Art. 19 (Inserimento dell'art. 52-ter nella legge regionale n. 11/1998 1. Dopo l'art. 52-bis della legge regionale n. 11/1998, come introdotto dall'art. 18, e' inserito il seguente: «Art. 52-ter (PUD nelle zone territoriali di tipo A). - 1. Nelle zone territoriali di tipo A, il PUD e' sottoposto al parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio. 2. Il PUD indirizza la riqualificazione e il recupero organico del nucleo storico, anche attraverso interventi di completamento, mediante la nuova costruzione, o di trasformazione, attraverso la ristrutturazione urbanistica. La nuova costruzione e' consentita solo ove ammessa e individuata cartograficamente dal PRG. 3. Il PUD, esteso all'intero nucleo storico o a singoli comparti, qualora individuati dal PRG, richiede l'adeguamento della classificazione degli edifici con la definizione delle sottocategorie. Tale adeguamento non costituisce ne' variante ne' modifica al PRG.».