifica non costituente variante. Nel caso di variante non sostanziale, le procedure di cui all'art. 16 sono contestuali alla procedura di adozione e approvazione di cui al comma 5. Nel caso di modifica non costituente variante, la deliberazione di adozione della normativa di attuazione costituisce approvazione della modifica ai sensi dell'art. 17. 8. La normativa di attuazione richiede l'adeguamento della classificazione degli edifici con la definizione delle sottocategorie; tale adeguamento non costituisce ne' variante ne' modifica al PRG. 9. La normativa di attuazione ha durata decennale. In caso di varianti sostanziali al PRG, tale normativa deve essere coerente ai contenuti delle varianti stesse. 10. Gli interventi consentiti negli agglomerati storici dotati di normativa di attuazione eccedenti quelli ammessi dall'art. 52, comma 2, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio nel caso in cui l'immobile sia tutelato ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, dell'art. 40 delle norme di attuazione del PTP e della legge regionale n. 56/1983, sono i seguenti: a) ristrutturazione edilizia per gli edifici classificati documento, ad esclusione della totale demolizione e ricostruzione, solo qualora gli interventi di manutenzione, risanamento conservativo e restauro non siano in grado di garantire la tutela del bene, con le limitazioni contenute nelle schede prescrittive dei singoli fabbricati; b) ristrutturazione edilizia per gli edifici di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale, ad esclusione della demolizione e ricostruzione, con le limitazioni contenute nelle schede prescrittive dei singoli fabbricati; c) demolizione e ricostruzione di bassi fabbricati anche su diverso sedime, qualora se ne ravvisi la necessita' per liberare visuali e spazi di relazione; d) interventi sulle aree libere non pertinenziali agli edifici esistenti e che riguardino la nuova costruzione di: 1) pavimentazioni e arredi; 2) muri e recinzioni; 3) parcheggi a raso; 4) percorsi stradali.».