Art. 18 
 
                    (Inserimento dell'art. 52-bis 
                  nella legge regionale n. 11/1998 
 
  1. Dopo l'art. 52 della legge regionale n. 11/1998, come sostituito
dall'art. 17, e' inserito il seguente: 
  «Art. 52-bis (Normativa  di  attuazione).  -  1.  La  normativa  di
attuazione e' uno strumento attuativo del PRG di iniziativa  pubblica
che indirizza la riqualificazione e il recupero organico  dei  nuclei
storici, ricadenti  in  qualsiasi  zona  del  piano  regolatore,  con
particolare riferimento ai fabbricati esistenti nonche' alle relative
aree di interrelazione.  La  normativa  di  attuazione  contiene  uno
studio approfondito del  tessuto  storico-urbanistico  relativo  alle
specifiche tipologie urbanistiche e  architettoniche,  particolari  o
ricorrenti. Sulla base di tali conoscenze, la normativa di attuazione
definisce gli interventi urbanistici e edilizi ammessi. 
  2. La normativa di attuazione e' costituita  dall'insieme  organico
di determinazioni conoscitive, normative e cartografiche  riguardanti
aspetti storici, urbanistici ed edilizi, composto da: 
    a) relazione descrittiva; 
    b) elaborati cartografici; 
    c) schedatura motivazionale dei singoli fabbricati, delle aree  e
dei percorsi; 
    d) schedatura prescrittiva dei singoli fabbricati, delle  aree  e
dei percorsi; 
    e) norme tecniche attuative. 
  3. La Giunta regionale  definisce,  con  propria  deliberazione,  i
contenuti della normativa di attuazione di cui ai commi 1 e 2. 
  4. La normativa di attuazione e' estesa all'intero  nucleo  storico
per i centri minori, quali hameaux e villages, mentre per i bourgs  e
le villes puo' essere suddivisa in due  comparti  di  estensione  non
inferiore al 40 per cento della superficie della sottozona. 
  5. Il comune elabora e adotta la normativa  di  attuazione,  previo
parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela  dei
beni culturali e del paesaggio. La medesima normativa  e'  pubblicata
nell'albo pretorio on-line e nel sito web del  comune  interessato  e
contestualmente depositata in pubblica  visione  presso  il  medesimo
comune per quarantacinque giorni consecutivi. Chiunque puo' formulare
osservazioni,  fino  allo  scadere  del  termine  predetto.  Entro  i
successivi  trenta  giorni,  il  comune   decide   in   ordine   alle
osservazioni formulate e, se coerenti  con  i  contenuti  del  parere
delle strutture regionali competenti in materia di  tutela  dei  beni
culturali e del paesaggio, approva la  normativa  di  attuazione;  in
caso contrario si rende necessario  acquisire  un  nuovo  parere.  La
normativa di attuazione acquista efficacia con  l'esecutivita'  della
deliberazione del comune che l'ha approvata. 
  6. Il comune  trasmette  alle  strutture  regionali  competenti  in
materia  di  urbanistica  e  di  tutela  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, entro sessanta giorni dalla  data  di  esecutivita'  della
deliberazione di cui al comma 5, copia della normativa di  attuazione
approvata, su supporto informatico firmato digitalmente,  nonche'  su
copia cartacea conforme all'originale. 
  7.  La  normativa  di  attuazione  puo'  comportare  variante   non
sostanziale al PRG o modifica non costituente variante. Nel  caso  di
variante non sostanziale,  le  procedure  di  cui  all'art.  16  sono
contestuali alla procedura di adozione e approvazione di cui al comma
5. Nel caso di modifica non costituente variante, la deliberazione di
adozione della normativa di attuazione costituisce approvazione della
modifica ai sensi dell'art. 17. 
  8.  La  normativa  di  attuazione  richiede   l'adeguamento   della
classificazione   degli   edifici   con    la    definizione    delle
sottocategorie; tale adeguamento non  costituisce  ne'  variante  ne'
modifica al PRG. 
  9. La normativa di attuazione  ha  durata  decennale.  In  caso  di
varianti sostanziali al PRG, tale normativa deve essere  coerente  ai
contenuti delle varianti stesse. 
  10. Gli interventi consentiti negli agglomerati storici  dotati  di
normativa di attuazione eccedenti quelli ammessi dall'art. 52,  comma
2, previo parere delle strutture regionali competenti in  materia  di
tutela dei beni culturali e del paesaggio nel caso in cui  l'immobile
sia tutelato ai sensi del decreto legislativo n.  42/2004,  dell'art.
40 delle norme di attuazione del  PTP  e  della  legge  regionale  n.
56/1983, sono i seguenti: 
    a)  ristrutturazione  edilizia  per  gli   edifici   classificati
documento, ad esclusione della totale  demolizione  e  ricostruzione,
solo qualora gli interventi di manutenzione, risanamento conservativo
e restauro non siano in grado di garantire la tutela del bene, con le
limitazioni  contenute  nelle   schede   prescrittive   dei   singoli
fabbricati; 
    b) ristrutturazione edilizia per gli edifici di  pregio  storico,
culturale,   architettonico,   ambientale,   ad   esclusione    della
demolizione e  ricostruzione,  con  le  limitazioni  contenute  nelle
schede prescrittive dei singoli fabbricati; 
    c) demolizione e  ricostruzione  di  bassi  fabbricati  anche  su
diverso sedime, qualora se ne  ravvisi  la  necessita'  per  liberare
visuali e spazi di relazione; 
    d) interventi sulle aree libere non  pertinenziali  agli  edifici
esistenti e che riguardino la nuova costruzione di: 
      1) pavimentazioni e arredi; 
      2) muri e recinzioni; 
      3) parcheggi a raso; 
      4) percorsi stradali.».