Art. 33 
 
                      Modificazioni all'art. 8 
                  della legge regionale n. 12/2009) 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 8 della  legge  regionale  n.  12/2009,  le
parole: «L'autorita' procedente o» sono soppresse. 
  2. Al comma 2 dell'art. 8 della  legge  regionale  n.  12/2009,  le
parole: «con l'autorita' procedente o» sono soppresse. 
  3. Al comma 5 dell'art. 8 della  legge  regionale  n.  12/2009,  le
parole: «sentita l'autorita' procedente, entro sessanta giorni»  sono
sostituite dalle seguenti:  «sentito  il  proponente,  entro  novanta
giorni». 
  4. Al comma 6 dell'art. 8 della legge regionale  n.  12/2009,  sono
aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «a  cura  della  struttura
competente». 
  5. Il comma 7 dell'art. 8  della  legge  regionale  n.  12/2009  e'
abrogato.