Art. 39 
 
                      Modificazione all'art. 2 
             della legge regionale 30 luglio 1991, n. 3 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 30 luglio 1991,  n.
30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), e' sostituito
dal seguente: 
  «2. Le aree individuate ai sensi della presente legge sono soggette
alla disciplina di  cui  all'art.  142  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).».