Art. 39 Modificazione all'art. 2 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 3 1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), e' sostituito dal seguente: «2. Le aree individuate ai sensi della presente legge sono soggette alla disciplina di cui all'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).».