Art. 13 
 
                          Durata del mutuo 
 
  1 . La durata massima del mutuo,  stabilita  con  la  deliberazione
della Giunta regionale di cui all'art. 16 in funzione della tipologia
di investimento finanziato, puo' essere ripartita in un periodo: 
    a)  di  preammortamento,  decorrente  dalla  data   della   prima
erogazione e con  termine  coincidente  con  la  scadenza  del  primo
semestre successivo al termine di ultimazione degli investimenti, nel
corso del  quale  il  beneficiario  e'  tenuto  a  corrispondere  gli
interessi calcolati secondo le modalita' di cui all'articolo 14; 
    b) di ammortamento, decorrente dalla data dell'erogazione a saldo
del mutuo. In tale periodo, il beneficiario e' tenuto a corrispondere
rate semestrali  posticipate,  comprensive  di  interessi,  calcolati
secondo le modalita' di cui all'art. 14, e capitale.