Art. 22 
 
                    Sostituzione dell'art. 60-bis 
                  della legge regionale n. 11/1998 
 
  1. L'art. 60-bis della legge regionale n. 11/1998 e' sostituito dal
seguente: 
  «Art.  60-bis  (Procedimento  per  il  rilascio  del  permesso   di
costruire). - 1. Il termine del  procedimento  per  il  rilascio  del
permesso di costruire e' di novanta giorni. L'esame delle domande  si
svolge secondo l'ordine cronologico  di  presentazione,  fatte  salve
quelle relative alle varianti  in  corso  d'opera  richiedenti  nuovo
permesso di costruire che  comportano  la  sospensione  dei  relativi
lavori. 
  2. La domanda per il rilascio del permesso di costruire,  richiesto
nell'ambito dei procedimenti relativi alle attivita' produttive e  di
servizi di cui all'art. 3 della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12
(Legge comunitaria regionale  2011),  e'  presentata  allo  sportello
unico, competente per il territorio in cui si svolge l'attivita' o e'
situato l'impianto produttivo, secondo le procedure di cui alla legge
medesima. 
  3. Al di fuori dei casi di cui  al  comma  2,  la  domanda  per  il
rilascio  del  permesso  di  costruire  e'  presentata,  su  supporto
informatico firmato digitalmente, all'ufficio competente  del  comune
in  cui   l'intervento   deve   essere   realizzato,   corredata   di
un'attestazione  concernente  il  titolo  di  legittimazione,   degli
elaborati progettuali richiesti nonche' della valutazione di  impatto
ambientale,  qualora  prevista.  La  domanda  e'  accompagnata  dalla
dichiarazione del progettista abilitato che  attesta  la  conformita'
del progetto al PRG, al regolamento edilizio  vigente  e  alle  altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita'
edilizia e, in particolare, alle  norme  di  sicurezza,  antincendio,
relative all'efficienza energetica e igienico-sanitarie,  qualora  la
verifica in  ordine  a  tale  conformita'  non  comporti  valutazioni
tecnico-discrezionali.  La  domanda  e'  accompagnata   anche   dalla
dichiarazione del progettista  abilitato  che  quanto  progettato  e'
strutturalmente realizzabile nel rispetto delle norme tecniche per le
costruzioni in zona sismica, secondo quanto previsto dall'art. 83 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380  (Testo
unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
edilizia). 
  4. Entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda  di
cui  al  comma  3,   l'ufficio   competente   del   comune   comunica
all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12  della
legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni  in  materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi), e l'esito della  verifica  della  completezza  della
documentazione presentata. 
  5. Il termine di cui al comma 4 puo' essere interrotto per una sola
volta dal responsabile del procedimento esclusivamente per richiedere
documenti che integrino o completino la documentazione  presentata  e
che non siano gia' nella disponibilita'  dell'amministrazione  o  che
questa  non  possa  acquisire   autonomamente.   Qualora   gli   atti
integrativi non pervengano nel termine di novanta  giorni  successivi
alla  richiesta,  la  domanda  si  intende  ritirata  e  ne  e'  data
comunicazione all'interessato. Nel caso in cui  il  responsabile  del
procedimento ritenga di dover chiedere chiarimenti ovvero accerti  la
necessita'  di  inserire  modeste  modifiche  per  l'adeguamento  del
progetto alla disciplina vigente, puo'  convocare  l'interessato  per
concordare, mediante apposito verbale, le modalita' e  i  termini  di
modifica del progetto. In tali  casi,  il  termine  del  procedimento
inizia  nuovamente  a  decorrere  dalla  data  di  ricevimento  della
documentazione integrativa richiesta o del progetto adeguato. 
  6. Il responsabile del  procedimento  o,  qualora  individuato,  il
responsabile dell'istruttoria, cura l'istruttoria,  comprendente  una
relazione di valutazione tecnica di  conformita'  del  progetto  alle
prescrizioni urbanistiche ed  edilizie  e  alle  altre  normative  di
settore vigenti. Qualora la  valutazione  di  conformita'  dia  esito
negativo, il responsabile del procedimento comunica all'interessato i
motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai  sensi  dell'art.
16 della l.r. 19/2007. 
  7. Contestualmente  all'avvio,  il  responsabile  del  procedimento
comunica al richiedente la modalita' prevista per la conclusione  del
procedimento stesso, in forma diretta ai sensi  del  comma  8  ovvero
attraverso la conferenza per il rilascio del permesso  di  costruire.
In  tale  ultimo  caso,  il  responsabile  del  procedimento   indica
ulteriori autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso,
comunque denominati, da acquisire. 
  8. Nei casi in cui non sia necessario acquisire ulteriori  atti  di
assenso, l'iter per il rilascio del permesso di costruire  si  svolge
in forma diretta. Il responsabile del procedimento, ultimata la  fase
istruttoria, richiede alla commissione edilizia, ove  costituita,  il
parere di cui all'art.  55,  comma  1.  La  commissione  edilizia  si
pronuncia entro quindici giorni dalla data di ricevimento degli  atti
istruttori. Nel caso in cui  la  stessa  non  si  esprima  nei  tempi
previsti, si prescinde  dal  parere  medesimo.  Il  responsabile  del
procedimento, entro il termine di  cui  al  comma  1,  predispone  il
provvedimento conclusivo  e  ne  da'  comunicazione  al  richiedente.
Qualora gli atti presentati dall'interessato contengano condizioni  o
prescrizioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso,  il
responsabile del procedimento procede ai sensi dei commi 15 e 17. 
  9. Qualora sia necessario acquisire atti di assenso  rilasciati  da
amministrazioni diverse da quella comunale, nonche' il  parere  della
commissione   edilizia,   ove   costituita,   il   responsabile   del
procedimento indice, in forma asincrona, la conferenza  semplificata,
trasmettendo contestualmente la documentazione necessaria al rilascio
delle determinazioni o le credenziali  all'accesso  telematico  della
stessa. La commissione edilizia esprime  il  proprio  parere  con  le
modalita' di cui al comma 8. 
  10. Il termine per il rilascio degli atti  di  assenso  di  cui  al
comma 9 non puo' essere superiore a quarantacinque giorni  e  decorre
dalla data della convocazione della conferenza semplificata.  In  tal
caso, il procedimento e' sospeso. Decorso il termine senza che  siano
stati trasmessi gli atti di assenso e  il  parere  della  commissione
edilizia, il responsabile del procedimento ne prescinde. 
  11. Entro quindici  giorni  dalla  data  della  convocazione  della
conferenza  semplificata,  le   amministrazioni   coinvolte   possono
richiedere all'interessato  integrazioni  documentali  o  chiarimenti
relativi a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in
possesso dell'amministrazione stessa o non  direttamente  acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. In tal caso, il  procedimento
e' sospeso. Qualora gli atti integrativi non pervengano  nel  termine
di sessanta giorni successivi alla richiesta, la domanda  si  intende
ritirata e ne e' data comunicazione all'interessato. 
  12. Le  determinazioni  espresse  dalle  amministrazioni  coinvolte
nella conferenza semplificata devono  essere  congruamente  motivate,
formulate in termini di assenso o dissenso e indicare, ove possibile,
le  modifiche  eventualmente  necessarie  ai  fini  dell'assenso.  Le
prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso
o del superamento  del  dissenso  sono  espresse  in  modo  chiaro  e
analitico e specificano se sono relative a un  vincolo  derivante  da
una disposizione normativa  o  da  un  atto  amministrativo  generale
ovvero   discrezionalmente   apposte   per   la    migliore    tutela
dell'interesse pubblico. 
  13. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto  dell'Unione
europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi,  la  mancata
comunicazione delle determinazioni entro il termine di cui  al  comma
10, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti
previsti dal comma 12, equivalgono ad assenso  senza  condizioni,  ad
eccezione delle determinazioni assunte in via di autotutela. 
  14. Decorso il termine di cui al comma 10, qualora abbia  acquisito
esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito,  il
responsabile del procedimento redige la  determinazione  motivata  di
conclusione della conferenza semplificata,  adotta  il  provvedimento
conclusivo e procede ai sensi del comma 19. 
  15.  Qualora  le   amministrazioni   coinvolte   nella   conferenza
semplificata abbiano  espresso  condizioni  e  prescrizioni  ai  fini
dell'assenso o del superamento  del  dissenso,  il  responsabile  del
procedimento, sentito l'interessato e le  amministrazioni  coinvolte,
verifica la possibilita' di contemperare le  diverse  prescrizioni  e
condizioni senza necessita' di apportare modifiche  sostanziali  alla
determinazione espressa dalla conferenza stessa. 
  16. Qualora abbia  acquisito  uno  o  piu'  atti  di  dissenso  non
superabili, il responsabile del  procedimento  adotta,  entro  cinque
giorni  dalla  comunicazione  dei  predetti  atti  di  dissenso,   la
determinazione di conclusione negativa della conferenza  semplificata
che produce l'effetto del rigetto della  domanda.  In  tal  caso,  il
responsabile del procedimento comunica all'interessato i  motivi  che
ostano all'accoglimento della domanda ai  sensi  dell'art.  16  della
legge  regionale  n.  19/2007,  trasmettendo   alle   amministrazioni
coinvolte le eventuali osservazioni presentate  dall'interessato  nel
termine di cui al predetto articolo. La  conferenza  semplificata  e'
nuovamente  indetta  entro  quindici  giorni  dal  ricevimento  delle
osservazioni dell'interessato; il responsabile del  procedimento,  in
esito  ai  lavori  della  conferenza  semplificata,   predispone   il
provvedimento conclusivo. Dell'eventuale mancato  accoglimento  delle
osservazioni   dell'interessato    e'    data    motivazione    nella
determinazione di conclusione della conferenza semplificata. 
  17. Nel caso in cui sia intervenuto  il  dissenso  di  una  o  piu'
amministrazioni  interpellate,  qualora  tale  dissenso  non  risulti
fondato sull'assoluta incompatibilita'  dell'intervento  o  nel  caso
siano state indicate condizioni o  richieste  modifiche  progettuali,
che  rendono  necessaria  una  nuova  valutazione  da   parte   delle
amministrazioni, il responsabile del procedimento  indice,  in  forma
sincrona,  la  conferenza  simultanea  entro   dieci   giorni   dalla
conclusione dei lavori della conferenza  semplificata,  indicando  il
termine  di  conclusione  dei  lavori  della  stessa,  comunque   non
superiore a quindici giorni.  Alla  conferenza  simultanea  partecipa
l'interessato, qualora ne faccia richiesta.  Si  considera  acquisito
l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel  termine
previsto. Il termine per la conclusione del procedimento si considera
sospeso fino alla chiusura dei lavori della conferenza simultanea. 
  18. Qualora la conclusione della conferenza  simultanea  dia  esito
negativo, il responsabile del procedimento comunica all'interessato i
motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi  dell'art.
16 della legge regionale n. 19/2007. 
  19.  La  determinazione  motivata  di  conclusione  positiva  della
conferenza semplificata o della conferenza  simultanea  e',  ad  ogni
effetto, titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento.  Il
responsabile del procedimento  provvede,  entro  dieci  giorni  dalla
conclusione  dei  lavori   delle   conferenze,   a   predisporre   il
provvedimento conclusivo e a darne comunicazione all'interessato. 
  20. Dell'avvenuto  rilascio  del  permesso  di  costruire  e'  data
notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio on-line del
Comune. Gli estremi del  permesso  di  costruire  sono  indicati  nel
cartello esposto presso il cantiere. 
  21. Decorsi inutilmente i termini per l'adozione del  provvedimento
conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato
il silenzio assenso ai sensi dell'art. 23 della  legge  regionale  n.
19/2007.   Su   istanza   dell'interessato,   il   responsabile   del
procedimento rilascia  l'attestazione  dell'avvenuta  formazione  del
titolo abilitativo per decorrenza del termine.».