Art. 19 
 
                    (Inserimento dell'art. 52-ter 
                  nella legge regionale n. 11/1998 
 
  1. Dopo l'art.  52-bis  della  legge  regionale  n.  11/1998,  come
introdotto dall'art. 18, e' inserito il seguente: 
  «Art. 52-ter (PUD nelle zone territoriali di tipo A).  -  1.  Nelle
zone territoriali di tipo A, il PUD e'  sottoposto  al  parere  delle
strutture  regionali  competenti  in  materia  di  tutela  dei   beni
culturali e del paesaggio. 
  2. Il PUD indirizza la riqualificazione e il recupero organico  del
nucleo  storico,  anche  attraverso  interventi   di   completamento,
mediante la nuova costruzione, o  di  trasformazione,  attraverso  la
ristrutturazione urbanistica. La nuova costruzione e' consentita solo
ove ammessa e individuata cartograficamente dal PRG. 
  3. Il PUD, esteso all'intero nucleo storico o a  singoli  comparti,
qualora   individuati   dal   PRG,   richiede   l'adeguamento   della
classificazione   degli   edifici   con    la    definizione    delle
sottocategorie. Tale adeguamento non  costituisce  ne'  variante  ne'
modifica al PRG.».