Art. 10 
 
         Costituzione e alimentazione del fondo di rotazione 
 
  1. Ai fini della concessione di aiuti agli investimenti sotto forma
di mutui a tasso agevolato per la realizzazione degli  interventi  di
cui  all'art.  4,  comma  2,  e'  istituito  un  fondo  di  rotazione
costituito presso Finaosta S.p.A.. 
  2. Il rischio connesso all'erogazione dei mutui a  tasso  agevolato
e' a carico del fondo di rotazione. 
  3. Il fondo di rotazione e' alimentato dalle seguenti risorse: 
    a) eventuali stanziamenti annuali del bilancio regionale; 
    b) eventuali trasferimenti annuali dal fondo di  dotazione  della
gestione speciale di Finaosta S.p.A., istituito ai sensi dell'art.  6
della legge  regionale  16  marzo  2006,  n.  7  (Nuove  disposizioni
concernenti  la  societa'  finanziaria  regionale  Finaosta   S.p.A..
Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16); 
    c) rimborso delle rate di preammortamento e di  ammortamento  dei
mutui a tasso agevolato stipulati ai sensi  della  presente  legge  e
della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi
per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse  strutture
di servizio); 
    d) interessi maturati sulle giacenze  del  fondo  della  presente
legge e della legge regionale n. 46/1985; 
    e) recupero delle somme nei casi di revoca dell'aiuto. 
  4. Al rendiconto generale della Regione e'  allegato,  per  ciascun
esercizio finanziario, il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre
di ogni anno, del fondo di cui al comma 1.