Art. 2 
 
                      Modificazioni all'art. 12 
                  della legge regionale n. 11/1998 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 12 della  legge  regionale  n.  11/1998  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Il PRG, tenuto conto del PTP e ricercando il coordinamento  con
i PRG dei comuni confinanti, assicura  lo  sviluppo  sostenibile  del
territorio attraverso: 
    a) la tutela del paesaggio e dei  beni  culturali,  archeologici,
ambientali e naturali e la salvaguardia delle aree  adatte  agli  usi
agricoli   e   agro-silvo-pastorali;    a    tal    fine    individua
prioritariamente  le  relative  aree  da  sottoporre  a   particolare
disciplina d'uso e trasformazione; 
    b)  il  contenimento  del  consumo  del  suolo  per  mezzo  della
conservazione e della riqualificazione degli  insediamenti  abitativi
esistenti; 
    c) l'individuazione delle parti del  territorio  da  destinare  a
nuova edificazione, qualora il relativo fabbisogno non  possa  essere
soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente; 
    d) la valutazione ambientale delle scelte  relative  all'utilizzo
delle risorse territoriali, all'assetto del territorio, all'ambiente,
alla salute, alla realta' sociale ed economica, al fine di verificare
la coerenza, gli effetti e la necessita' di tali scelte.». 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale  n.  11/1998,
come sostituito dal comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Oltre a quanto disposto dal comma 1, il PRG: 
    a)  definisce  i  criteri  e  le  norme  per  i  vari   tipi   di
insediamento; 
    b) individua la localizzazione delle infrastrutture e dei servizi
di interesse collettivo; 
    c) dispone in merito al sistema di verde pubblico; 
    d) evidenzia i vincoli che gravano sul territorio; 
    e) individua le aree di proprieta' pubblica; 
    f) stabilisce le modalita' delle  trasformazioni  urbanistiche  o
edilizie ammesse; 
    g)  individua  ogni  ulteriore  elemento,   in   relazione   alle
condizioni dei luoghi,  al  sistema  socio-economico,  all'uso  delle
risorse ambientali e all'assetto e alla difesa  del  suolo,  che  sia
necessario ad un corretto inquadramento della  pianificazione,  anche
al fine di costituire un valido supporto alle decisioni.». 
  3. Al comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n.  11/1998,  dopo
le parole: «di norme di attuazione» sono  inserite  le  seguenti:  «e
degli  elaborati  relativi  al  processo  di  valutazione  ambientale
strategica».