Art. 33 Modificazioni all'art. 8 della legge regionale n. 12/2009) 1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 12/2009, le parole: «L'autorita' procedente o» sono soppresse. 2. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 12/2009, le parole: «con l'autorita' procedente o» sono soppresse. 3. Al comma 5 dell'art. 8 della legge regionale n. 12/2009, le parole: «sentita l'autorita' procedente, entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il proponente, entro novanta giorni». 4. Al comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 12/2009, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a cura della struttura competente». 5. Il comma 7 dell'art. 8 della legge regionale n. 12/2009 e' abrogato.