Art. 13 Durata del mutuo 1 . La durata massima del mutuo, stabilita con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 16 in funzione della tipologia di investimento finanziato, puo' essere ripartita in un periodo: a) di preammortamento, decorrente dalla data della prima erogazione e con termine coincidente con la scadenza del primo semestre successivo al termine di ultimazione degli investimenti, nel corso del quale il beneficiario e' tenuto a corrispondere gli interessi calcolati secondo le modalita' di cui all'articolo 14; b) di ammortamento, decorrente dalla data dell'erogazione a saldo del mutuo. In tale periodo, il beneficiario e' tenuto a corrispondere rate semestrali posticipate, comprensive di interessi, calcolati secondo le modalita' di cui all'art. 14, e capitale.