Art. 2 Modificazioni all'art. 12 della legge regionale n. 11/1998 1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 11/1998 e' sostituito dal seguente: «1. Il PRG, tenuto conto del PTP e ricercando il coordinamento con i PRG dei comuni confinanti, assicura lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso: a) la tutela del paesaggio e dei beni culturali, archeologici, ambientali e naturali e la salvaguardia delle aree adatte agli usi agricoli e agro-silvo-pastorali; a tal fine individua prioritariamente le relative aree da sottoporre a particolare disciplina d'uso e trasformazione; b) il contenimento del consumo del suolo per mezzo della conservazione e della riqualificazione degli insediamenti abitativi esistenti; c) l'individuazione delle parti del territorio da destinare a nuova edificazione, qualora il relativo fabbisogno non possa essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente; d) la valutazione ambientale delle scelte relative all'utilizzo delle risorse territoriali, all'assetto del territorio, all'ambiente, alla salute, alla realta' sociale ed economica, al fine di verificare la coerenza, gli effetti e la necessita' di tali scelte.». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 11/1998, come sostituito dal comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Oltre a quanto disposto dal comma 1, il PRG: a) definisce i criteri e le norme per i vari tipi di insediamento; b) individua la localizzazione delle infrastrutture e dei servizi di interesse collettivo; c) dispone in merito al sistema di verde pubblico; d) evidenzia i vincoli che gravano sul territorio; e) individua le aree di proprieta' pubblica; f) stabilisce le modalita' delle trasformazioni urbanistiche o edilizie ammesse; g) individua ogni ulteriore elemento, in relazione alle condizioni dei luoghi, al sistema socio-economico, all'uso delle risorse ambientali e all'assetto e alla difesa del suolo, che sia necessario ad un corretto inquadramento della pianificazione, anche al fine di costituire un valido supporto alle decisioni.». 3. Al comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 11/1998, dopo le parole: «di norme di attuazione» sono inserite le seguenti: «e degli elaborati relativi al processo di valutazione ambientale strategica».