Art. 22 Sostituzione dell'art. 60-bis della legge regionale n. 11/1998 1. L'art. 60-bis della legge regionale n. 11/1998 e' sostituito dal seguente: «Art. 60-bis (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire). - 1. Il termine del procedimento per il rilascio del permesso di costruire e' di novanta giorni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d'opera richiedenti nuovo permesso di costruire che comportano la sospensione dei relativi lavori. 2. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, richiesto nell'ambito dei procedimenti relativi alle attivita' produttive e di servizi di cui all'art. 3 della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Legge comunitaria regionale 2011), e' presentata allo sportello unico, competente per il territorio in cui si svolge l'attivita' o e' situato l'impianto produttivo, secondo le procedure di cui alla legge medesima. 3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, la domanda per il rilascio del permesso di costruire e' presentata, su supporto informatico firmato digitalmente, all'ufficio competente del comune in cui l'intervento deve essere realizzato, corredata di un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, degli elaborati progettuali richiesti nonche' della valutazione di impatto ambientale, qualora prevista. La domanda e' accompagnata dalla dichiarazione del progettista abilitato che attesta la conformita' del progetto al PRG, al regolamento edilizio vigente e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, alle norme di sicurezza, antincendio, relative all'efficienza energetica e igienico-sanitarie, qualora la verifica in ordine a tale conformita' non comporti valutazioni tecnico-discrezionali. La domanda e' accompagnata anche dalla dichiarazione del progettista abilitato che quanto progettato e' strutturalmente realizzabile nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, secondo quanto previsto dall'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). 4. Entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 3, l'ufficio competente del comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e l'esito della verifica della completezza della documentazione presentata. 5. Il termine di cui al comma 4 puo' essere interrotto per una sola volta dal responsabile del procedimento esclusivamente per richiedere documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. Qualora gli atti integrativi non pervengano nel termine di novanta giorni successivi alla richiesta, la domanda si intende ritirata e ne e' data comunicazione all'interessato. Nel caso in cui il responsabile del procedimento ritenga di dover chiedere chiarimenti ovvero accerti la necessita' di inserire modeste modifiche per l'adeguamento del progetto alla disciplina vigente, puo' convocare l'interessato per concordare, mediante apposito verbale, le modalita' e i termini di modifica del progetto. In tali casi, il termine del procedimento inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta o del progetto adeguato. 6. Il responsabile del procedimento o, qualora individuato, il responsabile dell'istruttoria, cura l'istruttoria, comprendente una relazione di valutazione tecnica di conformita' del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e alle altre normative di settore vigenti. Qualora la valutazione di conformita' dia esito negativo, il responsabile del procedimento comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 16 della l.r. 19/2007. 7. Contestualmente all'avvio, il responsabile del procedimento comunica al richiedente la modalita' prevista per la conclusione del procedimento stesso, in forma diretta ai sensi del comma 8 ovvero attraverso la conferenza per il rilascio del permesso di costruire. In tale ultimo caso, il responsabile del procedimento indica ulteriori autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, da acquisire. 8. Nei casi in cui non sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, l'iter per il rilascio del permesso di costruire si svolge in forma diretta. Il responsabile del procedimento, ultimata la fase istruttoria, richiede alla commissione edilizia, ove costituita, il parere di cui all'art. 55, comma 1. La commissione edilizia si pronuncia entro quindici giorni dalla data di ricevimento degli atti istruttori. Nel caso in cui la stessa non si esprima nei tempi previsti, si prescinde dal parere medesimo. Il responsabile del procedimento, entro il termine di cui al comma 1, predispone il provvedimento conclusivo e ne da' comunicazione al richiedente. Qualora gli atti presentati dall'interessato contengano condizioni o prescrizioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso, il responsabile del procedimento procede ai sensi dei commi 15 e 17. 9. Qualora sia necessario acquisire atti di assenso rilasciati da amministrazioni diverse da quella comunale, nonche' il parere della commissione edilizia, ove costituita, il responsabile del procedimento indice, in forma asincrona, la conferenza semplificata, trasmettendo contestualmente la documentazione necessaria al rilascio delle determinazioni o le credenziali all'accesso telematico della stessa. La commissione edilizia esprime il proprio parere con le modalita' di cui al comma 8. 10. Il termine per il rilascio degli atti di assenso di cui al comma 9 non puo' essere superiore a quarantacinque giorni e decorre dalla data della convocazione della conferenza semplificata. In tal caso, il procedimento e' sospeso. Decorso il termine senza che siano stati trasmessi gli atti di assenso e il parere della commissione edilizia, il responsabile del procedimento ne prescinde. 11. Entro quindici giorni dalla data della convocazione della conferenza semplificata, le amministrazioni coinvolte possono richiedere all'interessato integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. In tal caso, il procedimento e' sospeso. Qualora gli atti integrativi non pervengano nel termine di sessanta giorni successivi alla richiesta, la domanda si intende ritirata e ne e' data comunicazione all'interessato. 12. Le determinazioni espresse dalle amministrazioni coinvolte nella conferenza semplificata devono essere congruamente motivate, formulate in termini di assenso o dissenso e indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 13. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine di cui al comma 10, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 12, equivalgono ad assenso senza condizioni, ad eccezione delle determinazioni assunte in via di autotutela. 14. Decorso il termine di cui al comma 10, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, il responsabile del procedimento redige la determinazione motivata di conclusione della conferenza semplificata, adotta il provvedimento conclusivo e procede ai sensi del comma 19. 15. Qualora le amministrazioni coinvolte nella conferenza semplificata abbiano espresso condizioni e prescrizioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso, il responsabile del procedimento, sentito l'interessato e le amministrazioni coinvolte, verifica la possibilita' di contemperare le diverse prescrizioni e condizioni senza necessita' di apportare modifiche sostanziali alla determinazione espressa dalla conferenza stessa. 16. Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso non superabili, il responsabile del procedimento adotta, entro cinque giorni dalla comunicazione dei predetti atti di dissenso, la determinazione di conclusione negativa della conferenza semplificata che produce l'effetto del rigetto della domanda. In tal caso, il responsabile del procedimento comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 19/2007, trasmettendo alle amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate dall'interessato nel termine di cui al predetto articolo. La conferenza semplificata e' nuovamente indetta entro quindici giorni dal ricevimento delle osservazioni dell'interessato; il responsabile del procedimento, in esito ai lavori della conferenza semplificata, predispone il provvedimento conclusivo. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dell'interessato e' data motivazione nella determinazione di conclusione della conferenza semplificata. 17. Nel caso in cui sia intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilita' dell'intervento o nel caso siano state indicate condizioni o richieste modifiche progettuali, che rendono necessaria una nuova valutazione da parte delle amministrazioni, il responsabile del procedimento indice, in forma sincrona, la conferenza simultanea entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori della conferenza semplificata, indicando il termine di conclusione dei lavori della stessa, comunque non superiore a quindici giorni. Alla conferenza simultanea partecipa l'interessato, qualora ne faccia richiesta. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine previsto. Il termine per la conclusione del procedimento si considera sospeso fino alla chiusura dei lavori della conferenza simultanea. 18. Qualora la conclusione della conferenza simultanea dia esito negativo, il responsabile del procedimento comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 19/2007. 19. La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza semplificata o della conferenza simultanea e', ad ogni effetto, titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento. Il responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori delle conferenze, a predisporre il provvedimento conclusivo e a darne comunicazione all'interessato. 20. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire e' data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio on-line del Comune. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere. 21. Decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio assenso ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 19/2007. Su istanza dell'interessato, il responsabile del procedimento rilascia l'attestazione dell'avvenuta formazione del titolo abilitativo per decorrenza del termine.».