Art. 21 Modificazione all'art. 60 della legge regionale n. 11/1998 1. Il comma 5 dell'art. 60 della legge regionale n. 11/1998 e' sostituito dal seguente: «5. Il permesso di costruire deve stabilire i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori, che decorre dalla data di comunicazione all'interessato di cui all'art. 60bis, comma 19, non puo' essere superiore a due anni. Le opere devono essere concluse nei termini seguenti, a decorrere dalla data di inizio dei lavori, articolati in relazione all'altitudine: a) fino a 500 metri di quota: mesi quarantotto; b) da 501 a 1.000 metri: mesi cinquantuno; c) da 1.001 a 1.500 metri: mesi cinquantaquattro; d) oltre i 1.500 metri: mesi sessanta.».