Art. 10 Costituzione e alimentazione del fondo di rotazione 1. Ai fini della concessione di aiuti agli investimenti sotto forma di mutui a tasso agevolato per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, e' istituito un fondo di rotazione costituito presso Finaosta S.p.A.. 2. Il rischio connesso all'erogazione dei mutui a tasso agevolato e' a carico del fondo di rotazione. 3. Il fondo di rotazione e' alimentato dalle seguenti risorse: a) eventuali stanziamenti annuali del bilancio regionale; b) eventuali trasferimenti annuali dal fondo di dotazione della gestione speciale di Finaosta S.p.A., istituito ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la societa' finanziaria regionale Finaosta S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16); c) rimborso delle rate di preammortamento e di ammortamento dei mutui a tasso agevolato stipulati ai sensi della presente legge e della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio); d) interessi maturati sulle giacenze del fondo della presente legge e della legge regionale n. 46/1985; e) recupero delle somme nei casi di revoca dell'aiuto. 4. Al rendiconto generale della Regione e' allegato, per ciascun esercizio finanziario, il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ogni anno, del fondo di cui al comma 1.