Art. 21 
 
                      Modificazione all'art. 60 
                  della legge regionale n. 11/1998 
 
  1. Il comma 5 dell'art. 60 della  legge  regionale  n.  11/1998  e'
sostituito dal seguente: 
  «5. Il permesso di costruire deve stabilire i termini di  inizio  e
di ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio  dei  lavori,  che
decorre dalla data di comunicazione all'interessato di  cui  all'art.
60bis, comma 19, non puo' essere  superiore  a  due  anni.  Le  opere
devono essere concluse nei termini seguenti, a decorrere  dalla  data
di inizio dei lavori, articolati in relazione all'altitudine: 
    a) fino a 500 metri di quota: mesi quarantotto; 
    b) da 501 a 1.000 metri: mesi cinquantuno; 
    c) da 1.001 a 1.500 metri: mesi cinquantaquattro; 
    d) oltre i 1.500 metri: mesi sessanta.».